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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4032/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Via Monte Zebio Parte_1 C.F._1
n. 28 – Roma, con l'avv. BERNARDI GIUSEPPE ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in VIA DELLA Controparte_1 C.F._3
FERRATELLA IN LATERANO, 33 00184 ROMA con l'avv. SPACCATROSI AURORA
) e l'avv. VACCARO MIMMA, dai quali rappresentato e difeso giusta C.F._4 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
, elettivamente domiciliato in VIA MONTE _2 C.F._5
ZEBIO, 28 00195 ROMA, con il patrocinio dell'avv. BERNARDI GIUSEPPE, dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
), elettivamente domiciliato in VIA M.ZEBIO Controparte_3 C.F._6
28 00100 ROMA, con il patrocinio dell'avv. BERNARDI GIUSEPPE, dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di intervento
INTERVENUTO
OGGETTO: Mutuo
1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio al fine di sentirla condannare Parte_1 Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 22.778,50, a titolo di restituzione, per la quota di sua spettanza, degli importi anticipati in relazione all'acquisto dell'immobile in Cerveteri (RM), via
Volsci n. 70, in comproprietà tra l'odierno attore e la moglie per la quota del Controparte_3
34%, il figlio per la quota del 33% ed per la residua quota del _2 Controparte_1
33%.
A sostegno della domanda, ha esposto di aver contribuito all'acquisto dell'immobile poi adibito ad abitazione per il di lui figlio unitamente con l'allora compagna, _2 CP
, sino alla cessazione della convivenza in data 28.2.2019, versando le seguenti somme:
[...]
- € 35.435,40 a titolo di acconto e caparra confirmatoria;
- € 4.000,00 a titolo di integrazione del prezzo di vendita;
- le spese di mediazione dell'agenzia immobiliare pari ad € 10.000,00;
- spese per mutuo ed oneri connessi pari ad € 10.758,98,
- le spese notarili pari ad € 9.100,00. si è costituita eccependo in via preliminare l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita e, nel merito, contestando le avverse deduzioni quanto ai pagamenti eseguiti, di cui non vi sarebbe prova;
inoltre, ha dedotto che gli esborsi sostenuti dall'attore in via esclusiva sono stati ampiamente ripagati dal ricavo ottenuto mediante la vendita a terzi dell'appartamento de quo ad un prezzo superiore a quello di acquisto, anche in considerazione dei lavori effettuati a spese della convenuta e degli arredi dalla stessa acquistati;
inoltre, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore relativamente alla quota del 17% di proprietà di in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna Controparte_3 dell'attore alla restituzione in suo favore degli importi interamente sostenuti dalla convenuta per la ristrutturazione e l'arredamento dell'abitazione, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione maturata nei due anni successivi alla cessazione della convivenza con _2
, che invece ha continuato ad abitare presso l'immobile in comproprietà; la domanda
[...] riconvenzionale è stata estesa anche nei confronti di , di cui ha chiesto la chiamata _2 in causa.
Autorizzata la chiamata, si è costituito , contestando nel merito la _2 fondatezza della domanda riconvenzionale della convenuta e chiedendone il rigetto.
2 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con comparsa di intervento depositata il 14.1.2025, si è altresì costituita Controparte_3 al fine di aderire alla domanda attorea.
Le parti hanno espletato la negoziazione assistita con esito negativo;
la causa è stata quindi istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione di prove orali;
all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del
16.1.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea è fondata nei limiti di quanto di seguito argomentato.
Parte attrice ha esercitato azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c., avendo sostenuto
(in tesi) per intero le spese relative al prezzo di acquisto dell'immobile in comproprietà, alla mediazione immobiliare e le spese notarili, gravanti in solido su tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote.
Ciò premesso in punto di qualificazione della domanda, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta è mal posta, in quanto, posto che l'odierno attore era titolare della quota di comproprietà pari al 17% (come emerge dalla lettura dell'atto di compravendita e dalle allegazioni di entrambe le parti), una volta accertato che egli abbia sostenuto per intero spese gravanti su tutti i comproprietari in via solidale, ne deriva l'accertamento del diritto dell'attore a percepire un importo pari alla differenza tra quanto pagato e quanto di sua competenza pro quota.
Orbene, va anzitutto osservato che i pagamenti allegati da parte attrice a titolo di acconto del prezzo, spese notarili e spese di agenzia immobiliare, di cui chiede il rimborso a titolo di regresso, sono qualificabili come obbligazioni solidali, in quanto gravanti su tutti gli acquirenti dell'immobile in virtù dell'unico titolo costituito dall'atto di compravendita del 31.10.2017 (doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
I rapporti interni tra le parti devono poi essere ripartiti, come peraltro allegato da tutte le parti in causa, in proporzione delle rispettive quote (17% in capo a , 17% in capo a Parte_1
33% in capo a e 33% in capo ad ). Controparte_3 _2 Controparte_1
Passando all'esame dei singoli pagamenti dedotti dall'attore, giova rilevare quanto segue:
- risulta dimostrato in via documentale che ha sostenuto l'esborso di € Parte_1
12.500,00 a titolo di acconto e caparra confirmatoria, emettendo assegno bancario per il corrispondente importo, sottoscritto per girata dalla venditrice IL Bartolini, che ne ha rilasciato quietanza nel contratto preliminare;
- non vi è prova che l'esborso di € 2.500,00 a titolo di acconto sul prezzo di compravendita e caparra sia stato sostenuto in via esclusiva da , in mancanza del Parte_1
3 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
relativo assegno, atteso che la quietanza rilasciata dalla venditrice in sede di contratto preliminare nulla specifica sulla provenienza della somma;
- per lo stesso motivo, manca la prova che l'ulteriore somma quietanzata a titolo di caparra confirmatoria di € 20.435,40 sia stata pagata in via esclusiva da , non Parte_1 essendo stato prodotto il relativo assegno circolare;
- l'allegazione del pagamento di € 4.000,00 quale “ulteriore somma oltre il prezzo di vendita” (cfr. atto di citazione) è generica;
non vi sono elementi per accertare a che titolo sia stata versata tale ulteriore somma e se si sia trattato dell'adempimento di un'obbligazione solidale;
- risulta documentato l'esborso da parte di della somma di € 10.000,00 a Parte_1 titolo di provvigione in favore dell'agenzia immobiliare, giusto assegno versato in atti;
- l'allegazione relativa alle spese di mutuo è generica;
parte attrice indica l'importo complessivo di € 11.450,00, facendo riferimento al doc. 7 del proprio fascicolo, che tuttavia è costituito dagli estratti periodici del conto corrente cointestato tra , Parte_1 _2 ed utilizzato per l'addebito delle rate del mutuo;
stante la presunzione di Controparte_1 solidarietà per quote uguali degli importi accreditati sul conto e in mancanza di specifica allegazione circa la provenienza degli importi utilizzati per il pagamento dei ratei e delle spese di mutuo, non può essere accertato alcun pagamento eseguito in via esclusiva da a Parte_1 titolo di ratei e spese di mutuo;
- risulta documentato l'esborso da parte di della somma di € 9.100,00 a Parte_1 titolo di spese notarili per l'atto di compravendita (doc. 11 del fascicolo di parte attrice).
Deve quindi ritenersi provato il pagamento per intero da parte di di Parte_1 obbligazioni solidali per complessivi € 31.600,00, da ripartire tra i coobbligati secondo le rispettive quote di comproprietà dell'immobile acquistato, e, quindi l'esborso in eccesso rispetto alla quota di spettanza (17%) per € 26.228,00.
Tenuto conto che era titolare della quota di proprietà del 33%, ella è Controparte_1 tenuta a corrispondere ad a titolo di regresso l'importo di € 10.428,00 (pari al 33% Parte_1 del totale della spesa sostenuta).
Su tale somma decorrono gli interessi in misura legale dalla domanda.
3. La domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta è infondata.
In primo luogo, quanto ai pagamenti allegati – relativi ai costi di ristrutturazione dell'immobile e all'acquisto degli arredi – trattasi di esborsi funzionali al godimento dell'immobile, di cui la stessa convenuta ha goduto fino al 28.2.2019, data in cui è cessata la convivenza con
. _2
4 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In ogni caso, tali esborsi non sono dimostrati, in quanto parte convenuta ha prodotto fatture di acquisto prive di efficacia probatoria del relativo pagamento. Quanto ai finanziamenti asseritamente contratti, uno di essi risulta in realtà contratto da altro soggetto ( Per_1
), mentre l'altro non è riferibile ai fatti di causa;
in merito, va comunque osservato che il
[...] contratto di finanziamento di per sé non dimostra l'effettivo esborso sostenuto.
Quanto alla pretesa indennità di occupazione per il periodo successivo alla cessazione della convivenza e fino alla vendita a terzi dell'immobile de quo – periodo in cui l'immobile in comproprietà è stato pacificamente abitato solo da , con la compagna e la figlia – _2 va evidenziato che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso (Cass. n. 2423 del 09/02/2015; Cass. n. 1738 del
20/01/2022).
Orbene, nel caso di specie, risulta che , dopo aver lasciato l'abitazione in Controparte_1 cui conviveva con , ha sostanzialmente prestato acquiescenza all'uso esclusivo _2 fattone da quest'ultimo, senza mai richiederne l'avvicendamento o l'uso turnario.
Pertanto, deve escludersi che l'uso esclusivo del bene comune da parte di _2 abbia comportato un danno risarcibile in capo ad . Controparte_1
Ne deriva il rigetto della domanda riconvenzionale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 10.428,00 oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
5 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.375,50, di cui Controparte_1
€ 4.230,00 per compensi ed € 145,50 per spese vive in favore di e in € Parte_1
1.696,00 per compensi in favore di , il tutto oltre spese generali, Iva e Cpa _2 come per legge.
Civitavecchia, 16 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
6 di 6
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4032/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Via Monte Zebio Parte_1 C.F._1
n. 28 – Roma, con l'avv. BERNARDI GIUSEPPE ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in VIA DELLA Controparte_1 C.F._3
FERRATELLA IN LATERANO, 33 00184 ROMA con l'avv. SPACCATROSI AURORA
) e l'avv. VACCARO MIMMA, dai quali rappresentato e difeso giusta C.F._4 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
, elettivamente domiciliato in VIA MONTE _2 C.F._5
ZEBIO, 28 00195 ROMA, con il patrocinio dell'avv. BERNARDI GIUSEPPE, dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
), elettivamente domiciliato in VIA M.ZEBIO Controparte_3 C.F._6
28 00100 ROMA, con il patrocinio dell'avv. BERNARDI GIUSEPPE, dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di intervento
INTERVENUTO
OGGETTO: Mutuo
1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio al fine di sentirla condannare Parte_1 Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 22.778,50, a titolo di restituzione, per la quota di sua spettanza, degli importi anticipati in relazione all'acquisto dell'immobile in Cerveteri (RM), via
Volsci n. 70, in comproprietà tra l'odierno attore e la moglie per la quota del Controparte_3
34%, il figlio per la quota del 33% ed per la residua quota del _2 Controparte_1
33%.
A sostegno della domanda, ha esposto di aver contribuito all'acquisto dell'immobile poi adibito ad abitazione per il di lui figlio unitamente con l'allora compagna, _2 CP
, sino alla cessazione della convivenza in data 28.2.2019, versando le seguenti somme:
[...]
- € 35.435,40 a titolo di acconto e caparra confirmatoria;
- € 4.000,00 a titolo di integrazione del prezzo di vendita;
- le spese di mediazione dell'agenzia immobiliare pari ad € 10.000,00;
- spese per mutuo ed oneri connessi pari ad € 10.758,98,
- le spese notarili pari ad € 9.100,00. si è costituita eccependo in via preliminare l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita e, nel merito, contestando le avverse deduzioni quanto ai pagamenti eseguiti, di cui non vi sarebbe prova;
inoltre, ha dedotto che gli esborsi sostenuti dall'attore in via esclusiva sono stati ampiamente ripagati dal ricavo ottenuto mediante la vendita a terzi dell'appartamento de quo ad un prezzo superiore a quello di acquisto, anche in considerazione dei lavori effettuati a spese della convenuta e degli arredi dalla stessa acquistati;
inoltre, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore relativamente alla quota del 17% di proprietà di in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna Controparte_3 dell'attore alla restituzione in suo favore degli importi interamente sostenuti dalla convenuta per la ristrutturazione e l'arredamento dell'abitazione, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione maturata nei due anni successivi alla cessazione della convivenza con _2
, che invece ha continuato ad abitare presso l'immobile in comproprietà; la domanda
[...] riconvenzionale è stata estesa anche nei confronti di , di cui ha chiesto la chiamata _2 in causa.
Autorizzata la chiamata, si è costituito , contestando nel merito la _2 fondatezza della domanda riconvenzionale della convenuta e chiedendone il rigetto.
2 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con comparsa di intervento depositata il 14.1.2025, si è altresì costituita Controparte_3 al fine di aderire alla domanda attorea.
Le parti hanno espletato la negoziazione assistita con esito negativo;
la causa è stata quindi istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione di prove orali;
all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del
16.1.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea è fondata nei limiti di quanto di seguito argomentato.
Parte attrice ha esercitato azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c., avendo sostenuto
(in tesi) per intero le spese relative al prezzo di acquisto dell'immobile in comproprietà, alla mediazione immobiliare e le spese notarili, gravanti in solido su tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote.
Ciò premesso in punto di qualificazione della domanda, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta è mal posta, in quanto, posto che l'odierno attore era titolare della quota di comproprietà pari al 17% (come emerge dalla lettura dell'atto di compravendita e dalle allegazioni di entrambe le parti), una volta accertato che egli abbia sostenuto per intero spese gravanti su tutti i comproprietari in via solidale, ne deriva l'accertamento del diritto dell'attore a percepire un importo pari alla differenza tra quanto pagato e quanto di sua competenza pro quota.
Orbene, va anzitutto osservato che i pagamenti allegati da parte attrice a titolo di acconto del prezzo, spese notarili e spese di agenzia immobiliare, di cui chiede il rimborso a titolo di regresso, sono qualificabili come obbligazioni solidali, in quanto gravanti su tutti gli acquirenti dell'immobile in virtù dell'unico titolo costituito dall'atto di compravendita del 31.10.2017 (doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
I rapporti interni tra le parti devono poi essere ripartiti, come peraltro allegato da tutte le parti in causa, in proporzione delle rispettive quote (17% in capo a , 17% in capo a Parte_1
33% in capo a e 33% in capo ad ). Controparte_3 _2 Controparte_1
Passando all'esame dei singoli pagamenti dedotti dall'attore, giova rilevare quanto segue:
- risulta dimostrato in via documentale che ha sostenuto l'esborso di € Parte_1
12.500,00 a titolo di acconto e caparra confirmatoria, emettendo assegno bancario per il corrispondente importo, sottoscritto per girata dalla venditrice IL Bartolini, che ne ha rilasciato quietanza nel contratto preliminare;
- non vi è prova che l'esborso di € 2.500,00 a titolo di acconto sul prezzo di compravendita e caparra sia stato sostenuto in via esclusiva da , in mancanza del Parte_1
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relativo assegno, atteso che la quietanza rilasciata dalla venditrice in sede di contratto preliminare nulla specifica sulla provenienza della somma;
- per lo stesso motivo, manca la prova che l'ulteriore somma quietanzata a titolo di caparra confirmatoria di € 20.435,40 sia stata pagata in via esclusiva da , non Parte_1 essendo stato prodotto il relativo assegno circolare;
- l'allegazione del pagamento di € 4.000,00 quale “ulteriore somma oltre il prezzo di vendita” (cfr. atto di citazione) è generica;
non vi sono elementi per accertare a che titolo sia stata versata tale ulteriore somma e se si sia trattato dell'adempimento di un'obbligazione solidale;
- risulta documentato l'esborso da parte di della somma di € 10.000,00 a Parte_1 titolo di provvigione in favore dell'agenzia immobiliare, giusto assegno versato in atti;
- l'allegazione relativa alle spese di mutuo è generica;
parte attrice indica l'importo complessivo di € 11.450,00, facendo riferimento al doc. 7 del proprio fascicolo, che tuttavia è costituito dagli estratti periodici del conto corrente cointestato tra , Parte_1 _2 ed utilizzato per l'addebito delle rate del mutuo;
stante la presunzione di Controparte_1 solidarietà per quote uguali degli importi accreditati sul conto e in mancanza di specifica allegazione circa la provenienza degli importi utilizzati per il pagamento dei ratei e delle spese di mutuo, non può essere accertato alcun pagamento eseguito in via esclusiva da a Parte_1 titolo di ratei e spese di mutuo;
- risulta documentato l'esborso da parte di della somma di € 9.100,00 a Parte_1 titolo di spese notarili per l'atto di compravendita (doc. 11 del fascicolo di parte attrice).
Deve quindi ritenersi provato il pagamento per intero da parte di di Parte_1 obbligazioni solidali per complessivi € 31.600,00, da ripartire tra i coobbligati secondo le rispettive quote di comproprietà dell'immobile acquistato, e, quindi l'esborso in eccesso rispetto alla quota di spettanza (17%) per € 26.228,00.
Tenuto conto che era titolare della quota di proprietà del 33%, ella è Controparte_1 tenuta a corrispondere ad a titolo di regresso l'importo di € 10.428,00 (pari al 33% Parte_1 del totale della spesa sostenuta).
Su tale somma decorrono gli interessi in misura legale dalla domanda.
3. La domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta è infondata.
In primo luogo, quanto ai pagamenti allegati – relativi ai costi di ristrutturazione dell'immobile e all'acquisto degli arredi – trattasi di esborsi funzionali al godimento dell'immobile, di cui la stessa convenuta ha goduto fino al 28.2.2019, data in cui è cessata la convivenza con
. _2
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In ogni caso, tali esborsi non sono dimostrati, in quanto parte convenuta ha prodotto fatture di acquisto prive di efficacia probatoria del relativo pagamento. Quanto ai finanziamenti asseritamente contratti, uno di essi risulta in realtà contratto da altro soggetto ( Per_1
), mentre l'altro non è riferibile ai fatti di causa;
in merito, va comunque osservato che il
[...] contratto di finanziamento di per sé non dimostra l'effettivo esborso sostenuto.
Quanto alla pretesa indennità di occupazione per il periodo successivo alla cessazione della convivenza e fino alla vendita a terzi dell'immobile de quo – periodo in cui l'immobile in comproprietà è stato pacificamente abitato solo da , con la compagna e la figlia – _2 va evidenziato che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso (Cass. n. 2423 del 09/02/2015; Cass. n. 1738 del
20/01/2022).
Orbene, nel caso di specie, risulta che , dopo aver lasciato l'abitazione in Controparte_1 cui conviveva con , ha sostanzialmente prestato acquiescenza all'uso esclusivo _2 fattone da quest'ultimo, senza mai richiederne l'avvicendamento o l'uso turnario.
Pertanto, deve escludersi che l'uso esclusivo del bene comune da parte di _2 abbia comportato un danno risarcibile in capo ad . Controparte_1
Ne deriva il rigetto della domanda riconvenzionale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 10.428,00 oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.375,50, di cui Controparte_1
€ 4.230,00 per compensi ed € 145,50 per spese vive in favore di e in € Parte_1
1.696,00 per compensi in favore di , il tutto oltre spese generali, Iva e Cpa _2 come per legge.
Civitavecchia, 16 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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