Articolo 1582 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1546Articolo 1548
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9 ottobre 2010
Art. 1582. Cessazione dal servizio permanente a domanda 1. Il cappellano militare puo' chiedere di cessare dal servizio permanente; il diritto al trattamento di quiescenza e' disciplinato dall'articolo 1625. 2. L'accoglimento della domanda e' in ogni caso subordinato al parere favorevole dell'Ordinario militare e puo' essere sospeso per gravi motivi. 3. Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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