Articolo 1 della Legge 29 ottobre 1949, n. 825
Articolo 2
Versione
10 dicembre 1949
Art. 1.
Per provvedere alle spese di riparazione e di ricostruzione dei fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per cause dipendenti dalla guerra, il Tesoro e' autorizzato a concedere alla Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato una ulteriore sovvenzione straordinaria di L. 555.000.000, in aggiunta a quelle gia' autorizzate con i decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 378 e 30 giugno 1947, n. 532 .
Entrata in vigore il 10 dicembre 1949