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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5959/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 20/6/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5959/2024 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 616 cpc
PROMOSSA DA
(c.f. ) in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto (c.f.: , CodiceFiscale_1
in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Persona_1
Repertorio n. 7313 Rogito 37875 del 22/03/2024, giusta procura allegata al ricorso
- Opponente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
46 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Paoletti (C.F.: CodiceFiscale_2
), giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
CodiceFiscale_3
- Opposto – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 616 cpc, l' introduceva Pt_1 giudizio di merito relativo all'opposizione spiegata alla procedura esecutiva n. 894/2023
R.G.E. promossa da innanzi al Tribunale di Velletri sezione esecuzioni, per CP_1 chiedere al Tribunale adito di cui all'intestazione: “in via principale e di merito: accogliere il presente ricorso e dichiarare nullo e inefficace il titolo esecutivo azionato con il pignoramento e conseguentemente dichiarare inammissibile, infondata e inesigibile la pretesa economica ivi contenuta, per assenza dei requisiti di legge con obbligo di restituzione della somma assegnata e, il tutto con vittoria di spese di lite” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui riportati e trascritti.
2. si costituiva in giudizio con memoria del 6/6/2025 per chiedere al Tribunale CP_1 adito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la condanna dell'Ente previdenziale opponente alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi al sottoscritto difensore antistatario” per i motivi spiegati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di trattazione veniva fissata per il 19/6/2025 e differita d'ufficio al
20/6/2025; all'esito di tale ultima udienza e della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
* * *
4. Si precisa in fatto che otteneva in proprio favore la sentenza del Tribunale di CP_1
Velletri- Sezione lavoro del 21/9/2021 passata in giudicato con la quale il Tribunale accertava e dichiarava “il diritto della parte ricorrente ( n.d.r. ) alla pensione di vecchiaia CP_1 anticipata dall'1/2/2020 con decorrenza economica dall'1/2/2021” e condannava l' al Pt_1 pagamento della predetta prestazione “con la decorrenza economica sopra indicata, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria” (v. doc. 1 allegato alla memoria dell'opposto).
2 5. Sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza passata in giudicato, perché non impugnata del Tribunale di Velletri n. 1320/2021 del 21/9/2021, notificata in forma esecutiva all' , stante l'inadempimento dell'Istituto al pagamento in favore del della Pt_1 CP_1 somma di € 3719,69 relativa ai ratei della pensione di vecchiaia dall'1/2/2021 al 31/5/2021,
l'odierno opposto esperiva azione esecutiva iscritta al n. 894/2023 R.G.E. innanzi al Tribunale di Velletri, sezione esecuzioni.
6. L' promuoveva opposizione all'esecuzione e introduceva l'odierno giudizio di merito, Pt_1
deducendo che erroneamente la sentenza del Tribunale di Velletri aveva disposto la decorrenza economica della pensione di vecchiaia anticipata dall'1/2/2021 poiché dall'1/2/2021 al 21/5/2021 il era ancora in servizio, come risultante dall'estratto CP_1 contributivo allegato all'opposizione (v. allegato 2 al ricorso).
7. L'opposizione è infondata poiché la questione sollevata dall' è una questione di Pt_1
merito che non può più essere sollevata in fase esecutiva, essendosi formato il giudicato sostanziale;
avrebbe dovuto l' impugnare la sentenza con l'appello, giudizio di merito di Pt_1
secondo grado, che non è stato incardinato.
8. Ciò posto, rigetta l'opposizione proposta per irretrattabilità del giudicato sostanziale.
9. Stante la soccombenza dell'opponente, condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto che vengono liquidate definitivamente - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 4240,45 compreso nel II scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 919,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
459,50 euro per un totale di € 884,50.
3 10. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1 CP_1
liquidate nella misura di € 884,50 per onorari, oltre 132,67 € per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate Pt_1 CP_1 nella misura di € 884,50 per onorari, oltre 132,67 € per rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 20/6/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 20/6/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5959/2024 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 616 cpc
PROMOSSA DA
(c.f. ) in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto (c.f.: , CodiceFiscale_1
in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Persona_1
Repertorio n. 7313 Rogito 37875 del 22/03/2024, giusta procura allegata al ricorso
- Opponente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
46 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Paoletti (C.F.: CodiceFiscale_2
), giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
CodiceFiscale_3
- Opposto – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 616 cpc, l' introduceva Pt_1 giudizio di merito relativo all'opposizione spiegata alla procedura esecutiva n. 894/2023
R.G.E. promossa da innanzi al Tribunale di Velletri sezione esecuzioni, per CP_1 chiedere al Tribunale adito di cui all'intestazione: “in via principale e di merito: accogliere il presente ricorso e dichiarare nullo e inefficace il titolo esecutivo azionato con il pignoramento e conseguentemente dichiarare inammissibile, infondata e inesigibile la pretesa economica ivi contenuta, per assenza dei requisiti di legge con obbligo di restituzione della somma assegnata e, il tutto con vittoria di spese di lite” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui riportati e trascritti.
2. si costituiva in giudizio con memoria del 6/6/2025 per chiedere al Tribunale CP_1 adito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la condanna dell'Ente previdenziale opponente alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi al sottoscritto difensore antistatario” per i motivi spiegati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di trattazione veniva fissata per il 19/6/2025 e differita d'ufficio al
20/6/2025; all'esito di tale ultima udienza e della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
* * *
4. Si precisa in fatto che otteneva in proprio favore la sentenza del Tribunale di CP_1
Velletri- Sezione lavoro del 21/9/2021 passata in giudicato con la quale il Tribunale accertava e dichiarava “il diritto della parte ricorrente ( n.d.r. ) alla pensione di vecchiaia CP_1 anticipata dall'1/2/2020 con decorrenza economica dall'1/2/2021” e condannava l' al Pt_1 pagamento della predetta prestazione “con la decorrenza economica sopra indicata, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria” (v. doc. 1 allegato alla memoria dell'opposto).
2 5. Sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza passata in giudicato, perché non impugnata del Tribunale di Velletri n. 1320/2021 del 21/9/2021, notificata in forma esecutiva all' , stante l'inadempimento dell'Istituto al pagamento in favore del della Pt_1 CP_1 somma di € 3719,69 relativa ai ratei della pensione di vecchiaia dall'1/2/2021 al 31/5/2021,
l'odierno opposto esperiva azione esecutiva iscritta al n. 894/2023 R.G.E. innanzi al Tribunale di Velletri, sezione esecuzioni.
6. L' promuoveva opposizione all'esecuzione e introduceva l'odierno giudizio di merito, Pt_1
deducendo che erroneamente la sentenza del Tribunale di Velletri aveva disposto la decorrenza economica della pensione di vecchiaia anticipata dall'1/2/2021 poiché dall'1/2/2021 al 21/5/2021 il era ancora in servizio, come risultante dall'estratto CP_1 contributivo allegato all'opposizione (v. allegato 2 al ricorso).
7. L'opposizione è infondata poiché la questione sollevata dall' è una questione di Pt_1
merito che non può più essere sollevata in fase esecutiva, essendosi formato il giudicato sostanziale;
avrebbe dovuto l' impugnare la sentenza con l'appello, giudizio di merito di Pt_1
secondo grado, che non è stato incardinato.
8. Ciò posto, rigetta l'opposizione proposta per irretrattabilità del giudicato sostanziale.
9. Stante la soccombenza dell'opponente, condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto che vengono liquidate definitivamente - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 4240,45 compreso nel II scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 919,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
459,50 euro per un totale di € 884,50.
3 10. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1 CP_1
liquidate nella misura di € 884,50 per onorari, oltre 132,67 € per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate Pt_1 CP_1 nella misura di € 884,50 per onorari, oltre 132,67 € per rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 20/6/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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