Articolo 11 della Legge 6 dicembre 1993, n. 509
Articolo 10Articolo 12
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25 dicembre 1993
Art. 11. (Finanziamento del Banco di prova) 1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previsto dalla presente legge sono determinate secondo le modalita' stabilite dall' articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186 , sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8.
2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco nazionale di prova viene concesso in via straordinaria un contributo di lire 1 miliardo per l'anno 1993.
3. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al comma 2 sara' preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fissera' con proprio decreto le procedure di erogazione.
4. All'onere di lire 1 miliardo derivante per l'anno 1993 dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede a valere sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 186/1960 e' il seguente:
"Art. 3. - Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del consiglio di amministrazione del Banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili".
Entrata in vigore il 25 dicembre 1993