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30 dicembre 2022
30 dicembre 2022
Art. 12-quater. (( (Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa). )) ((Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, l'organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati nella prescrizione.
Quando la prescrizione e' adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato.
Al piu' tardi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonche' il pagamento della somma di denaro.
Quando la prescrizione non e' adempiuta, o la somma di denaro non e' stata pagata, l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.))
Quando la prescrizione e' adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato.
Al piu' tardi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonche' il pagamento della somma di denaro.
Quando la prescrizione non e' adempiuta, o la somma di denaro non e' stata pagata, l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.))
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 14236Provvedimento: […] Il successivo art. 12-quater, aggiunto alla legge n. 283 del 1962 ripropone, con adattamenti, la disciplina di verifica dell'adempimento e di ammissione al pagamento in sede amministrativa di cui agli artt. 21 del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-quater, d.lgs. n. 152 del 2006. 4.6. […]Leggi di più...
- oblazione penale·
- inammissibilità ricorso·
- giurisprudenza di legittimità·
- art. 70 d.lgs. 150/2022·
- art. 12-ter legge 283/1962·
- tempus regit actum·
- art. 464 c.p.p.·
- contravvenzioni alimentari·
- Cassa delle ammende·
- art. 125 c.p.p.·
- art. 616 c.p.p.