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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Parte_1
Alessandro Oddi e Francesco Vaglio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma, via Emilio Faà di Bruno 87
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso, per procura generale alle liti, dall'avvocato Pierfrancesco Damasco ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 618/2023 pubblicata in data 31/5/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da , dichiarava che Parte_1 quest'ultimo era affetto da “Artropatia spalla dx”, con grado di inabilità del 3%, da
“Artropatia spalla sin”, con grado di inabilità del 3% (cod. rif. 224), da CP_1
“Tendinopatia m. sovraspinoso dx”, con grado del 2,5%, da “Tendinopatia m. sovraspinoso sin”, con grado del 2,5% (cod. rif. 227) e da “Discopatie CP_1 protrusive L2/L3, L4-L5, L5-S1”, con grado del 6% (cod. rif. 213), per un grado CP_1 di danno biologico complessivo del 15%, a decorrere dal 14/2/2022 con condanna dell' al pagamento in suo favore dell'indennizzo dovuto in relazione a tale CP_1 inabilità, detratto quanto già eventualmente percepito per il medesimo titolo, oltre interessi.
Compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza presentava appello lamentando, con Parte_1 specifici motivi, l'erroneità delle conclusioni espresse dal c.t.u. nominato in primo grado.
Con un ulteriore motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva compensato interamente tra le parti le spese di lite.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
Veniva disposta una nuova c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierno appellante, allegando di lavorare alle dipendenze della società
[...] dal 2004 con mansioni di operatore ecologico, aveva agito in giudizio al fine di CP_2 far valere il proprio diritto, in relazione alle malattie professionali indicate nel ricorso (“ sindrome cuffia dei rotatori di destra”, “sindrome cuffia dei rotatori sinistra”,
“artrosi colonna lombosacrale” e “artrosi colonna cervicale”) un complessivo grado di invalidità pari al 32%, superiore a quello del 11% riconosciutogli dall' in CP_1 relazione alle prime tre patologie (non essendo stata riconosciuta dall' la natura CP_1 professionale della quarta patologia).
Il Tribunale, con la gravata sentenza, accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo, all'esito di CTU medico legale, la natura professionale delle patologie indicate in dispositivo, la sussistenza, di postumi nella maggiore misura del 15% a decorrere dal 14/02/2022, data di inizio delle operazioni peritali ed il conseguente diritto dell'odierno appellante all'indennizzo ex l. 38/2000 in misura corrispondente.
Tanto premesso si osserva che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio ha accertato che l'odierno appellante è affetto da ”artropatia bilaterale delle spalle con tendinopatia del sovraspinoso bilaterale e da discopatie lombosacrali”, confermando la quantificazione dei postumi nella misura del 15% già riconosciuta all'esito del precedente grado di giudizio. Confermava inoltre tali conclusioni anche con riferimento alla insussistenza della natura professionale della spondilodiscoartrosi cervicale da cui pure è affetto l'appellante per insussistenza di un rischio lavorativo specifico e della idoneità lesiva delle attività lavorative espletate.
Evidenziava a tale ultimo proposito il CTU come “…le attività espletate dal ricorrente non hanno implicato movimenti tali da comportare microtraumi e posture incongrue così come può avvenire per la spondiloartrosi, patologia tipica dei soggetti esposti a movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità e ripetitività nell'arco del turno lavorativo. Una volta riconosciuta, quindi, la non sussistenza o l'inadeguatezza di rischi lavorativi specifici, si può, con cognizione di causa, affermare che una patologia non può essere riconosciuta come una MP. Manca, quindi, a nostro avviso la sussistenza di un rischio lavorativo specifico ed una idoneità lesiva delle attività lavorative espletate, per quanto attiene l'insorgenza della cervicodiscoartrosi cervicale e, pertanto, la stessa non è correlabile ad uno specifico rischio lavorativo identificato”.
Confermava invece, per quanto riguarda le ulteriori patologie accertate (la cui natura professionale non è oggetto di contestazione nel presente giudizio di appello) la quantificazione dei postumi già effettuata dal giudice di prime cure sulla base delle risultanze peritali di primo grado, rilevando, “anche sulla scorta dell'esame obiettivo” come “la valutazione del 15% (quindici) ascritta dal CTU di I grado per l'artropatia bilaterale delle spalle e tendinopatia del sovraspinoso bilaterale e le discopatie protrusive multiple L2-L3, L4-L5 e L5-S1, sia corretta, congrua in considerazione dell'obiettività rilevata e delle voci tabellari di cui al Dec. 38/2000 ( voce 224 e 227 per le spalle con valutazione del 10% ) ( voce 216 per la discopatia multipla pari a 6%”
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici (e avverso le quali le parti non hanno presentato osservazioni critiche) condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma).
Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
Non può trovare accoglimento nemmeno il motivo di appello relativo alla compensazione delle spese di lite.
Si osserva a tale proposito come il Tribunale abbia motivato tale decisione rilevando come “L'accertamento del grado di inabilità complessivo accertato, con decorrenza da una data successiva alla amministrativa e al deposito del ricorso, impone la compensazione delle spese di lite tra le parti, integralmente”.
Il CTU di primo grado, con conclusioni, condivise dal Tribunale (e non specificamente contestati, sotto tale profilo dall'appellante) aveva infatti accertato la sussistenza di maggiori postumi rispetto a quelli riconosciuti in sede amministrativa solo a decorrere dal 14/02/2022 (data di inizio delle operazioni peritali) successivamente pertanto non solo alla domanda amministrativa ma allo stesso deposito del ricorso di primo grado (avvenuto quest'ultimo il 27/04/2020)
Trattasi di esito che certamente giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, stante l'insussistenza in capo all'appellante, alla data di instaurazione del giudizio, di postumi in misura superiore a quella che gli era stata riconosciuta dall' ed CP_1 essendo quindi l'esito favorevole al predetto assicurato della precedente fase di giudizio, dovuto esclusivamente ad un aggravamento delle sue condizioni di salute sopravvenuto in corso di causa.
Trattasi di motivazione con cui l'appellante del resto non si confronta avendo quest'ultimo contestato la compensazione delle spese di lite, esclusivamente sotto il diverso profilo della insussistenza della soccombenza reciproca evidenziando a tale proposito la maggiore percentuale del danno biologico riconosciuta dal Tribunale rispetto a quella riconosciuta in sede amministrativa
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Il complessivo esito del presente giudizio, con riferimento ad entrambi i suoi gradi, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite mentre quelle di CTU dovranno essere poste a carico, in solido, di entrambe le parti
Stante il tenore della decisione deve infine trovare applicazione nei confronti dell'appellante l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Pone le spese di ctu del grado, liquidate separatamente, a carico di entrambe le parti in solido.
Dà atto che sussistono per l'appellante principale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 18.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vincenzo Selmi
LA PRESIDENTE
dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Parte_1
Alessandro Oddi e Francesco Vaglio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma, via Emilio Faà di Bruno 87
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso, per procura generale alle liti, dall'avvocato Pierfrancesco Damasco ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 618/2023 pubblicata in data 31/5/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da , dichiarava che Parte_1 quest'ultimo era affetto da “Artropatia spalla dx”, con grado di inabilità del 3%, da
“Artropatia spalla sin”, con grado di inabilità del 3% (cod. rif. 224), da CP_1
“Tendinopatia m. sovraspinoso dx”, con grado del 2,5%, da “Tendinopatia m. sovraspinoso sin”, con grado del 2,5% (cod. rif. 227) e da “Discopatie CP_1 protrusive L2/L3, L4-L5, L5-S1”, con grado del 6% (cod. rif. 213), per un grado CP_1 di danno biologico complessivo del 15%, a decorrere dal 14/2/2022 con condanna dell' al pagamento in suo favore dell'indennizzo dovuto in relazione a tale CP_1 inabilità, detratto quanto già eventualmente percepito per il medesimo titolo, oltre interessi.
Compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza presentava appello lamentando, con Parte_1 specifici motivi, l'erroneità delle conclusioni espresse dal c.t.u. nominato in primo grado.
Con un ulteriore motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva compensato interamente tra le parti le spese di lite.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
Veniva disposta una nuova c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierno appellante, allegando di lavorare alle dipendenze della società
[...] dal 2004 con mansioni di operatore ecologico, aveva agito in giudizio al fine di CP_2 far valere il proprio diritto, in relazione alle malattie professionali indicate nel ricorso (“ sindrome cuffia dei rotatori di destra”, “sindrome cuffia dei rotatori sinistra”,
“artrosi colonna lombosacrale” e “artrosi colonna cervicale”) un complessivo grado di invalidità pari al 32%, superiore a quello del 11% riconosciutogli dall' in CP_1 relazione alle prime tre patologie (non essendo stata riconosciuta dall' la natura CP_1 professionale della quarta patologia).
Il Tribunale, con la gravata sentenza, accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo, all'esito di CTU medico legale, la natura professionale delle patologie indicate in dispositivo, la sussistenza, di postumi nella maggiore misura del 15% a decorrere dal 14/02/2022, data di inizio delle operazioni peritali ed il conseguente diritto dell'odierno appellante all'indennizzo ex l. 38/2000 in misura corrispondente.
Tanto premesso si osserva che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio ha accertato che l'odierno appellante è affetto da ”artropatia bilaterale delle spalle con tendinopatia del sovraspinoso bilaterale e da discopatie lombosacrali”, confermando la quantificazione dei postumi nella misura del 15% già riconosciuta all'esito del precedente grado di giudizio. Confermava inoltre tali conclusioni anche con riferimento alla insussistenza della natura professionale della spondilodiscoartrosi cervicale da cui pure è affetto l'appellante per insussistenza di un rischio lavorativo specifico e della idoneità lesiva delle attività lavorative espletate.
Evidenziava a tale ultimo proposito il CTU come “…le attività espletate dal ricorrente non hanno implicato movimenti tali da comportare microtraumi e posture incongrue così come può avvenire per la spondiloartrosi, patologia tipica dei soggetti esposti a movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità e ripetitività nell'arco del turno lavorativo. Una volta riconosciuta, quindi, la non sussistenza o l'inadeguatezza di rischi lavorativi specifici, si può, con cognizione di causa, affermare che una patologia non può essere riconosciuta come una MP. Manca, quindi, a nostro avviso la sussistenza di un rischio lavorativo specifico ed una idoneità lesiva delle attività lavorative espletate, per quanto attiene l'insorgenza della cervicodiscoartrosi cervicale e, pertanto, la stessa non è correlabile ad uno specifico rischio lavorativo identificato”.
Confermava invece, per quanto riguarda le ulteriori patologie accertate (la cui natura professionale non è oggetto di contestazione nel presente giudizio di appello) la quantificazione dei postumi già effettuata dal giudice di prime cure sulla base delle risultanze peritali di primo grado, rilevando, “anche sulla scorta dell'esame obiettivo” come “la valutazione del 15% (quindici) ascritta dal CTU di I grado per l'artropatia bilaterale delle spalle e tendinopatia del sovraspinoso bilaterale e le discopatie protrusive multiple L2-L3, L4-L5 e L5-S1, sia corretta, congrua in considerazione dell'obiettività rilevata e delle voci tabellari di cui al Dec. 38/2000 ( voce 224 e 227 per le spalle con valutazione del 10% ) ( voce 216 per la discopatia multipla pari a 6%”
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici (e avverso le quali le parti non hanno presentato osservazioni critiche) condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma).
Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
Non può trovare accoglimento nemmeno il motivo di appello relativo alla compensazione delle spese di lite.
Si osserva a tale proposito come il Tribunale abbia motivato tale decisione rilevando come “L'accertamento del grado di inabilità complessivo accertato, con decorrenza da una data successiva alla amministrativa e al deposito del ricorso, impone la compensazione delle spese di lite tra le parti, integralmente”.
Il CTU di primo grado, con conclusioni, condivise dal Tribunale (e non specificamente contestati, sotto tale profilo dall'appellante) aveva infatti accertato la sussistenza di maggiori postumi rispetto a quelli riconosciuti in sede amministrativa solo a decorrere dal 14/02/2022 (data di inizio delle operazioni peritali) successivamente pertanto non solo alla domanda amministrativa ma allo stesso deposito del ricorso di primo grado (avvenuto quest'ultimo il 27/04/2020)
Trattasi di esito che certamente giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, stante l'insussistenza in capo all'appellante, alla data di instaurazione del giudizio, di postumi in misura superiore a quella che gli era stata riconosciuta dall' ed CP_1 essendo quindi l'esito favorevole al predetto assicurato della precedente fase di giudizio, dovuto esclusivamente ad un aggravamento delle sue condizioni di salute sopravvenuto in corso di causa.
Trattasi di motivazione con cui l'appellante del resto non si confronta avendo quest'ultimo contestato la compensazione delle spese di lite, esclusivamente sotto il diverso profilo della insussistenza della soccombenza reciproca evidenziando a tale proposito la maggiore percentuale del danno biologico riconosciuta dal Tribunale rispetto a quella riconosciuta in sede amministrativa
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Il complessivo esito del presente giudizio, con riferimento ad entrambi i suoi gradi, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite mentre quelle di CTU dovranno essere poste a carico, in solido, di entrambe le parti
Stante il tenore della decisione deve infine trovare applicazione nei confronti dell'appellante l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Pone le spese di ctu del grado, liquidate separatamente, a carico di entrambe le parti in solido.
Dà atto che sussistono per l'appellante principale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 18.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vincenzo Selmi
LA PRESIDENTE
dott.ssa Vittoria Di Sario