Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 419/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 28.11.2024 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 419/2024, promosso da
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro F. Marzocco e Alessandro Marzocco C.F._1
e con domicilio eletto presso il loro studio in Foggia alla Via Gorizia n.8, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello.
Appellante
Contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Stella Quarticelli e con domicilio eletto C.F._2 in Cerignola alla Via Giovanni Falcone n.8, presso lo studio del predetto avvocato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in appello.
Appellata
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 28.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione di un primo termine di 60 giorni per il deposito di note conclusionali e di successivi pagina 1 di 8
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 23.02.2024, cron. n. 3235/2024, emessa all'esito del procedimento rubricato sub n. di R.G. 363/2023, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, Seconda Sezione
Civile, rigettava sia la domanda principale formulata dal sia quella riconvenzionale della Parte_1
compensando fra le parti le intere spese di lite. CP_1
Con atto di citazione del 16.03.2024 il SI. proponeva appello avverso tale provvedimento Parte_1 ed evidenziava quanto segue: 1) in data 03.04.2004 aveva contratto matrimonio concordatario con la
SI.ra 2) con decreto del 17.11.2011 il Tribunale di Taranto aveva omologato le CP_1 condizioni separative fra loro concordate e, per quanto di rilievo, egli si era gravato del versamento di un assegno di mantenimento muliebre di €.500 mensili;
3) il matrimonio de quo era poi stato dichiarato nullo dalle Autorità Giudiziarie Ecclesiastiche di primo e secondo grado sicché, ottenuto il decreto di esecutività dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, datato 23.03.2021, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 204/2022 dell'8.02.2022, passata in giudicato, aveva definito il giudizio di delibazione con l'accoglimento della domanda all'uopo formulata dallo stesso 4) a cagione di tanto, il matrimonio Pt_1 doveva essere dichiarato nullo ab origine sicché egli avrebbe avuto tutto il diritto di ottenere la restituzione delle somme versate alla sua ex moglie per detta causale, ammontanti ad €.69.700.
Aveva perciò incardinato il giudizio di primo grado nel quale si costituiva la che, in CP_1 primis, eccepiva la prescrizione estintiva di tale diritto relativamente all'arco temporale ricompreso tra il
2011 ed il 2017, contestando comunque il merito delle pretese del ricorrente.
In via riconvenzionale, chiedeva che le venisse riconosciuto un risarcimento dei danni morali patiti per essere stata attinta da numerose iniziative giudiziarie intentate dall'ex marito;
tale giudizio esitava nella gravata ordinanza, ritenuta dall'appellante emessa in violazione del diritto di difesa e perciò affetta da nullità; la infatti, solo con le sue note conclusionali aveva chiesto ricondursi la fattispecie nella CP_1 disposizione di cui all'art. 128 c.c., e tale deduzione, benché tardiva, era stata fatta propria del Tribunale.
La Corte, pertanto, avrebbe dovuto riformare detta ordinanza, da ritenersi ingiusta nella parte in cui aveva rigettato la domanda di ripetizione della mentovata somma, considerato l'effetto ex tunc della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio, e dunque applicando alla fattispecie la disciplina del
“matrimonio putativo”, di guisa che tutte le ridette sentenze (ecclesiastiche e dell'A.G. ordinaria) non avrebbero avuto alcuna incidenza sui versamenti effettuati.
Trattavasi, a detta dell'appellante, di decisione illegittima proprio a cagione della tardività della deduzione formulata sul punto dalla con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. per effetto della tardiva CP_1
pagina 2 di 8 proposizione di tale eccezione sollevabile tempestivamente solo dalla parte e non già rilevabile d'ufficio dal giudice, con ciò comportando la violazione dell'art. 702 bis comma IV c.p.c..
In secondo luogo, l'appellante censurava l'ordinanza in parola ritenendola emessa in violazione dell'art. 2697 c.c. atteso che, in disparte la tardività dell'eccezione testé indicata, il Tribunale aveva ritenuto che il ricorrente non avesse fornito prova della mala fede, ossia dell'estorsione del consenso all'atto della celebrazione delle nozze, con ciò comportando il travisamento dei fatti, un error in iudicando, la fallace presunzione della sussistenza del requisito soggettivo dell'art. 128 c.c. e l'assenza di motivazione.
Da ultimo, evidenziava come detto provvedimento definitorio del giudizio di primo grado avesse disatteso il diritto dell'appellante di ottenere la ripetizione delle somme corrisposte alla sine titulo e con CP_1 decorrenza dall'anno 2011, dovendosi applicare al caso di specie la disposizione di cui all'art. 2033 c.c..
Per tali ragioni il concludeva affinché la Corte volesse accogliere l'appello e, per l'effetto, Pt_1 condannare la SI.ra a ripetergli quanto ricevuto a titolo di assegno di mantenimento CP_1 muliebre, con decorrenza dal 2011.
Vinte le spese per i due gradi del procedimento, da distrarsi in favore dei procuratori e difensori dell'appellante, dichiaratisi anticipatari.
La SI.ra si costituiva innanzi la Corte giusta comparsa del 25.09.2024 ed evidenziava CP_1 come l'appellata ordinanza fosse immune da censure;
e ciò reputato che l'applicazione al caso di specie dell'art. 128 c.c. fosse ben evincibile da tutti i fatti e gli atti di causa;
inoltre, il rimando alla disciplina del matrimonio putativo non costituiva un'eccezione in senso stretto, ma doveva essere qualificata come una mera contestazione dei fatti costitutivi della domanda, con la conseguenza che non si poteva affatto ritenere che la questione soggiacesse al principio di decadenza.
La disciplina del matrimonio putativo era pertanto da ritenersi quale norma di diritto oggettivo applicabile senza vincoli o indicazioni delle parti sicché, nel pieno rispetto del c.d. principio della “corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”, il Tribunale di Foggia aveva escluso la ripetibilità delle somme versate dal alla in ossequio agli accordi separativi e sino alla sentenza che aveva dichiarato la nullità Pt_1 CP_1 del matrimonio fra costoro.
Quanto poi alle censure formulate sull'assenza di prova sulla sussistenza o meno della buona fede al momento della celebrazione delle nozze, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese aveva dichiarato la nullità del vincolo perché sia l'attore sia la convenuta erano stati ritenuti incapaci ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, con la conseguenza che tale requisito soggettivo doveva essere gioco-forza ritenuto insito negli accertamenti compiuti in quella sede.
Da ultimo, l'appellante osservava come l'assegno di mantenimento avesse anche una componente pagina 3 di 8 alimentare sicché, nel contestare la ratio della richiesta di ripetizione della prefata somma, concludeva affinché la Corte volesse rigettare l'appello e condannare il l pagamento delle spese per i due gradi Pt_1 del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Quarticelli, dichiaratasi anticipataria.
L'udienza del 24.10.2024 veniva celebrata in modalità cartolare e poi rinviata al 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Anche tale udienza veniva trattata in absentia e, all'esito, la causa veniva riservata a sentenza con concessione di un primo termine di 60 giorni per il deposito di note conclusionali e successivi 20 giorni per repliche.
Entrambe le parti depositavano tali note con le quali si riportavano alle attività assertive già precedentemente formulate nei loro rispettivi atti difensivi.
Ciò posto, al fine di esaminare le ragioni di doglianza dell'appellante, è opportuno elencare gli eventi salienti che hanno contraddistinto la vicenda fattuale e processuale portata all'attenzione della Corte.
Come innanzi evidenziato, le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 03.04.2004 e, a distanza di circa sei anni, hanno incardinato innanzi al Tribunale di Taranto un giudizio separativo consensuale, ivi iscritto con il n. di R.G. 4847/2010, definito con decreto di omologa del 17.01.2011 e, per quanto di rilievo, il i onerava del versamento di un assegno muliebre di €.500 mensili. Pt_1
Egli incardinava poi un primo procedimento ecclesiastico per ottenere la declaratoria di nullità del matrimonio in questione, esitato sia in primo sia in secondo grado in provvedimenti di rigetto della formulata istanza, dando poi luogo ad un secondo giudizio ecclesiastico conclusosi -questa volta- con sentenza emessa in primo grado dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, contraddistinta con il n.
238/2018, cui faceva seguito la sentenza n. 8373/2020 emessa in data 29.01.2020 dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello Beneventano, con le quali il matrimonio inter partes veniva dichiarato nullo “per grave difetto di discrezione di giudizio dell'attore e della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente” e per “incapacità dell'attore e della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”.
Ottenuto il decreto di esecutività della Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 23.03.2021, il speriva il procedimento di delibazione di tale sentenza ecclesiastica innanzi la Corte di Appello di Pt_1
Bari, quivi iscritto con il n. di R.G. 1145/2021, esitato nella sentenza di accoglimento n. 204/2022 pubblicata l'8.02.2022, passata in giudicato.
Trattasi di sentenze non depositate nel giudizio di primo grado sebbene la sussistenza di esse non fosse stata oggetto di alcuna contestazione da parte della resistente CP_1
E dunque, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di delibazione emessa da questa Sezione
pagina 4 di 8 della Corte in applicazione dell'Accordo tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica del 18.02.1984, modificativo della precedente normativa in materia prevista dal Concordato Lateranense del 1929, il provvedimento emesso dalle AA.GG. Ecclesiastiche ha acquisito efficacia giuridica anche per lo Stato
Italiano, con la conseguenza che il matrimonio fra le parti è nullo sicché vi è l'automatica perdita della qualità di coniuge e l'elisione di tutti i diritti ed obblighi di natura personale, anche connessi ai rapporti patrimoniali, fra cui la cessazione della comunione legale, lo scioglimento del fondo patrimoniale e la perdita dei diritti ereditari, quantunque –come noto- la dichiarazione della nullità non abbia alcuna incidenza nei rapporti fra genitori e figli.
Quanto poi al vizio posto a fondamento della declaratoria di nullità del matrimonio, occorrerà distinguere l'ipotesi della consapevolezza di esso da parte dei coniugi, sicché il matrimonio vien meno fin dall'inizio, come se non fosse stato mai celebrato, da quella del c.d. matrimonio putativo di cui all'art. 128 co.1 c.c., valevole quando entrambi i coniugi non conoscevano l'esistenza del vizio o dei vizi, ovvero quando uno dei coniugi ha prestato il consenso per violenza o timore di eccezionale gravità non determinato dall'altro coniuge;
solo in tali casi, infatti, il matrimonio sarà considerato valido a tutti gli effetti fino alla sentenza che ne ha dichiarato la nullità.
Corollario di ciò è che, ove la fattispecie debba essere ricondotta in tale disposizione del codice sostanziale, il matrimonio nullo non è di per sé improduttivo di effetti ab initio, giacché diventa tale all'atto del passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara e recepita dallo Stato con la sentenza di delibazione.
Ordunque, il ottenuta la mentovata sentenza della Corte di Appello, ha esperito innanzi al Tribunale Pt_1 di Foggia un giudizio ex art. 702 bis c.p.c. al fine di ottenere la restituzione delle somme versate in favore della moglie a titolo di assegno di mantenimento, pari a complessivi €.69.700; e, nel ricorso introduttivo di tale procedimento, rubricato sub n. di R.G. 363/2023, ha indicato con assoluta precisione le ragioni sottese alla declaratoria di nullità del matrimonio con la così come innanzi integralmente trascritte. CP_1
CO si costituiva in prime cure e, dopo aver sollevato l'eccezione di prescrizione del presunto diritto alla restituzione dell'importo ricevuto nel periodo ricompreso tra gennaio 2011 e gennaio 2017, contestava comunque le avverse pretese giacché la sentenza ecclesiastica non aveva affatto travolto l'assegno separativo, stante il passaggio in giudicato del decreto di omologa e l'insussistenza di un provvedimento revisionale emesso per la sopravvenienza di circostanze tali da mutare i precedenti assetti economici e patrimoniali ponderati dalle stesse parti ai fini della definizione degli accordi.
In via riconvenzionale, formulava poi domanda volta ad ottenere dal marito un ristoro per il pregiudizio morale patito a causa delle numerose iniziative giudiziarie che l'uomo aveva intrapreso nei suoi confronti.
pagina 5 di 8 Infine, con le note conclusionali del 16.01.2024, sussumeva le proprie precedenti deduzioni difensive nell'art. 128 c.c., di guisa che l'appellante, ritenendo che l'ordinanza nella quale esitava il giudizio fosse viziata per la violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'asserita tardività dell'eccezione così formulata, insisteva affinché la Corte accogliesse le conclusioni rassegnate con l'atto di impugnazione.
Trattasi di deduzione non condivisibile per il seguente ordine di ragioni.
In primo luogo, sebbene il non avesse prodotto le sentenze delle AA.GG. Ecclesiastiche e di quella Pt_1
Ordinaria, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. aveva espressamente indicato le ragioni poste a fondamento della dichiarata nullità del matrimonio contratto con la resistente;
il Tribunale di Foggia, pertanto, ha avuto immediata contezza che tale decisione fosse stata adottata, come innanzi precisato, “per grave difetto di discrezione di giudizio dell'attore e della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente” e per “incapacità dell'attore e della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”.
E dunque, la buona fede delle parti, quale requisito soggettivo richiesto dall'art. 128 c.c., era da ritenersi in re ipsa, con l'indefettibile conseguenza che la sussunzione del caso di specie nel c.d. “matrimonio putativo” era immediatamente apprezzabile dal Tribunale, stante la presenza in entrambi i nubendi dei due prefati vizi all'atto della manifestazione del consenso.
In secondo luogo, l'esatta qualificazione giuridica del fatto è di spettanza del Giudice e non già delle parti, motivo per il quale il Tribunale di Foggia, sulla scorta delle stesse attività assertive del ricorrente e della resistente, aveva potuto ricondurre la questione nell'alveo di detto articolo, al netto del mancato
“tempestivo” rimando ad esso da parte della CP_1
E in ogni caso, il richiamo dell'art. 128 c.c. di cui alla comparsa conclusionale depositata in prime cure dalla donna, non costituisce una eccezione in senso stretto (relativa cioè all'indicazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa), rilevabile solo su istanza di parte e soggiacente alle decadenze fissate dal codice di rito, trattandosi di contestazione dei fatti costitutivi della domanda, quale sollecitazione rivolta al giudice di esercitare il potere-dovere di pronunciare d'ufficio nel merito di essa, accertando la fondatezza o meno dei fatti costitutivi della domanda medesima.
E, giova evidenziarlo a chiare lettere, la SI.ra aveva contestato la fondatezza della CP_1 pretesa restitutoria avanzata dal suo ex marito già con la comparsa di costituzione e risposta depositata innanzi al Tribunale di Foggia, sicché nessuna delle violazioni rilevate dall'appellante può ritenersi sussistente.
Ed allora, la separazione personale dei coniugi non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, sicché il dovere di assistenza materiale -nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento-
pagina 6 di 8 conserva la sua efficacia e la sua pienezza giacché costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la separazione stessa, in ipotesi anche solo temporanea.
Ne consegue che il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la fedeltà, la convivenza e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale permangono, sebbene assumendo forme confacenti alla nuova situazione (cfr. Cass.
Civ. n. 12196/2017).
In altri termini, il matrimonio fra le parti era da considerarsi valido a tutti gli effetti fino alla sentenza che ne ha dichiarato l'invalidità; corollario di ciò è l'insussistenza del diritto del di ottenere la Parte_1 restituzione dalla sua ex moglie delle somme versate a titolo di assegno di mantenimento muliebre, sicché
l'ordinanza de qua non è affetta dai vizi da lui lamentati, motivo per il quale il rigetto della domanda introduttiva del procedimento è conseguenza della ravvisata sua infondatezza, né può ritenersi ricevibile la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. atteso che, delibata la sentenza ecclesiastica, divenuta così efficace anche per lo Stato Italiano, l'asserito deficit di supporto probatorio sul requisito della buona fede è da escludersi sulla scorta delle stesse motivazioni a sostegno della dichiarata nullità del vincolo.
E, d'altro canto, lo stesso ricorrente in prime cure non ha formulato alcuna attività assertiva sulla sussistenza della mala fede della ex consorte, né ha offerto alcun supporto istruttorio sul punto (Cass.
33409/2021, n. 1780/1996, 2734/1995 e 4953/1993).
L'appello è dunque da ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Quanto poi alle spese, non può darsi corso alla condanna del l pagamento di quelle del primo grado Pt_1 del giudizio, tenuto conto che il Tribunale di Foggia le aveva totalmente compensate fra le parti per il deciso rigetto anche della domanda riconvenzionale formulata dalla da costei non riproposta in CP_1 questa sede con impugnazione incidentale.
Il invece, deve essere condannato al pagamento delle sole spese per questo grado del procedimento, Pt_1 che si liquidano –in favore dell'appellata- nella misura di €.3.966,00 per compenso, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Stella Quarticelli, dichiaratasi anticipataria.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 419/2024, promosso da nei Parte_1 confronti di così provvede. Controparte_2
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza cron. n. 3235/2024 del 23.02.2024, emessa dal
Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G.
363/2023, in tutte le sue statuizioni.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali per questo grado del Parte_1 giudizio, da rifondersi in favore dell'appellata e che si liquidano in €. 3.966,00 per CP_1 onorario, a cui dovranno aggiungersi il rimborso spese forfettarie al 15%, l'IVA ed i CAP come per legge (se dovuti), con distrazione in favore dell'Avv. Maria Stella Quarticelli, dichiaratasi anticipataria.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di appello, a carico di , in osservanza Parte_1 dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della L.
228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21.02.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
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