Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4811/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4811/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: tecnico informatico part-time presso InfoAssist S.r.l. reddito: euro 12.153,00 nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: dipendente di Enel reddito: euro 37.106,00 nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Michela Marchiori, presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a AN (PD) il 20-5-2007 (anno 2007, Numero 1, Parte II, serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
9-2-2016.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi IG.ra e IG. Parte_1
, coniugati in matrimonio concordatario celebrato a AN (PD) il Parte_2
20.5.07, trascritto al n. 5, parte II, serie B, anno 2007, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Solesino (PD), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno. Per_
3) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_2
i quali si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione, cura e assistenza morale nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e la conservazione di legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà, quindi, esercitata da ambedue i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Per_
4) I figli minori e vengono collocati prevalentemente presso la madre Per_2 con la quale risiederanno. Il padre non-collocatario, anche in ragione della vicinanza tra l'abitazione familiare e la nuova abitazione ove si trasferirà, potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà e, solo indicativamente, il lunedì ed il martedì sera, oltre a due week end alternati al mese, fatti sempre salvi diversi accordi in ragione delle preminenti esigenze e richieste dei figli. Il padre potrà stare con i figli anche una settimana durante le vacanze invernali comprendendo, ad anni alterni, il giorno di Natale o Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, tre settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive. I coniugi concordano sin da ora, costituendo una prassi consolidatasi negli anni, Per_ che, durante il periodo estivo, i figli e trascorrano una settimana in Per_2 montagna con i nonni paterni ed un mese con i nonni materni in Sudafrica, ove gli stessi si sono trasferiti.
5) La casa familiare sita in Solesino (PD), Via Spin n. 1418, viene assegnata alla IG.ra che ivi continuerà ad abitarvi con i figli. Si dà atto che il Parte_1
IG. ha già reperito un'altra soluzione abitativa ove si trasferirà entro Pt_2
l'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, per cui dovrà sostenere il pagamento di un canone di locazione pari ad euro 450,00 mensili. I coniugi concordano che la rata del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare continui ad essere corrisposta da entrambi, ciascuno per la propria metà. Il sig. Pt_2 continuerà a corrispondere anche la rata del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura marca Peugeot 508 SW, targata FE697VT, fino a scadenza.
2 6) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma pari ad € 250,00 mensili ciascuno e così per complessivi euro 500,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese di competenza, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso. In ragione dei tempi di permanenza dei figli presso i genitori e della possibilità di questi ultimi di stare con il padre ogni volta che lo vorranno, anche oltre al tempo convenuto, tenuto conto, altresì, delle spese cui deve far fronte il padre, i coniugi concordano che quest'ultimo corrisponda alla madre quanto dovuto a titolo mantenimento dei figli, mediante versamento della somma di euro 280,00 dallo stesso percepita a titolo di assegno unico, somma che poi integrerà con sostanze proprie fino a concorrenza dell'importo stabilito. Resta inteso tra le parti che il padre verserà l'intera somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei figli anche qualora l'assegno unico venisse revocato, modificato o sospeso.
7) Nulla a titolo di assegno di mantenimento in quanto i coniugi sono economicamente indipendenti.
8) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio / rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
9) L'autovettura marca modello Peugeot 208, targata GJ048LM, rimane intestata alla IG.ra e l'autovettura Peugeot 508 SW, targata FE697VT, al IG. . Pt_1 Pt_2
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13-12-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la Per_ regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e non Per_2 siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 4811/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio a AN (PD) il 20-5-2007, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 6 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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