Sentenza breve 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 15/04/2025, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03117/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01316/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da LU ZA, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Ambrosio, Nando Rendina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Poggiomarino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Belcuore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A)per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-dell’ordinanza acquisizione al patrimonio comunale n.19 del 17.1.2025 notificata al ricorrente in data 17 gennaio 2025, con il quale il Comune di Poggiomarino– nella persona del Responsabile del IV Settore, Sviluppo Urbanistico ed Economico del Territorio, Ing. Rino Pagano – disponeva l’acquisizione al patrimonio comunale di unità immobiliare riportata nel catasto urbano, Foglio 13 particella 2376 (ex foglio 13 p.lla 1360 e p.lla 2036);
-degli altri atti indicati in ricorso;
B)per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7.4.2025;
-dell’ordinanza di acquisizione n. 101 del 21.3.2025 notificata al ricorrente in data 21 marzo 2025, con il quale il Comune di Poggiomarino–nella persona del Responsabile del IV Settore, Sviluppo Urbanistico ed Economico del Territorio, Ing. Rino Pagano – disponeva l’acquisizione al patrimonio comunale di unità immobiliare riportata nel catasto urbano, Foglio 13 , particella 2376 (ex foglio 13 p.lla 1360 e p.lla 2036).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggiomarino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 13.3.2025, LU ZA ha impugnato l’ordinanza n.19 del 17.1.2025 con la quale il Comune di Poggiomarino ha ordinato l’acquisizione al patrimonio comunale dell’unità immobiliare riportata nel catasto urbano, Foglio 13 particella 2376 (ex foglio 13 p.lla 1360 e p.lla 2036) di proprietà del ricorrente medesimo, contestandone i contenuti in ordine all’area acquisita e conseguente difetto di istruttoria e motivazione.
2.Si è costituito il Comune di Poggiomarino eccependo, in via preliminare, la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’ordinanza di acquisizione impugnata (n. 19 del 16 gennaio 2025), notificata al ricorrente in data 17 gennaio 2025 in quanto annullata e sostituita dall’ordinanza di
acquisizione n. 101 del 21 marzo 2025; in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Con note depositate il 4 aprile 2025, il ricorrente comunicava l’avvenuta impugnazione – con motivi aggiunti – della nuova ordinanza, allegando alla memoria i motivi aggiunti medesimi.
4. Con memoria depositata il 7 aprile 2025, il Comune ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sui motivi aggiunti considerato che gli stessi si palesano inammissibili per essere stati notificati esclusivamente alla sede dell’Ente e non al procuratore costituito, in violazione dell’art. 43 c.p.a.
5. Sempre il 7 aprile 2025, il ricorrente ha depositato il ricorso per motivi aggiunti e, successivamente, una memoria di replica nella quale precisava che con i motivi aggiunti veniva impugnato un nuovo atto dell’amministrazione comunale, sicchè detti motivi aggiunti avrebbero dovuto essere considerati alla stregua di un ricorso autonomo da notificare direttamente all’amministrazione comunale che ha adottato l’atto.
6. Alla camera di consiglio del 9 aprile 2025, il Collegio ha fatto avviso di possibile inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti con possibile redazione di sentenza in forma semplificata, e ha trattenuto la causa in decisione.
7. L’art. 43 del Codice del processo amministrativo ( Motivi aggiunti ) stabilisce che i ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.
Al comma 3 prevede che “ se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70”, così disciplinando la regola della trattazione congiunta di eventuali ricorsi separati ma connessi.
Al comma 2 stabilisce che “ le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile”, ossia presso il procuratore costituito.
7.1. Nel caso di specie, dalle pec depositate in atti, è evidente che la notifica dei motivi aggiunti sia avvenuta presso la sede dell’ente, come se si trattasse di un ricorso autonomo, e non presso il difensore del Comune.
Pertanto, in accoglimento dell’eccezione del Comune medesimo, i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.
Infatti, su di essi l’ente ha dichiarato di non accettare il contraddittorio e non si è difeso nel merito.
7.2. In casi analoghi, la giurisprudenza – anche di questo tribunale- ha ritenuto che la notifica dei motivi aggiunti effettuata alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito, come invece prescritto dagli artt. 43, comma 2, c.p.a. e 170 c.p.c., è sanata - secondo il principio del raggiungimento dello scopo - dalla difesa nel merito da parte dell'Amministrazione resistente anche su di essi, il che non comporta neppure la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 44, c.p.a., nella versione risultante dopo la sentenza della Corte Cost. n. 148/2021 (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 24 luglio 2024, n.4374; T.A.R. Lazio sez. III, 18 ottobre 2021, n.10611).
Nel caso oggetto del presente giudizio, la difesa dell’ente non ha spiegato difese nel merito ma ha argomentato in ordine all’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, citando due precedenti (Tar Sicilia, Palermo, II, 8 maggio 2019, n. 1274; Tar Lombardia, Milano, I, 7 gennaio 2020, n. 14) nei quali si è ribadito il principio in questione nonché il fatto che non è inferibile il “raggiungimento dello scopo” anche quando la parte resistente abbia predisposto una memoria difensiva, in quanto essa riveste carattere neutro, concretando tale atto un dovuto adempimento processuale in vista della udienza di discussione del gravame originario, peraltro sfornito di qualsivoglia argomentazione volta a contrastare l’atto recante motivi aggiunti irritualmente notificato presso la sede reale.
7.4. Il Collegio rileva altresì che l’atto notificato dalla parte è espressamente denominato “ motivi aggiunti”, sicchè, anche se diretto contro un nuovo provvedimento (formalmente sostitutivo del precedente ma sostanzialmente analogo, trattandosi comunque di acquisizione al patrimonio del Comune) non può essere considerato ricorso autonomo, come pure prospettato dalla difesa del ricorrente, in quanto se è vero che la parte aveva la possibilità di proporre un gravame separato successivamente riunibile da parte del giudice (vedi comma 3 dell’art. 43 c.p.a.), non è vero il ragionamento opposto, in quanto la proposizione di motivi aggiunti costituisce manifestazione della esplicita volontà della parte di operare nell’ambito del medesimo giudizio, con un contraddittorio già incardinato: da qui la scelta del legislatore di imporre una modalità di notifica – al procuratore costituito della parte resistente – che si giustifica proprio nell’ottica del rispetto del contraddittorio con la controparte, la cui difesa risulterebbe certamente compromessa laddove venisse raggiunta continuamente da notifiche nella sede reale o nel domicilio, pur avendo assolto l’onere di affidarsi a un difensore per la costituzione in giudizio.
Questo giustifica la giurisprudenza sostanzialista, condivisa da questa Sezione, che considera sanato il vizio di notifica in caso di raggiungimento dello scopo ossia laddove la parte resistente si sia difesa nel merito, così dimostrando di non aver subito un vulnus dalla violazione del comma 2 dell’art. 43 c.p.a.
Tuttavia, laddove questo – come nel caso di specie – non sia avvenuto, è precluso al giudice di presumere che la notifica alla sede reale, e non al difensore, non abbia avuto impatto alcuno sulla corretta instaurazione del contraddittorio sostanziale in ordine alle nuove domande/ motivi proposti dalla parte ricorrente, a maggior ragione se, come nel caso di specie, questo sia avvenuto a ridosso della data fissata per la discussione dell’istanza cautelare presentata dalla stessa parte ricorrente, che, in pratica, violando una semplice ma significativa regola processuale, ha impedito che la controparte fosse messa nelle condizioni tecniche e fattuali per predisporre al meglio le proprie difese.
La notifica al ricorrente, e non al suo difensore, può infatti avere effetti negativi per la parte, che non è tecnicamente e legalmente in condizione di gestire la propria difesa in giudizio.
Ad esempio, nel caso concreto, a fronte di una notifica dei motivi aggiunti avvenuta il 4 aprile, con udienza cautelare fissata pochi giorni dopo, il Comune di Poggiomarino avrebbe potuto non riuscire a gestire il nuovo ricorso e interloquire con il proprio difensore.
Basti considerare che il 4 aprile era un venerdì, la notifica è avvenuta alle ore 12.59, ossia in un orario nel quale – per prassi – il venerdì molti uffici pubblici cessano di essere operativi.
Non è casuale che il difensore del Comune si sia attivato solamente il 7 aprile, per una camera di consiglio fissata il 9, a fronte di un provvedimento che la parte conosceva già dal 21 marzo 2025. Ma ciò che più rileva è la constatazione che in tali condizioni il Comune avrebbe anche potuto non riuscire a attivare il proprio difensore anche solo al fine di chiedere lo spostamento della data o, come avvenuto, proporre eccezioni difensive sia pure formali in ordine all’operato della parte avversaria.
7.5. La scelta della parte di utilizzare l’istituto dei motivi aggiunti, pertanto, comporta il rispetto delle regole processuali a questo collegate e le conseguenze determinate dalla loro violazione.
Non può addossarsi al giudice amministrativo o alla controparte la sanatoria di tale violazione, posto che la parte ha comunque la possibilità, se in termini, di proporre un nuovo ricorso.
Il Collegio non ignora che, secondo una parte (ormai minoritaria) della giurisprudenza, i motivi aggiunti - allorché siano rivolti contro provvedimenti diversi da quelli impugnati con il ricorso principale - possono non essere ritenuti inammissibili, quand'anche notificati al domicilio reale e non al domicilio eletto, a condizione tuttavia che possiedano tutti i requisiti formali e sostanziali di un autonomo ricorso, e quindi che siano stati proposti sulla base di un nuovo mandato al difensore (cfr. T.A.R. Valle d'Aosta, sez. I, 10 luglio 2013, n. 46) e che presentino una compiuta esposizione delle censure, non bastando una reiterazione delle stesse mediante un generico richiamo al ricorso introduttivo (cfr. T.A.R. Palermo, sez. I, 15 maggio 2014, n. 1244).
Tale soluzione, auspicata dal ricorrente, non può essere condivisa, per le ragioni sopra esposte, qualora le modalità e i tempi di proposizione dei motivi aggiunti – unitamente alla espressa eccezione di parte resistente e in mancanza di una richiesta di termini a difesa da parte di quest’ultima – consentano di ipotizzare anche una minima lesione del diritto al contraddittorio tra le parti.
8. Posto che l’ordinanza impugnata con i motivi aggiunti ha sostituito quella impugnata con il ricorso principale, quest’ultimo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
-dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti;
- condanna LU ZA al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Poggiomarino, che liquida in euro 1000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Barbara Cavallo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO