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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11604/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11604/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli avv. ti Agostino Parte_1 C.F._1
Maiello e Simona Fargnoli ), presso lo studio dei C.F._2 C.F._3
quali, in Napoli, corso Umberto I n. 154, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
( ), in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ) e , in persona del C.F._4 Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p. t., rappresentate e difese dagli avv. ti Roberto Sutich
( , Donata Davoli ( ) e Luigi Vespoli C.F._5 C.F._6
( ), presso lo studio del quale ultimo, in Napoli, via Ponte Di Tappia n. 82, C.F._7
sono elettivamente domiciliate
CONVENUTE
E
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Carlo CP_4 C.F._8
Sapienza ), presso lo studio del quale, in Napoli, corso Umberto I n. 154, è C.F._9
elettivamente domiciliato
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 12 L'attrice ha precisato le conclusioni come da atto di citazione.
Le convenute hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 7.1.2025.
ha precisato le conclusioni come da atto di intervento. CP_4
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio ed per sentirle Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
condannare (in solido o in via alternativa) al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle condotte di distrazione poste in essere, in concorso con i dirigenti delle convenute, dal promotore finanziario Premessa la responsabilità delle convenute per violazione del principio di CP_5
buona fede, nonché per il fatto del proprio dipendente ai sensi dell'art. 1228 c.c. (ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2049 c.c.), la ne ha chiesto la condanna (in solido o in via Pt_1
alternativa) al pagamento della somma di euro 998.157,30 quanto “alle somme a vario titolo sottratte dal c/c 924”, della somma di euro 6.756,63 quanto “alle somme a vario titolo sottratte dal
c/c 1213” e di euro 290.011,26 a titolo di perdita di chance. ed eccepite preliminarmente la nullità dell'atto di Controparte_1 Controparte_3
citazione per mancanza del requisito previsto all'art. 163, n. 4 c.p.c. (stante la genericità della narrazione dei fatti), la parziale carenza di legittimazione attiva della controparte “in relazione ai rapporti dedotti nel presente giudizio che non siano (stati) intestati all'attrice in via esclusiva e per tutte le operazioni che non siano alla stessa riconducibili” (non avendo la neppure allegato di Pt_1
essere unica erede dei genitori, deceduti nel 2005 e cointestatari, unitamente alla medesima attrice, del conto n. 924), nonché “l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto e/o azione che non sia stato esercitato entro i termini di cui agli artt. 2946 e 2947 c.c.”, hanno precisato che “
[...]
è la Private Bank del Gruppo Credem, del quale è la Controparte_3 Controparte_1
capogruppo; si tratta pertanto di due intermediari distinti, ancorché appartenenti allo stesso gruppo bancario” e che “La Sig.ra ha intrattenuto rapporti contrattuali, bancari e di investimento, Pt_1 sia con Credem che con , nonché che “il c/c Credem 1213 intestato a Controparte_3
è stato acceso in data 6.08.2001 ed è tuttora in essere: in forza dell'eccezione di Parte_1
prescrizione di cui al precedente par. I.3), le domande avversarie non possono eccedere i limiti temporali sanciti dagli artt. 2946 e ss. c.c., essendo estinti per intervenuta prescrizione i diritti sorti in un momento anteriore;
- il c/c Credem 924 intestato a , CI IA e CP_6 [...]
è stato acceso in data 15.02.2001 ed è stato estinto in data 18.11.2014: la legittimazione Pt_1 ad agire e la titolarità dell'attrice rispetto a tale rapporto sono limitate alle operazioni alla stessa riconducibili e/o alla quota di comproprietà, anche in via ereditaria, di cui la Sig.ra Pt_1
pagina 2 di 12 dimostrerà di essere titolare;
in forza dell'eccezione di prescrizione di cui al precedente par. II.1), le domande avversarie non possono inoltre eccedere i limiti temporali sanciti dagli artt. 2946 e ss.
c.c., essendo estinti per intervenuta prescrizione i diritti sorti in un momento anteriore;
- il c/c 3622 intestato a e è stato estinto in data 30.03.2016 e non è oggetto delle CP_7 CP_6 domande attoree: gli intestatari hanno esercitato l'azione civile nell'ambito del processo penale n.
239/2016 R.G.N.R. – 15802/17 R.G.G.I.P. del Tribunale di Napoli;
- come comunicato a controparte in data 23.01.2017 (doc. 4) e più volte ribadito, la presunta “posizione di c/c 7582 di
e CI IA” non risulta esistente negli archivi delle convenute: spetta a CP_6 controparte provarne l'esistenza, oltre che la propria qualità di erede dei genitori intestatari (cfr. infra par. II.
2.2.a); - come comunicato a controparte in data 23.01.2017 (doc. 4) e più volte ribadito, il deposito a custodia titoli n. 573/8616445 risultava già estinto da oltre 10 anni quando, nel 2016, la Sig.ra ha fatto richiesta della relativa documentazione, che non è stato possibile Pt_1 rinvenire, giacché come è noto, decorso il termine previsto dall'art. 2220 c.c., gli istituti di credito procedono alla macerazione delle scritture contabili;
in ogni caso, qualsivoglia eventuale diritto e/o azione relativi a tale rapporto devono ritenersi prescritti;
- l'attività di investimento ha generato plusvalenze per complessivi € 268.346,92 (cfr. infra par. II.2.4). - con raccomanda in data
14.03.2019 (doc. 5), Credem e hanno inviato alla Sig.ra formale Controparte_3 Pt_1
richiesta di restituzione delle somme dalla stessa indebitamente incassate, poiché accreditate senza titolo sui c/c 924 e 1213 (cfr. infra par III).”. Esclusa la partecipazione di propri dirigenti agli illeciti posti in essere dal (come confermato dall'archiviazione del procedimento penale instaurato CP_5
nei confronti di tali dirigenti a fronte della denunzia presentata dal medesimo ) e dedotto di CP_5
aver consegnato tutta la documentazione ante decennio relativa ai rapporti oggetto di causa, le convenute hanno chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo: i) che il c/c 924, cointestato a
, CI IA e ed estinto in data 18.11.2014, è stato interessato CP_6 Parte_1
da versamenti per euro 1.504.644,84 che sono stati impiegati per acquisti di pronto contro termine
(“PCT”) e fondi comuni di investimento (“FCI”) rivenduti con la produzione di plusvalenze per i correntisti;
ii) che non risulta contestata l'erronea esecuzione di bonifici per euro 6.600,00 (che devono quindi esser restituiti) sul conto della e l'erroneo accredito di assegni per euro Pt_1
88.000,00 (che, pure, devono essere restituiti); iii) che la stessa attrice ha riconosciuto come propri i due “bonifici di € 89.510,00 in data 2.10.2007, e di € 467.750,00 in data 10.10.2007
(complessivamente € 557.260,00), in favore del c/c 3622 intestato ai suoi nipoti CP_6
(omonimo del de cuius) e . Tali importi risultano erroneamente inseriti nella Tabella CP_7
3 della C.T.P. avversaria, poiché non costituiscono “entrate contestate dalla banca”, bensì uscite
pagina 3 di 12 legittime dal c/c”; iv) che quanto “al bonifico di € 50.000,00 in data 3.10.2006 con causale
“bonifico a debito a favore di telese giovanna – vers. aggiuntivo – cro=57300977601” (doc. 2), si tratta di un versamento effettuato nella Gestione Patrimoniale n. 8420321084 accesa da CI
IA e in data 6.12.2004, successivamente estinta con un utile di gestione di € Parte_1
160.499,53 accreditato sullo stesso c/c 924”; v) che non risulta provata l'esistenza del conto corrente n. 7582 del quale, in ogni caso, nella stessa prospettazione di controparte, l'attrice non era cointestataria (con conseguente difetto di legittimazione attiva); conto sul quale, in ogni caso, alcun conferimento è stato eseguito dai cointestatari, ferma la prescrizione di “qualsivoglia pretesa, diritto
e/o azione risalente all'anno 2003”; vi) che, stante la genericità dell'elaborato del consulente di controparte, neppure sono comprensibili le pretese formulate in relazione al c/c 1213; conto in relazione al quale, in ogni caso, non risultano contestati sia l'”erroneo accredito di rimborsi Pt_2 intestate a soggetti terzi per l'importo di € 425.932,01, che deve pertanto essere detratto dal saldo di conto corrente alla data dei relativi accrediti”, sia l'”accredito di assegni circolari per l'importo di € 64.000,00, che deve pertanto essere detratto dal saldo di conto corrente alla data dei relativi accrediti”, sia l'esecuzione di pagamenti (tramite bonifici ed assegno) in favore del c/c 3622 intestato ai nipoti e , per un importo complessivo di euro 158.000,00, CP_6 CP_7
nonché di 3 bonifici (per complessivi euro 5.000,00) in favore della figlia dell'attrice,
[...]
; vii) che le operazioni di investimento sono state correttamente eseguite secondo Controparte_8
quanto prospettato a partire dalla pagina 18 della comparsa di costituzione e risposta;
viii) che, esclusa l'effettiva esistenza di ammanchi, infondata risulta la pretesa risarcitoria per perdita di chance (pretesa peraltro fondata sull'indimostrato assunto secondo il quale la avrebbe Pt_1
investito nel mercato azionario); ix) che, in via subordinata, sussiste in ogni caso un concorso di colpa risultando dallo stesso atto di citazione che i genitori dell'attrice si sono completamente affidati al del tutto disinteressandosi della gestione del proprio patrimonio e che altrettanto CP_5
ha fatto, per circa 15 anni, la stessa attrice la quale ha ricevuto gli estratti conto sino al 2003 e, successivamente, era a conoscenza della disponibilità degli stessi presso la cassetta in filiale. Le convenute hanno poi, in via riconvenzionale, chiesto la condanna della alla restituzione della Pt_1
somma complessiva di euro 897.894,45 “indebitamente incassata dai Sigg. , come dettagliata Pt_1 nella lettera di diffida e messa in mora”.
Con atto depositato il 28.12.2020 è intervenuto volontariamente il quale ha aderito CP_4 alle domande formulate dalla sorella precisando (a fronte dell'eccezione di parziale carenza di legittimazione attiva formulata dalle convenute) che, per effetto di accordi tra i genitori-danti causa ed i di loro eredi ( e ), le somme depositate sul conto corrente 924 (di Parte_1 CP_4
pagina 4 di 12 effettiva titolarità dei genitori) avrebbero dovuto esser trasferite sul conto corrente n. 1213 (intestato alla sola odierna attrice) e che tale trasferimento non si è concretizzato per fatto del . CP_5
L'intervenuto ha poi, in via subordinata (per il caso di mancato accertamento della esclusiva titolarità in capo alla sorella delle somme depositate sul conto n. 924), fatto “proprie le domande spiegate dall'attrice nei confronti degli istituti convenuti, per la quota di eredità all'istante spettante”.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., nominato c.t.U. e depositato da tale consulente un primo elaborato in data 14.12.2022 ed un elaborato integrativo in data 21.9.2023, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il 7.1.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda proposta dall'attrice è fondata nella misura di seguito indicata.
2.1. Con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate dalle convenute occorre osservare quanto segue.
2.1.2. L'attrice ha, in via principale, chiesto la condanna (ai sensi dell'art. 1228 c. c.) delle convenute al risarcimento del danno patito in conseguenza di plurime operazioni di distrazione di somme depositate sui richiamati conti correnti poste in essere dal dipendente CP_5
operazioni che, secondo quanto si legge alla pagina 4 dell'atto introduttivo del presente giudizio, avrebbero comportato una riduzione delle somme depositate sui conti correnti da oltre 900.000,00 ad euro 95.749,72 secondo quanto, nella sostanza, confermato dal medesimo il quale (doc. CP_5
8) ha dichiarato alla di avere distratto fondi alla per euro 750.000,00 (p. 5 dell'atto di CP_9 Pt_1
citazione) e da relazione di proprio perito di parte (le cui risultanze sono state ritrascritte alle pagine
9 e 10 dell'atto di citazione).
Gli elementi sopra richiamati consentono di ritenere che l'atto introduttivo del presente giudizio sia conforme a quanto previsto dall'art. 163 c.p.c. (segnatamente, art. 163, co. 2, n. 4) c.p.c.) così come del resto confermato pure dal compiuto esercizio del diritto di difesa da parte delle convenute.
Esclusa la nullità dell'atto di citazione per il motivo oggetto della sollevata eccezione, deve peraltro osservarsi come l'oggetto del presente giudizio sia stato precisato alla luce dei documenti depositati in allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. (fermo restando che i profili di incongruenza prospettati dalle banche anche nella comparsa conclusionale vanno valutati con riferimento alla prova dei fatti quali introdotti nel giudizio dalla ). Pt_1
2.1.2. L'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva deve ritenersi infondata alla luce del contenuto dell'atto di intervento di , unico erede legittimo di e CP_4 CP_6
pagina 5 di 12 CI IA (secondo quanto confermato pure dall'atto dall'attrice allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.). Tale circostanza comporta sia assorbimento della domanda formulata dall'intervenuto in via subordinata, sia necessità di adottare pronunzia relativa alla domanda riconvenzionale nei soli confronti di Parte_1
2.1.3. L'eccezione di prescrizione è fondata.
Come precisato, la ha inteso far valere in via principale (e l'accoglimento -per quanto si dirà- Pt_1 di tale domanda preclude l'esame di quella proposta solo in via gradata -e fondata su una pretesa responsabilità aquiliana) una responsabilità contrattuale delle convenute sì che deve trovare applicazione (stante la rituale eccezione sollevata) l'art. 2946 c.c.
Gli argomenti (fondati -nella sostanza- sui principi affermati dalla esplicitamente richiamata Cass.,
S. U., sent. 2 dicembre 2010, n. 24418) svolti dall'attrice al fine di conseguire il rigetto di tale eccezione non sono condivisibili per le seguenti ragioni (ciascuna delle quali idonea, in parte qua, a fondare la presente decisione). Per un verso, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla parte attrice risulta applicabile solo in presenza di un conto corrente assistito da apertura di credito (in tale caso essendo predicabile la natura ripristinatoria delle rimesse); apertura di credito la cui esistenza non è stata tuttavia provata (e, in verità, prima ancora allegata) dalla (che, pure, di tale prova Pt_1
era onerata -di recente, Cass., sez. 1, ord. 26 settembre 2023, n. 27390). Per altro verso,
l'orientamento giurisprudenziale richiamato al fine di contrastare la sollevata eccezione risulta inconferente anche perché la domanda formulata dall'attrice non è un'azione di ripetizione di somme indebitamente percepite dalla banca, ma un'azione di responsabilità delle convenute per le operazioni distrattive poste in essere dal proprio dipendente.
Fondata l'eccezione, considerato che la prima richiesta restitutoria è stata formulata il giorno
11.3.2016 (doc. 12 di parte attrice), deve ritenersi prescritto il diritto azionato in relazione a tutte le operazioni contestate compiute in data anteriore al 10.3.2006.
2.2. Tanto detto, come già osservato, la ha citato entrambe le convenute prospettandone una Pt_1
responsabilità (in solido o alternativa) ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Tale domanda è fondata nei confronti di alle dipendenze della quale, sola Controparte_3
(secondo quanto è dato comprendere dal tenore della comparsa di costituzione e risposta delle convenute, essendo -al riguardo- l'atto di citazione privo di puntuali allegazioni), lavorava il
. Tale banca non può non esser ritenuta responsabile delle condotte distrattive (pacifiche CP_5
pure per le convenute) poste in essere dal promotore finanziario sussistendo (in ragione del rapporto di dipendenza e delle mansioni allo stesso assegnate) quel rapporto di occasionalità necessaria che,
pagina 6 di 12 secondo la Suprema Corte (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 14 febbraio 2019, n. 4298), deve ricorrere perché sussista la responsabilità prevista dalla norma da ultimo citata.
Sulla base della medesima norma deve essere accertata pure la responsabilità di Controparte_1
Se è vero che non risultano acquisiti elementi che consentano di ritenere esistente un rapporto
[...]
di lavoro dipendente tra tale banca ed il , è tuttavia pure vero che, per un verso (come CP_5
confermato dal precedente di legittimità da ultimo citato), l'art. 1228 c.c. non richiede necessariamente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e che, per altro verso,
[...]
ha senza dubbio contribuito ad ingenerare una situazione di apparenza relativamente Controparte_1
al rapporto tra la medesima banca ed il promotore finanziario (nel senso della rilevanza dell'apparenza anche con riferimento all'art. 1228 c.c. si veda, tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. 15 aprile 2021, n. 9866) secondo quanto desumibile, tra l'altro, dal fatto (pacifico) che il CP_5
svolgesse la propria attività presso la filiale di (ove la medesima è Controparte_1 Pt_1
stata più volte ricevuta) e dalla (pure pacifica) abilitazione del ad effettuare operazioni sui CP_5
conti correnti in essere presso (né potendo sottacersi il fatto che entrambe le Controparte_1
convenute hanno -in simbiosi- gestito le attività tese alla definizione transattiva dei rapporti oggetto del presente giudizio).
2.3. Ritiene questo Giudice che non sussistano i presupposti previsti dall'art. 1227 c.c. pur invocati dalle convenute. Tanto in considerazione della fiducia maturata nel corso di un rapporto lungamente protrattosi nel tempo, della funzione esercitata dal , delle (pacifiche) modalità mediante le CP_5
quali il promotore finanziario ha operato (modalità che, connotate dallo spostamento di fondi da conti di diversi correntisti, consentivano, all'occorrenza, di occultare l'esito delle condotte distrattive poste in essere -sì che anche un più intenso controllo delle attività del promotore finanziario non necessariamente avrebbe consentito di far emergere l'illiceità delle condotte dallo stesso poste in essere); modalità che hanno consentito al di svolgere le proprie mansioni per un periodo CP_5
non inferiore a 15 anni nonostante i (doverosi) controlli interni cui soggetti qualificati come gli operatori bancari sono tenuti.
2.4. Tanto detto, alla luce degli elementi acquisiti, tenuto conto della prescrizione maturata in relazione alle operazioni poste in essere prima del 10.3.2006, le somme spettanti alla possono Pt_1
essere quantificate come segue sulla base degli allegati depositati unitamente alla integrazione della c.t.U. in data 21.9.2023.
2.4.1. Quanto al conto 924, deve ritenersi sussistente: i) per prelievi di denaro contante, un credito di euro 326.524,24, pari alla differenza tra la somma di euro 341.275,00 (corrispondente alla differenza tra l'importo di euro 534.231,71 riportato nell'allegato 2 alla perizia integrativa come totale delle pagina 7 di 12 operazioni non riconosciute ed euro 192.956,71 -importo complessivamente corrispondente alle operazioni non riconosciute poste in essere, secondo quanto risulta dal medesimo allegato n. 2, prima del 10.3.2006) e la somma di euro 14.750,76 dal medesimo allegato 2 risultante quale importo complessivo dei prelievi in contanti non disconosciuti dalla;
ii) per addebiti di assegni Pt_1
circolari, un credito di euro 116.649,00, pari alla differenza tra euro 254.649,00 (importo corrispondente alla differenza tra la somma di euro 755.466,92 -nell'allegato 3 all'elaborato integrativo indicata come importo complessivo degli addebiti di assegni non riconosciuti dalla e la somma di euro 500.817,92 -corrispondente alla somma degli addebiti per assegni non Pt_1
riconosciuti anteriori al 10.3.2006) ed euro 138.000,00 (importo corrispondente agli addebiti per assegni riconosciuti dall'attrice secondo quanto risulta dal medesimo allegato 3 all'elaborato integrativo depositato dal c.t.U.).
2.4.2. Quanto al conto 1213, deve ritenersi sussistente: i) per prelievi di denaro contante, un credito di euro 83.386,55, pari alla differenza tra euro 143.000,00 (importo corrispondente alla differenza tra la somma di euro 144.600,00 -nell'allegato 4 alla integrazione della c.t.U. indicato come importo complessivo degli addebiti per prelievi di contanti non riconosciuti- ed euro 1.600,00 importo complessivo dei prelievi di contanti non riconosciuti compiuti prima del 10.3.2006) ed euro
59.613,45 (corrispondenti ai prelievi di denaro riconosciuti dalla come indicati nel medesimo Pt_1
allegato 4); ii) per addebiti di assegni circolari la somma di euro 70.000,00 (corrispondente alla differenza tra le operazioni non riconosciute dall'attrice quali risultanti dall'allegato 5 all'elaborato integrativo e la complessiva somma di euro 3.620,00 pari -stando al medesimo allegato- alle operazioni non riconosciute poste in essere prima del 10.3.2006).
2.4.3. In definitiva, deve ritenersi sussistente un credito della per distrazione di somme pari, Pt_1
complessivamente, ad euro 596.559,79 non essendo invece possibile ravvisare ulteriori posizioni creditorie derivanti da altri rapporti contrattuali, non essendo stata documentata l'esistenza di tali ulteriori rapporti.
La somma di euro 596.559,79 (corrispondente a debito di valore non venendo in rilievo l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria -Cass., sez. 1, ord. 27 dicembre 2022, n. 37798) deve essere rivalutata secondo i criteri indicati da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712 con applicazione, a far data dall'iscrizione a ruolo del giudizio (3.6.2020 -data cui si fa riferimento in assenza di documentazione della notificazione dell'atto di citazione) degli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. L'importo derivante da tale calcolo risulta, alla data odierna, pari ad euro
1.061.849,28. Dalla data della presente sentenza al saldo sono inoltre dovuti, sul solo importo di euro 596.559,79 gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.
pagina 8 di 12 2.5. Non può essere invece accolta la domanda tesa al risarcimento del danno da perdita di chance.
Come osservato dalla Suprema Corte, “Il danno patrimoniale da perdita di “chance” è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione “ex ante” da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale”
(Cass., sez. 3, sent. 12 febbraio 2015, n. 2737).
Ebbene, la ha ancorato la pretesa risarcitoria qui in esame alla remuneratività degli Pt_1
investimenti azionari non effettuati in (assunta) conseguenza delle condotte distrattive poste in essere dal (così si legge, in particolare, alla pagina 17 dell'atto di citazione “le somme CP_5
sottratte alla sig.ra avrebbero potuto essere – e, considerata la prassi e le abitudini di Pt_1
investimento riscontrate, con ogni probabilità sarebbero effettivamente state – utilizzate per ulteriori investimenti nel mercato azionario. Tali investimenti, considerato l'andamento medio dei rendimenti azionari osservabili nell'ultimo quindicennio, avrebbero procurato alla investitrice notevoli guadagni, della cui chance quest'ultima è stata, invece, ingiustamente privata”).
La parte non ha tuttavia offerto elementi utili per valutare la propria propensione all'investimento nonché la relativa remuneratività media, essendo peraltro appena il caso di dare atto della irritualità della tabella riportata (senza alcuna garanzia di ufficialità) per la prima volta in comparsa conclusionale;
tabella pretesamente rappresentante i rendimenti dei BTP e, quindi, di investimento ben diverso rispetto a quello (azionario) cui (in modo generico) la ha fatto riferimento Pt_1
nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Fermo il carattere decisivo della considerazione che precede, non può non rilevarsi come la pretesa risarcitoria qui in esame sia infondata anche perché formulata senza tener conto delle significative disponibilità delle quali (come di seguito meglio si dirà) la ha beneficiato senza titolo in Pt_1
conseguenza delle operazioni delittuose poste in essere (a danno di altri clienti delle banche convenute) dal . In altri termini, considerato che l'odierna attrice si è vista accreditati ingenti CP_5
importi non spettanti, non è affatto possibile ritenere che in conseguenza della condotta del promotore finanziario la stessa si sia vista effettivamente privata di risorse che avrebbe potuto investire.
3. Le domande riconvenzionali formulate dalle convenute sono fondate e devono, pertanto, essere accolte.
3.1. Premesso che entrambe le parti risultano legittimate alla proposizione di tali domande (Cass., sez. 3, sent. 31 luglio 2017, n. 18950), deve osservarsi che ha chiesto la Controparte_3
restituzione del complessivo importo di euro 745.894,45, risultante dalla somma di euro 313.362,44
pagina 9 di 12 (per disinvestimenti accreditati sul c/c 924) di euro 425.932,01 (per disinvestimenti Pt_2 Pt_2
accreditati sul c/c 1213) e di euro 6.600,00 per i bonifici accreditati (con provvista proveniente da conti di altri clienti) sul c/c 924 ed analiticamente indicati alla pagina 26 della comparsa di costituzione e risposta.
La non ha specificamente contestato tanto di non aver mai effettuato investimenti mediante Pt_1
(ciò che conferma la mancata titolarità in capo alla stessa delle corrispondenti somme Pt_2
accreditate sui conti correnti), quanto di avere effettivamente ricevuto i bonifici per la complessiva somma di euro 6.600,00 (circostanza cui ha fatto riferimento pure il c.t.U.) ed alle domande riconvenzionali delle banche non ha dedicato argomenti difensivi nella comparsa conclusionale depositata il 25.2.2025.
Tali circostanze consentono di ritenere che la convenuta in riconvenzionale abbia, effettivamente ricevuto (per effetto delle illecite condotte del ) somme non spettanti pari, CP_5
complessivamente, a quelle oggetto della domanda formulata da Controparte_3
deve quindi essere condannata alla restituzione, in favore di Parte_1 Controparte_3
della complessiva somma di euro 745.894,45 oltre interessi ex art. 1284, co 4, c.c. dalla
[...]
domanda riconvenzionale (15.9.2020) al saldo non potendo (a dispetto di quanto preteso dalla banca) ritenersi sussistente la mala fede dell'accipiens la quale, secondo quanto detto, è stata in realtà vittima delle plurime operazioni di distrazione ed accredito di somme poste in essere in autonomia dal . CP_5
3.2. ha invece chiesto in via riconvenzionale la condanna della alla Controparte_1 Pt_1
restituzione di euro 152.000,00 quale importo complessivo degli assegni indebitamente versati su iniziativa del secondo le modalità indicate alla pagina 26 della comparsa di costituzione e CP_5
risposta. Anche in relazione a tali somme la correntista non ha svolto alcuna specifica contestazione, né ha proposto argomenti difensivi nella comparsa conclusionale depositata il 25.2.2025. deve quindi essere condannata al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 152.000,00 oltre interessi ex art. 1284, co 4, c.c. dalla domanda riconvenzionale (15.9.2020) al saldo (anche in relazione a tale domanda dovendo -per le ragioni espresse al punto che precede- escludersi la mala fede della convenuta in riconvenzionale).
3.3. Non può essere invece accolta la richiesta delle convenute tesa all'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno. Come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte, tale principio è infatti applicabile quando il pregiudizio e l'incremento patrimoniale siano “due aspetti contrapposti dello stesso fatto” (Cass., sez. 3, sent. 25 marzo 1970, n. 815), mentre nel caso qui in esame le condotte illecite del che hanno pregiudicato l'attrice (e sono alla base, per quanto CP_5
pagina 10 di 12 detto, di una responsabilità risarcitoria) sono distinte rispetto a quelle che costituiscono il presupposto delle domande formulate dalle convenute ai sensi dell'art. 2033 c.c.
3.4. Neppure può trovare applicazione (come in via subordinata richiesto dalle convenute) l'istituto della compensazione il quale richiede sempre (tra le altre, Cass., sez. 1, sent. 23 marzo 2017, n.
7474) la certezza dei crediti che non può ritenersi sussistente con riferimento al caso concreto (tra le altre, Cass., S. U., sent. 15 novembre 2016, n. 23225).
4. Le spese di c.t.U., liquidate come da provvedimenti depositati il 15.5.2023 ed il 26.10.2023, vanno poste, in via integrale e definitiva, a carico delle parti convenute in solido, essendo stata la c.t.U. necessaria in conseguenza dell'attività delittuosa del della quale, per quanto detto, le CP_5
convenute sono qui chiamate a rispondere.
5. Tenuto conto dell'accoglimento (sia pur parziale) delle domande proposte dall'attrice e dell'accoglimento delle domande riconvenzionali, sussiste una soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del procuratore speciale, e Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in Controparte_3
solido, in favore di della somma di euro 1.061.849,28 (già comprensiva di Parte_1
rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dal 3.6.2020 alla data odierna), oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. sull'importo di euro 596.559,79 dalla data odierna al saldo;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona Parte_1 Controparte_3
del legale rappresentante p. t., della complessiva somma di euro 745.894,45 oltre interessi ex art. 1284, co 4, c.c. dal 15.9.2020 al saldo;
3) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1
procuratore speciale, della somma di euro 152.000,00 oltre interessi ex art. Controparte_2
1284, co 4, c.c. dal 15.9.2020 al saldo;
4) pone le spese di c.t.U., liquidate come da provvedimenti depositati il 15.5.2023 ed il
26.10.2023, in via definitiva ed integrale, in solido, a carico di in Controparte_1
persona del procuratore speciale, e di in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p. t.; pagina 11 di 12 5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 17 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11604/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli avv. ti Agostino Parte_1 C.F._1
Maiello e Simona Fargnoli ), presso lo studio dei C.F._2 C.F._3
quali, in Napoli, corso Umberto I n. 154, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
( ), in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ) e , in persona del C.F._4 Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p. t., rappresentate e difese dagli avv. ti Roberto Sutich
( , Donata Davoli ( ) e Luigi Vespoli C.F._5 C.F._6
( ), presso lo studio del quale ultimo, in Napoli, via Ponte Di Tappia n. 82, C.F._7
sono elettivamente domiciliate
CONVENUTE
E
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Carlo CP_4 C.F._8
Sapienza ), presso lo studio del quale, in Napoli, corso Umberto I n. 154, è C.F._9
elettivamente domiciliato
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 12 L'attrice ha precisato le conclusioni come da atto di citazione.
Le convenute hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 7.1.2025.
ha precisato le conclusioni come da atto di intervento. CP_4
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio ed per sentirle Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
condannare (in solido o in via alternativa) al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle condotte di distrazione poste in essere, in concorso con i dirigenti delle convenute, dal promotore finanziario Premessa la responsabilità delle convenute per violazione del principio di CP_5
buona fede, nonché per il fatto del proprio dipendente ai sensi dell'art. 1228 c.c. (ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2049 c.c.), la ne ha chiesto la condanna (in solido o in via Pt_1
alternativa) al pagamento della somma di euro 998.157,30 quanto “alle somme a vario titolo sottratte dal c/c 924”, della somma di euro 6.756,63 quanto “alle somme a vario titolo sottratte dal
c/c 1213” e di euro 290.011,26 a titolo di perdita di chance. ed eccepite preliminarmente la nullità dell'atto di Controparte_1 Controparte_3
citazione per mancanza del requisito previsto all'art. 163, n. 4 c.p.c. (stante la genericità della narrazione dei fatti), la parziale carenza di legittimazione attiva della controparte “in relazione ai rapporti dedotti nel presente giudizio che non siano (stati) intestati all'attrice in via esclusiva e per tutte le operazioni che non siano alla stessa riconducibili” (non avendo la neppure allegato di Pt_1
essere unica erede dei genitori, deceduti nel 2005 e cointestatari, unitamente alla medesima attrice, del conto n. 924), nonché “l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto e/o azione che non sia stato esercitato entro i termini di cui agli artt. 2946 e 2947 c.c.”, hanno precisato che “
[...]
è la Private Bank del Gruppo Credem, del quale è la Controparte_3 Controparte_1
capogruppo; si tratta pertanto di due intermediari distinti, ancorché appartenenti allo stesso gruppo bancario” e che “La Sig.ra ha intrattenuto rapporti contrattuali, bancari e di investimento, Pt_1 sia con Credem che con , nonché che “il c/c Credem 1213 intestato a Controparte_3
è stato acceso in data 6.08.2001 ed è tuttora in essere: in forza dell'eccezione di Parte_1
prescrizione di cui al precedente par. I.3), le domande avversarie non possono eccedere i limiti temporali sanciti dagli artt. 2946 e ss. c.c., essendo estinti per intervenuta prescrizione i diritti sorti in un momento anteriore;
- il c/c Credem 924 intestato a , CI IA e CP_6 [...]
è stato acceso in data 15.02.2001 ed è stato estinto in data 18.11.2014: la legittimazione Pt_1 ad agire e la titolarità dell'attrice rispetto a tale rapporto sono limitate alle operazioni alla stessa riconducibili e/o alla quota di comproprietà, anche in via ereditaria, di cui la Sig.ra Pt_1
pagina 2 di 12 dimostrerà di essere titolare;
in forza dell'eccezione di prescrizione di cui al precedente par. II.1), le domande avversarie non possono inoltre eccedere i limiti temporali sanciti dagli artt. 2946 e ss.
c.c., essendo estinti per intervenuta prescrizione i diritti sorti in un momento anteriore;
- il c/c 3622 intestato a e è stato estinto in data 30.03.2016 e non è oggetto delle CP_7 CP_6 domande attoree: gli intestatari hanno esercitato l'azione civile nell'ambito del processo penale n.
239/2016 R.G.N.R. – 15802/17 R.G.G.I.P. del Tribunale di Napoli;
- come comunicato a controparte in data 23.01.2017 (doc. 4) e più volte ribadito, la presunta “posizione di c/c 7582 di
e CI IA” non risulta esistente negli archivi delle convenute: spetta a CP_6 controparte provarne l'esistenza, oltre che la propria qualità di erede dei genitori intestatari (cfr. infra par. II.
2.2.a); - come comunicato a controparte in data 23.01.2017 (doc. 4) e più volte ribadito, il deposito a custodia titoli n. 573/8616445 risultava già estinto da oltre 10 anni quando, nel 2016, la Sig.ra ha fatto richiesta della relativa documentazione, che non è stato possibile Pt_1 rinvenire, giacché come è noto, decorso il termine previsto dall'art. 2220 c.c., gli istituti di credito procedono alla macerazione delle scritture contabili;
in ogni caso, qualsivoglia eventuale diritto e/o azione relativi a tale rapporto devono ritenersi prescritti;
- l'attività di investimento ha generato plusvalenze per complessivi € 268.346,92 (cfr. infra par. II.2.4). - con raccomanda in data
14.03.2019 (doc. 5), Credem e hanno inviato alla Sig.ra formale Controparte_3 Pt_1
richiesta di restituzione delle somme dalla stessa indebitamente incassate, poiché accreditate senza titolo sui c/c 924 e 1213 (cfr. infra par III).”. Esclusa la partecipazione di propri dirigenti agli illeciti posti in essere dal (come confermato dall'archiviazione del procedimento penale instaurato CP_5
nei confronti di tali dirigenti a fronte della denunzia presentata dal medesimo ) e dedotto di CP_5
aver consegnato tutta la documentazione ante decennio relativa ai rapporti oggetto di causa, le convenute hanno chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo: i) che il c/c 924, cointestato a
, CI IA e ed estinto in data 18.11.2014, è stato interessato CP_6 Parte_1
da versamenti per euro 1.504.644,84 che sono stati impiegati per acquisti di pronto contro termine
(“PCT”) e fondi comuni di investimento (“FCI”) rivenduti con la produzione di plusvalenze per i correntisti;
ii) che non risulta contestata l'erronea esecuzione di bonifici per euro 6.600,00 (che devono quindi esser restituiti) sul conto della e l'erroneo accredito di assegni per euro Pt_1
88.000,00 (che, pure, devono essere restituiti); iii) che la stessa attrice ha riconosciuto come propri i due “bonifici di € 89.510,00 in data 2.10.2007, e di € 467.750,00 in data 10.10.2007
(complessivamente € 557.260,00), in favore del c/c 3622 intestato ai suoi nipoti CP_6
(omonimo del de cuius) e . Tali importi risultano erroneamente inseriti nella Tabella CP_7
3 della C.T.P. avversaria, poiché non costituiscono “entrate contestate dalla banca”, bensì uscite
pagina 3 di 12 legittime dal c/c”; iv) che quanto “al bonifico di € 50.000,00 in data 3.10.2006 con causale
“bonifico a debito a favore di telese giovanna – vers. aggiuntivo – cro=57300977601” (doc. 2), si tratta di un versamento effettuato nella Gestione Patrimoniale n. 8420321084 accesa da CI
IA e in data 6.12.2004, successivamente estinta con un utile di gestione di € Parte_1
160.499,53 accreditato sullo stesso c/c 924”; v) che non risulta provata l'esistenza del conto corrente n. 7582 del quale, in ogni caso, nella stessa prospettazione di controparte, l'attrice non era cointestataria (con conseguente difetto di legittimazione attiva); conto sul quale, in ogni caso, alcun conferimento è stato eseguito dai cointestatari, ferma la prescrizione di “qualsivoglia pretesa, diritto
e/o azione risalente all'anno 2003”; vi) che, stante la genericità dell'elaborato del consulente di controparte, neppure sono comprensibili le pretese formulate in relazione al c/c 1213; conto in relazione al quale, in ogni caso, non risultano contestati sia l'”erroneo accredito di rimborsi Pt_2 intestate a soggetti terzi per l'importo di € 425.932,01, che deve pertanto essere detratto dal saldo di conto corrente alla data dei relativi accrediti”, sia l'”accredito di assegni circolari per l'importo di € 64.000,00, che deve pertanto essere detratto dal saldo di conto corrente alla data dei relativi accrediti”, sia l'esecuzione di pagamenti (tramite bonifici ed assegno) in favore del c/c 3622 intestato ai nipoti e , per un importo complessivo di euro 158.000,00, CP_6 CP_7
nonché di 3 bonifici (per complessivi euro 5.000,00) in favore della figlia dell'attrice,
[...]
; vii) che le operazioni di investimento sono state correttamente eseguite secondo Controparte_8
quanto prospettato a partire dalla pagina 18 della comparsa di costituzione e risposta;
viii) che, esclusa l'effettiva esistenza di ammanchi, infondata risulta la pretesa risarcitoria per perdita di chance (pretesa peraltro fondata sull'indimostrato assunto secondo il quale la avrebbe Pt_1
investito nel mercato azionario); ix) che, in via subordinata, sussiste in ogni caso un concorso di colpa risultando dallo stesso atto di citazione che i genitori dell'attrice si sono completamente affidati al del tutto disinteressandosi della gestione del proprio patrimonio e che altrettanto CP_5
ha fatto, per circa 15 anni, la stessa attrice la quale ha ricevuto gli estratti conto sino al 2003 e, successivamente, era a conoscenza della disponibilità degli stessi presso la cassetta in filiale. Le convenute hanno poi, in via riconvenzionale, chiesto la condanna della alla restituzione della Pt_1
somma complessiva di euro 897.894,45 “indebitamente incassata dai Sigg. , come dettagliata Pt_1 nella lettera di diffida e messa in mora”.
Con atto depositato il 28.12.2020 è intervenuto volontariamente il quale ha aderito CP_4 alle domande formulate dalla sorella precisando (a fronte dell'eccezione di parziale carenza di legittimazione attiva formulata dalle convenute) che, per effetto di accordi tra i genitori-danti causa ed i di loro eredi ( e ), le somme depositate sul conto corrente 924 (di Parte_1 CP_4
pagina 4 di 12 effettiva titolarità dei genitori) avrebbero dovuto esser trasferite sul conto corrente n. 1213 (intestato alla sola odierna attrice) e che tale trasferimento non si è concretizzato per fatto del . CP_5
L'intervenuto ha poi, in via subordinata (per il caso di mancato accertamento della esclusiva titolarità in capo alla sorella delle somme depositate sul conto n. 924), fatto “proprie le domande spiegate dall'attrice nei confronti degli istituti convenuti, per la quota di eredità all'istante spettante”.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., nominato c.t.U. e depositato da tale consulente un primo elaborato in data 14.12.2022 ed un elaborato integrativo in data 21.9.2023, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il 7.1.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda proposta dall'attrice è fondata nella misura di seguito indicata.
2.1. Con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate dalle convenute occorre osservare quanto segue.
2.1.2. L'attrice ha, in via principale, chiesto la condanna (ai sensi dell'art. 1228 c. c.) delle convenute al risarcimento del danno patito in conseguenza di plurime operazioni di distrazione di somme depositate sui richiamati conti correnti poste in essere dal dipendente CP_5
operazioni che, secondo quanto si legge alla pagina 4 dell'atto introduttivo del presente giudizio, avrebbero comportato una riduzione delle somme depositate sui conti correnti da oltre 900.000,00 ad euro 95.749,72 secondo quanto, nella sostanza, confermato dal medesimo il quale (doc. CP_5
8) ha dichiarato alla di avere distratto fondi alla per euro 750.000,00 (p. 5 dell'atto di CP_9 Pt_1
citazione) e da relazione di proprio perito di parte (le cui risultanze sono state ritrascritte alle pagine
9 e 10 dell'atto di citazione).
Gli elementi sopra richiamati consentono di ritenere che l'atto introduttivo del presente giudizio sia conforme a quanto previsto dall'art. 163 c.p.c. (segnatamente, art. 163, co. 2, n. 4) c.p.c.) così come del resto confermato pure dal compiuto esercizio del diritto di difesa da parte delle convenute.
Esclusa la nullità dell'atto di citazione per il motivo oggetto della sollevata eccezione, deve peraltro osservarsi come l'oggetto del presente giudizio sia stato precisato alla luce dei documenti depositati in allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. (fermo restando che i profili di incongruenza prospettati dalle banche anche nella comparsa conclusionale vanno valutati con riferimento alla prova dei fatti quali introdotti nel giudizio dalla ). Pt_1
2.1.2. L'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva deve ritenersi infondata alla luce del contenuto dell'atto di intervento di , unico erede legittimo di e CP_4 CP_6
pagina 5 di 12 CI IA (secondo quanto confermato pure dall'atto dall'attrice allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.). Tale circostanza comporta sia assorbimento della domanda formulata dall'intervenuto in via subordinata, sia necessità di adottare pronunzia relativa alla domanda riconvenzionale nei soli confronti di Parte_1
2.1.3. L'eccezione di prescrizione è fondata.
Come precisato, la ha inteso far valere in via principale (e l'accoglimento -per quanto si dirà- Pt_1 di tale domanda preclude l'esame di quella proposta solo in via gradata -e fondata su una pretesa responsabilità aquiliana) una responsabilità contrattuale delle convenute sì che deve trovare applicazione (stante la rituale eccezione sollevata) l'art. 2946 c.c.
Gli argomenti (fondati -nella sostanza- sui principi affermati dalla esplicitamente richiamata Cass.,
S. U., sent. 2 dicembre 2010, n. 24418) svolti dall'attrice al fine di conseguire il rigetto di tale eccezione non sono condivisibili per le seguenti ragioni (ciascuna delle quali idonea, in parte qua, a fondare la presente decisione). Per un verso, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla parte attrice risulta applicabile solo in presenza di un conto corrente assistito da apertura di credito (in tale caso essendo predicabile la natura ripristinatoria delle rimesse); apertura di credito la cui esistenza non è stata tuttavia provata (e, in verità, prima ancora allegata) dalla (che, pure, di tale prova Pt_1
era onerata -di recente, Cass., sez. 1, ord. 26 settembre 2023, n. 27390). Per altro verso,
l'orientamento giurisprudenziale richiamato al fine di contrastare la sollevata eccezione risulta inconferente anche perché la domanda formulata dall'attrice non è un'azione di ripetizione di somme indebitamente percepite dalla banca, ma un'azione di responsabilità delle convenute per le operazioni distrattive poste in essere dal proprio dipendente.
Fondata l'eccezione, considerato che la prima richiesta restitutoria è stata formulata il giorno
11.3.2016 (doc. 12 di parte attrice), deve ritenersi prescritto il diritto azionato in relazione a tutte le operazioni contestate compiute in data anteriore al 10.3.2006.
2.2. Tanto detto, come già osservato, la ha citato entrambe le convenute prospettandone una Pt_1
responsabilità (in solido o alternativa) ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Tale domanda è fondata nei confronti di alle dipendenze della quale, sola Controparte_3
(secondo quanto è dato comprendere dal tenore della comparsa di costituzione e risposta delle convenute, essendo -al riguardo- l'atto di citazione privo di puntuali allegazioni), lavorava il
. Tale banca non può non esser ritenuta responsabile delle condotte distrattive (pacifiche CP_5
pure per le convenute) poste in essere dal promotore finanziario sussistendo (in ragione del rapporto di dipendenza e delle mansioni allo stesso assegnate) quel rapporto di occasionalità necessaria che,
pagina 6 di 12 secondo la Suprema Corte (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 14 febbraio 2019, n. 4298), deve ricorrere perché sussista la responsabilità prevista dalla norma da ultimo citata.
Sulla base della medesima norma deve essere accertata pure la responsabilità di Controparte_1
Se è vero che non risultano acquisiti elementi che consentano di ritenere esistente un rapporto
[...]
di lavoro dipendente tra tale banca ed il , è tuttavia pure vero che, per un verso (come CP_5
confermato dal precedente di legittimità da ultimo citato), l'art. 1228 c.c. non richiede necessariamente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e che, per altro verso,
[...]
ha senza dubbio contribuito ad ingenerare una situazione di apparenza relativamente Controparte_1
al rapporto tra la medesima banca ed il promotore finanziario (nel senso della rilevanza dell'apparenza anche con riferimento all'art. 1228 c.c. si veda, tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. 15 aprile 2021, n. 9866) secondo quanto desumibile, tra l'altro, dal fatto (pacifico) che il CP_5
svolgesse la propria attività presso la filiale di (ove la medesima è Controparte_1 Pt_1
stata più volte ricevuta) e dalla (pure pacifica) abilitazione del ad effettuare operazioni sui CP_5
conti correnti in essere presso (né potendo sottacersi il fatto che entrambe le Controparte_1
convenute hanno -in simbiosi- gestito le attività tese alla definizione transattiva dei rapporti oggetto del presente giudizio).
2.3. Ritiene questo Giudice che non sussistano i presupposti previsti dall'art. 1227 c.c. pur invocati dalle convenute. Tanto in considerazione della fiducia maturata nel corso di un rapporto lungamente protrattosi nel tempo, della funzione esercitata dal , delle (pacifiche) modalità mediante le CP_5
quali il promotore finanziario ha operato (modalità che, connotate dallo spostamento di fondi da conti di diversi correntisti, consentivano, all'occorrenza, di occultare l'esito delle condotte distrattive poste in essere -sì che anche un più intenso controllo delle attività del promotore finanziario non necessariamente avrebbe consentito di far emergere l'illiceità delle condotte dallo stesso poste in essere); modalità che hanno consentito al di svolgere le proprie mansioni per un periodo CP_5
non inferiore a 15 anni nonostante i (doverosi) controlli interni cui soggetti qualificati come gli operatori bancari sono tenuti.
2.4. Tanto detto, alla luce degli elementi acquisiti, tenuto conto della prescrizione maturata in relazione alle operazioni poste in essere prima del 10.3.2006, le somme spettanti alla possono Pt_1
essere quantificate come segue sulla base degli allegati depositati unitamente alla integrazione della c.t.U. in data 21.9.2023.
2.4.1. Quanto al conto 924, deve ritenersi sussistente: i) per prelievi di denaro contante, un credito di euro 326.524,24, pari alla differenza tra la somma di euro 341.275,00 (corrispondente alla differenza tra l'importo di euro 534.231,71 riportato nell'allegato 2 alla perizia integrativa come totale delle pagina 7 di 12 operazioni non riconosciute ed euro 192.956,71 -importo complessivamente corrispondente alle operazioni non riconosciute poste in essere, secondo quanto risulta dal medesimo allegato n. 2, prima del 10.3.2006) e la somma di euro 14.750,76 dal medesimo allegato 2 risultante quale importo complessivo dei prelievi in contanti non disconosciuti dalla;
ii) per addebiti di assegni Pt_1
circolari, un credito di euro 116.649,00, pari alla differenza tra euro 254.649,00 (importo corrispondente alla differenza tra la somma di euro 755.466,92 -nell'allegato 3 all'elaborato integrativo indicata come importo complessivo degli addebiti di assegni non riconosciuti dalla e la somma di euro 500.817,92 -corrispondente alla somma degli addebiti per assegni non Pt_1
riconosciuti anteriori al 10.3.2006) ed euro 138.000,00 (importo corrispondente agli addebiti per assegni riconosciuti dall'attrice secondo quanto risulta dal medesimo allegato 3 all'elaborato integrativo depositato dal c.t.U.).
2.4.2. Quanto al conto 1213, deve ritenersi sussistente: i) per prelievi di denaro contante, un credito di euro 83.386,55, pari alla differenza tra euro 143.000,00 (importo corrispondente alla differenza tra la somma di euro 144.600,00 -nell'allegato 4 alla integrazione della c.t.U. indicato come importo complessivo degli addebiti per prelievi di contanti non riconosciuti- ed euro 1.600,00 importo complessivo dei prelievi di contanti non riconosciuti compiuti prima del 10.3.2006) ed euro
59.613,45 (corrispondenti ai prelievi di denaro riconosciuti dalla come indicati nel medesimo Pt_1
allegato 4); ii) per addebiti di assegni circolari la somma di euro 70.000,00 (corrispondente alla differenza tra le operazioni non riconosciute dall'attrice quali risultanti dall'allegato 5 all'elaborato integrativo e la complessiva somma di euro 3.620,00 pari -stando al medesimo allegato- alle operazioni non riconosciute poste in essere prima del 10.3.2006).
2.4.3. In definitiva, deve ritenersi sussistente un credito della per distrazione di somme pari, Pt_1
complessivamente, ad euro 596.559,79 non essendo invece possibile ravvisare ulteriori posizioni creditorie derivanti da altri rapporti contrattuali, non essendo stata documentata l'esistenza di tali ulteriori rapporti.
La somma di euro 596.559,79 (corrispondente a debito di valore non venendo in rilievo l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria -Cass., sez. 1, ord. 27 dicembre 2022, n. 37798) deve essere rivalutata secondo i criteri indicati da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712 con applicazione, a far data dall'iscrizione a ruolo del giudizio (3.6.2020 -data cui si fa riferimento in assenza di documentazione della notificazione dell'atto di citazione) degli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. L'importo derivante da tale calcolo risulta, alla data odierna, pari ad euro
1.061.849,28. Dalla data della presente sentenza al saldo sono inoltre dovuti, sul solo importo di euro 596.559,79 gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.
pagina 8 di 12 2.5. Non può essere invece accolta la domanda tesa al risarcimento del danno da perdita di chance.
Come osservato dalla Suprema Corte, “Il danno patrimoniale da perdita di “chance” è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione “ex ante” da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale”
(Cass., sez. 3, sent. 12 febbraio 2015, n. 2737).
Ebbene, la ha ancorato la pretesa risarcitoria qui in esame alla remuneratività degli Pt_1
investimenti azionari non effettuati in (assunta) conseguenza delle condotte distrattive poste in essere dal (così si legge, in particolare, alla pagina 17 dell'atto di citazione “le somme CP_5
sottratte alla sig.ra avrebbero potuto essere – e, considerata la prassi e le abitudini di Pt_1
investimento riscontrate, con ogni probabilità sarebbero effettivamente state – utilizzate per ulteriori investimenti nel mercato azionario. Tali investimenti, considerato l'andamento medio dei rendimenti azionari osservabili nell'ultimo quindicennio, avrebbero procurato alla investitrice notevoli guadagni, della cui chance quest'ultima è stata, invece, ingiustamente privata”).
La parte non ha tuttavia offerto elementi utili per valutare la propria propensione all'investimento nonché la relativa remuneratività media, essendo peraltro appena il caso di dare atto della irritualità della tabella riportata (senza alcuna garanzia di ufficialità) per la prima volta in comparsa conclusionale;
tabella pretesamente rappresentante i rendimenti dei BTP e, quindi, di investimento ben diverso rispetto a quello (azionario) cui (in modo generico) la ha fatto riferimento Pt_1
nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Fermo il carattere decisivo della considerazione che precede, non può non rilevarsi come la pretesa risarcitoria qui in esame sia infondata anche perché formulata senza tener conto delle significative disponibilità delle quali (come di seguito meglio si dirà) la ha beneficiato senza titolo in Pt_1
conseguenza delle operazioni delittuose poste in essere (a danno di altri clienti delle banche convenute) dal . In altri termini, considerato che l'odierna attrice si è vista accreditati ingenti CP_5
importi non spettanti, non è affatto possibile ritenere che in conseguenza della condotta del promotore finanziario la stessa si sia vista effettivamente privata di risorse che avrebbe potuto investire.
3. Le domande riconvenzionali formulate dalle convenute sono fondate e devono, pertanto, essere accolte.
3.1. Premesso che entrambe le parti risultano legittimate alla proposizione di tali domande (Cass., sez. 3, sent. 31 luglio 2017, n. 18950), deve osservarsi che ha chiesto la Controparte_3
restituzione del complessivo importo di euro 745.894,45, risultante dalla somma di euro 313.362,44
pagina 9 di 12 (per disinvestimenti accreditati sul c/c 924) di euro 425.932,01 (per disinvestimenti Pt_2 Pt_2
accreditati sul c/c 1213) e di euro 6.600,00 per i bonifici accreditati (con provvista proveniente da conti di altri clienti) sul c/c 924 ed analiticamente indicati alla pagina 26 della comparsa di costituzione e risposta.
La non ha specificamente contestato tanto di non aver mai effettuato investimenti mediante Pt_1
(ciò che conferma la mancata titolarità in capo alla stessa delle corrispondenti somme Pt_2
accreditate sui conti correnti), quanto di avere effettivamente ricevuto i bonifici per la complessiva somma di euro 6.600,00 (circostanza cui ha fatto riferimento pure il c.t.U.) ed alle domande riconvenzionali delle banche non ha dedicato argomenti difensivi nella comparsa conclusionale depositata il 25.2.2025.
Tali circostanze consentono di ritenere che la convenuta in riconvenzionale abbia, effettivamente ricevuto (per effetto delle illecite condotte del ) somme non spettanti pari, CP_5
complessivamente, a quelle oggetto della domanda formulata da Controparte_3
deve quindi essere condannata alla restituzione, in favore di Parte_1 Controparte_3
della complessiva somma di euro 745.894,45 oltre interessi ex art. 1284, co 4, c.c. dalla
[...]
domanda riconvenzionale (15.9.2020) al saldo non potendo (a dispetto di quanto preteso dalla banca) ritenersi sussistente la mala fede dell'accipiens la quale, secondo quanto detto, è stata in realtà vittima delle plurime operazioni di distrazione ed accredito di somme poste in essere in autonomia dal . CP_5
3.2. ha invece chiesto in via riconvenzionale la condanna della alla Controparte_1 Pt_1
restituzione di euro 152.000,00 quale importo complessivo degli assegni indebitamente versati su iniziativa del secondo le modalità indicate alla pagina 26 della comparsa di costituzione e CP_5
risposta. Anche in relazione a tali somme la correntista non ha svolto alcuna specifica contestazione, né ha proposto argomenti difensivi nella comparsa conclusionale depositata il 25.2.2025. deve quindi essere condannata al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 152.000,00 oltre interessi ex art. 1284, co 4, c.c. dalla domanda riconvenzionale (15.9.2020) al saldo (anche in relazione a tale domanda dovendo -per le ragioni espresse al punto che precede- escludersi la mala fede della convenuta in riconvenzionale).
3.3. Non può essere invece accolta la richiesta delle convenute tesa all'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno. Come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte, tale principio è infatti applicabile quando il pregiudizio e l'incremento patrimoniale siano “due aspetti contrapposti dello stesso fatto” (Cass., sez. 3, sent. 25 marzo 1970, n. 815), mentre nel caso qui in esame le condotte illecite del che hanno pregiudicato l'attrice (e sono alla base, per quanto CP_5
pagina 10 di 12 detto, di una responsabilità risarcitoria) sono distinte rispetto a quelle che costituiscono il presupposto delle domande formulate dalle convenute ai sensi dell'art. 2033 c.c.
3.4. Neppure può trovare applicazione (come in via subordinata richiesto dalle convenute) l'istituto della compensazione il quale richiede sempre (tra le altre, Cass., sez. 1, sent. 23 marzo 2017, n.
7474) la certezza dei crediti che non può ritenersi sussistente con riferimento al caso concreto (tra le altre, Cass., S. U., sent. 15 novembre 2016, n. 23225).
4. Le spese di c.t.U., liquidate come da provvedimenti depositati il 15.5.2023 ed il 26.10.2023, vanno poste, in via integrale e definitiva, a carico delle parti convenute in solido, essendo stata la c.t.U. necessaria in conseguenza dell'attività delittuosa del della quale, per quanto detto, le CP_5
convenute sono qui chiamate a rispondere.
5. Tenuto conto dell'accoglimento (sia pur parziale) delle domande proposte dall'attrice e dell'accoglimento delle domande riconvenzionali, sussiste una soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del procuratore speciale, e Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in Controparte_3
solido, in favore di della somma di euro 1.061.849,28 (già comprensiva di Parte_1
rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dal 3.6.2020 alla data odierna), oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. sull'importo di euro 596.559,79 dalla data odierna al saldo;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona Parte_1 Controparte_3
del legale rappresentante p. t., della complessiva somma di euro 745.894,45 oltre interessi ex art. 1284, co 4, c.c. dal 15.9.2020 al saldo;
3) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1
procuratore speciale, della somma di euro 152.000,00 oltre interessi ex art. Controparte_2
1284, co 4, c.c. dal 15.9.2020 al saldo;
4) pone le spese di c.t.U., liquidate come da provvedimenti depositati il 15.5.2023 ed il
26.10.2023, in via definitiva ed integrale, in solido, a carico di in Controparte_1
persona del procuratore speciale, e di in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p. t.; pagina 11 di 12 5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 17 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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