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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/11/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I T E R A M O Sezione Civile - Procedure concorsuali
Proc. n. 74 / 2024 R.G. Proc. Unit.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
LO AL Presidente -
FL TO IC rel. -
NE D'ZI IC -
Letti gli atti della procedura;
vista la richiesta di omologa avanzata in data 29/7/2025 dalla debitrice “Autocori s.r.l.”,
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Berardo Rasicci, inizialmente P.IVA_1 formulata ai sensi dell'art. 109 co. I C.C.I.I., successivamente rettificata ai sensi dell'art. 112, co. II C.C.I.I.; esaminata l'opposizione all'omologa depositata in data 26/9/2025 da , Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato – Distretto di L'Aquila; letti i pareri rimessi dai commissari giudiziali;
verificato che alle udienze 7/10/2025 e 11/11/2025 le parti tenevano ferme le rispettive richieste, di omologa, da parte della debitrice, di rigetto da parte del creditore dissenziente;
osservato che le relazioni dei commissari giudiziali evidenziavano la sussistenza dei presupposti per l'omologa; esaminate le argomentazioni spese dal creditore opponente a sostegno della richiesta di rigetto della domanda di omologa osserva.
A seguito del congruo rinvio concesso in sede di udienza, va ritenuta superata la preliminare doglianza relativa alla supposta violazione del proprio diritto di difesa, determinata dal ritardo nella notificazione del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione del concordato.
I motivi sostanziali di opposizione all'omologa sostenuti dall'Avvocatura Distrettuale nell'interesse della sono così riassumibili: Controparte_1
1. violazione dell'art. 109, co. V C.C.I.I., non essendo stato il concordato approvato nella totalità delle classi, essendovi ulteriori 2 classi che non risultano essersi espresse;
2. erronea ripartizione dei creditori in classi, con particolare riferimento ai crediti vantati in via di regresso dal , assistiti dal privilegio di cui Controparte_2 all'art. 9, co. V D. Lgs. 123/1998, con riflesso sulla fattibilità economica della proposta;
3. mancato deposito da parte dei Commissari Giudiziali della relazione di cui all'art. 107 C.C.I.I.;
4. mancata concessione di proroga dei termini per l'espressione del voto richiesta da
; Controparte_1
5. mancata verifica da parte dei commissari giudiziali della ricorrenza di ipotesi di bancarotta o del reato di cui all'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 individuabili in
“operazioni condotte dalla ricorrente” anche in considerazione della circostanza evidenziata dall'attestatore relativa alla presentazione da parte della ricorrente di analoga proposta di concordato nel 2022 poi dichiarata estinta per rinuncia;
6. mancata costituzione – a garanzia dei crediti garantiti dal Fondo centrale PMI – di “un apposito fondo a garanzia degli altri creditori”, finalizzato a scongiurare
“il rischio della non fattibilità economica della proposta”;
7. impossibilità di attuazione della procedura di cd. “omologa forzosa trasversale” ai sensi dell'art. 112 CCII», a causa di lacune informative nella relazione dell'attestatore prima e in quelle rimesse dai Commissari Giudiziali. Con particolare riferimento alla eccepita non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, nella quale potrebbero risultare monetizzabili le azioni risarcitorie o restitutorie conseguenti alle operazioni indicate alle pagg. 11 e 12 dell'atto di opposizione all'omologa.
Gli aspetti di irregolarità segnalati nell'opposizione non paiono in alcun modo attingere la regolarità della procedura in generale e, in particolare, delle votazioni espresse dal ceto creditorio, restando semmai da valutare solo l'aspetto relativo alla possibile con convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
Ciò, per le ragioni succintamente rappresentate a seguire.
1. Motivo di doglianza n. 1:
Va premesso che avverso il decreto con cui si è preso atto dell'esito delle votazioni, reso in data 3/9/2025, non risulta essere stata interposta alcuna impugnazione nel termine perentorio di cui all'art. 124 co. I C.C.I.I.
In ogni caso, pur ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 109 co. V C.C.I.I., va osservato come sia la stessa norma a prevedere prevede che “In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2”. Il che comporta che nella presente fase di omologa, il tema della valutazione si trasferisca in relazione alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 112 co. II C.C.I.I. 1, conformemente, peraltro, alla precisazione della domanda formulata con memoria del 7/11/2025.
L'aspetto relativo alla convenienza è poi diffusamente trattato al punto n. 7.
2. Motivo di doglianza n. 2:
Il motivo, per espressa ammissione della stessa opponente, si riverbera sulla fattibilità economica della proposta, favorevolmente riscontrata dalla maggioranza dei creditori, e può pertanto rilevare, nella presente sede di omologa, solo in relazione al profilo della convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, profilo esaminato a seguire per quanto al motivo di doglianza sub 7.
3. Motivo di doglianza n. 3:
Il motivo è infondato essendo stata depositata il 7/6/2025 la relazione di competenza commissariale di cui all'art. 105 C.C.I.I., da ritenersi valida anche ai sensi dell'art. 107 co. VI C.C.I.I. in quanto non abbisognevole di precisazioni ulteriori e pertanto trasmessa tal quale ai creditori.
4. Motivo di doglianza n. 4:
Il motivo è infondato dal momento che, indipendentemente dalla previsione o meno di un differimento del voto, il creditore risulta aver espresso voto contrario, di tal che, anche disponendo di ulteriore termine, non avrebbe potuto assumere una posizione maggiormente critica verso la proposta concordataria rispetto a quella assunta mediante il voto negativo.
5. Motivo di doglianza n. 5:
Il motivo è pretestuoso, in quanto l'attestatore risulta aver escluso – se non esplicitamente, almeno implicitamente – l'esistenza di ipotesi distrattive valorizzabili in sede di eventuale liquidazione giudiziale, assumendosene la conseguente responsabilità.
I commissari, per quanto esposto nelle loro relazioni, non hanno rilevato l'esistenza di elementi per poter fondatamente opinare in senso contrario.
L'opponente non ha peraltro individuato alcuno specifico atto distrattivo, o penalmente rilevante, e neppure specifici atti che abbiano recato nocumento alla massa dei creditori, limitandosi a segnalare operazioni gestorie definibili come “sospette”, senza corredarle di elementi in fatto ulteriori rispetto a quelli valorizzati dai commissari, né di alcuna considerazione valutativa di tenore giuridico o contabile.
6. Motivo di doglianza n. 6:
Il motivo consegue all'introduzione nel sistema del C.C.I.I. dell'art. 87 co. I lett. p-bis ad opera del D. Lgs. 136/2024, successivamente alla presentazione del piano (circostanza peraltro irrilevante, in forza delle previsioni di diritto transitorio) e sulle quali effettivamente non sembra soffermarsi la relazione ex art. 105 C.C.I.I. rimessa dai commissari giudiziali.
Nel parere rimesso in data 2/10/2025 (pag. 7) osservano tuttavia i commissari l'assoluta non rilevanza dell'eventualità di mancato soddisfacimenti dei crediti, stante il loro totale degrado in chirografo ed il conseguente soddisfacimento esclusivamente mediante risorse derivanti da finanza esterna, il cui impiego non è sindacabile dal Tribunale, essendo unicamente rimesso all'apprezzamento del ceto creditorio manifestato con il voto.
Ciò lascia intendere implicitamente come i commissari avessero ritenuto l'ipotesi di cui all'art. 87 co. I lett. p-bis) C.C.I.I. non configurabile nel caso di specie, non ricorrendo la necessità di un tale appostamento, in sintonia con la previsione normativa, che utilizza l'inciso “laddove necessario”.
Va peraltro osservato come l'inosservanza non determinerebbe in ogni caso alcuna ipotesi di automatica improseguibilità della procedura, sicché come correttamente evidenziato nell'atto di opposizione, il profilo finisce per rilevare esclusivamente sotto il profilo del rischio di sopravvenuta mancanza di fattibilità economica, e dunque di convenienza della proposta, la cui sussistenza è contestata nella doglianza sub 7).
7. Motivo di doglianza n. 7: L'aspetto relativo alla ritenuta inapplicabilità della procedura di omologa “forzosa” ex art. 112 co. II C.C.I.I., in ottica sanzionatoria ed in conseguenza dei pretesi difetti informativi della proposta concordataria, dell'attestazione e della relazione dei commissari giudiziali, non può essere condiviso.
Non è infatti rinvenibile alcuna previsione normativa che precluda, appunto in ottica sanzionatoria, l'accesso all'istituto de quo in conseguenza di eventuali imprecisioni o carenze degli atti di parte o di quelli di competenza commissariale.
E' tuttavia vero che il creditore erariale opponente, posto che la propria classe di appartenenza esprimeva voto negativo, ha contestato altresì la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria e quindi posto in discussione la ricorrenza del presupposto di omologa di cui all'art. 112 co. II C.C.I.I.
Sul punto, peraltro, in assenza di ulteriore apporto tecnico in forma consulenziale, il
Tribunale non dispone di elementi utili a consentire la determinazione in concreto delle conseguenze dell'evenienza ipotizzata, in termini di non convenienza, appunto perché
l'ipotesi è formulata solo in termini ipotetici dalla stessa opponente.
Deve in buona sostanza concludersi che, per affermare la maggior convenienza dell'ipotesi liquidatoria rispetto a quella concordataria, non è sufficiente affermare l'esistenza di una possibile azione risarcitoria o restitutoria, ma deve risultare anche la ragionevole probabilità di un esito favorevole dell'azione, facendo riferimento a precedenti giurisprudenziali analoghi, oltre che dell'adeguata solvibilità dell'ipotetica controparte.
Nei termini in cui l'elemento di doglianza è prospettato, in assenza di elementi giuridici e di fatto a supporto - sia in ordine alla probabilità di successo, sia in ordine al profilo della successiva monetizzabilità di un eventuale esito favorevole - esso rimane allo stato di semplice suggestione, rispetto alla quale i creditori hanno ritenuto più conveniente assicurarsi l'immediato giovamento derivante dall'apporto di finanza esterna, piuttosto che attendere la conclusione di una successiva complessa azione di responsabilità i cui orizzonti in termini di esiti e tempi, obiettivamente, appaiono estremamente aleatori.
Risulta quindi infondato in forza delle precedenti considerazioni l'eccepito profilo di non convenienza per della proposta concordataria rispetto Controparte_1 all'alternativa liquidatoria.
Non è poi il caso di rimarcare come l'aspetto relativo alla non convenienza debba essere riscontrato solamente in relazione alla posizione del creditore che abbia votato negativamente e che tale aspetto abbia formalmente eccepito, conformemente al principio giuridico generale, ricorrentemente affermato in giurisprudenza e ribadito in modo esplicito da Cass. Sez. III 6021/2018 secondo cui “in altri termini, va qui ribadito il generale principio di diritto processuale (… GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO), per il quale nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio”.
Nel caso di specie, in verità, ove anche si ipotizzasse un non corretto procedimento di formazione delle classi, questa ricadrebbe a danno di un creditore che ha invece votato favorevolmente alla proposta concordataria, ritenendo così di aderirvi, nella piena consapevolezza che il voto favorevole avrebbe precluso la possibilità di opporsi all'omologa ai sensi dell'art. 112 co. III C.C.I.I.
Per contro, sempre nell'ipotesi che risultasse non corretto il procedimento di formazione delle classi, la revisione che ne conseguirebbe determinerebbe una sensibile contrazione del margine di soddisfacimento riservato all'ente impositore, ossia proprio al creditore opponente, come esplicitato dai commissari giudiziali.
Su tale aspetto non appare essersi però soffermato il creditore erariale.
Deve essere accolta pertanto la richiesta di omologa ai sensi dell'art. 112 c. II C.C.I.I. avanzata da “Autocori s.r.l.”, restando quindi improcedibile la richiesta (peraltro irrituale) di apertura della liquidazione giudiziale formulata da . Controparte_1
Non può per altro verso essere accolta neanche la richiesta di condanna alle spese di giudizio nei confronti del creditore opponente, formulata dalla debitrice, considerato che l'originaria richiesta di omologa risultava giuridicamente ancorata, in via principale, all'art. 109 co. I C.C.I.I., i cui presupposti non ricorrevano nel caso di specie.
Non essendovi effettiva attività liquidatoria da espletare non necessita la nomina di un liquidatore.
I tempi di soddisfacimento risultano analiticamente ricostruiti nella tabella alle pag. 52 e
53 del piano concordatario e ad essi occorre fare riferimento.
Particolare importanza riveste infine l'individuazione dei componenti del comitato dei creditori che, previo parere dei commissari giudiziali, dovrà concedere o denegare autorizzazione allo svolgimento di attività non pianificate nella domanda e non previste nella presente sentenza (es. accesso a procedure fiscali utili alla massa, transazioni, etc.), non potendo in alcun modo provvedere il Tribunale e il IC Delegato, che decadranno da ogni funzione2 con la definitività della sentenza di omologa e la conseguente chiusura della procedura ai sensi dell'art. 113 C.C.I.I.3
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunziando, così decide: visti gli artt. 112 e ss. C.C.I.I.
a) omologa il concordato preventivo proposto, stabilendo quale termine ultimo per il completamento delle attività, anche ai fini di cui all'art. 119 co. IV C.C.I.I., quello di 27 mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
b) ai sensi dell'art. 113 C.C.I.I. dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo;
c) nomina il Comitato dei Creditori nei creditori di seguito indicati:
1) Controparte_3
2) CP_4
3) CP_5 creditori provvederanno ai sensi dell'art. 138 co. III C.C.I.I., previa nomina
[...] del presidente, all'espletamento delle mansioni di cui agli artt. 140 C.C.I.I. oltre che ad autorizzare il liquidatore giudiziale ad eventuali attività che si rendessero necessarie e non fossero disciplinate nel piano di concordato preventivo omologato;
avverte i creditori che:
• ai sensi dell'art. 119 co. IV C.C.I.I. “Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato”;
• ai sensi dell'art. 119 co. VII C.C.I.I. “Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo” dispone
1. che il Commissario Giudiziale, renda disponibili ai creditori – in analogia con quanto previsto dall'art. 199 co. III e IV C.C.I.I. – sul sito “procedure.it”, gli atti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse;
2. che il Commissario Giudiziale sorvegli la corretta esecuzione del concordato e relazioni periodicamente al comitato dei creditori - se nominato - circa l'andamento della procedura;
3. che, decadendo, per effetto della presente sentenza di omologa, il IC
Delegato dalle funzioni allo stesso attribuite, il conto della procedura sia posto agli ordini del commissario giudiziale che – ove ne ricorrano i presupposti - autorizzerà singolarmente ed espressamente i pagamenti richiesti dal liquidatore.
Ai sensi dell'art. 48 co. V C.C.I.I. dispone che la presente sentenza sia notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 45 C.C.I.I.
Teramo, 17/11/2025
Il relatore il Presidente
FL TO LO AL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore, o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. 2 Salve le competenze minimali loro espressamente rimesse dal Legislatore. 3 Tale espressa previsione comporta infatti l'incompatibilità della previsione dell'art. 140 co. IV C.C.I.I. con l'istituto del concordato preventivo e quindi l'inapplicabilità dell'art. 114 co. III C.C.I.I.
Proc. n. 74 / 2024 R.G. Proc. Unit.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
LO AL Presidente -
FL TO IC rel. -
NE D'ZI IC -
Letti gli atti della procedura;
vista la richiesta di omologa avanzata in data 29/7/2025 dalla debitrice “Autocori s.r.l.”,
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Berardo Rasicci, inizialmente P.IVA_1 formulata ai sensi dell'art. 109 co. I C.C.I.I., successivamente rettificata ai sensi dell'art. 112, co. II C.C.I.I.; esaminata l'opposizione all'omologa depositata in data 26/9/2025 da , Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato – Distretto di L'Aquila; letti i pareri rimessi dai commissari giudiziali;
verificato che alle udienze 7/10/2025 e 11/11/2025 le parti tenevano ferme le rispettive richieste, di omologa, da parte della debitrice, di rigetto da parte del creditore dissenziente;
osservato che le relazioni dei commissari giudiziali evidenziavano la sussistenza dei presupposti per l'omologa; esaminate le argomentazioni spese dal creditore opponente a sostegno della richiesta di rigetto della domanda di omologa osserva.
A seguito del congruo rinvio concesso in sede di udienza, va ritenuta superata la preliminare doglianza relativa alla supposta violazione del proprio diritto di difesa, determinata dal ritardo nella notificazione del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione del concordato.
I motivi sostanziali di opposizione all'omologa sostenuti dall'Avvocatura Distrettuale nell'interesse della sono così riassumibili: Controparte_1
1. violazione dell'art. 109, co. V C.C.I.I., non essendo stato il concordato approvato nella totalità delle classi, essendovi ulteriori 2 classi che non risultano essersi espresse;
2. erronea ripartizione dei creditori in classi, con particolare riferimento ai crediti vantati in via di regresso dal , assistiti dal privilegio di cui Controparte_2 all'art. 9, co. V D. Lgs. 123/1998, con riflesso sulla fattibilità economica della proposta;
3. mancato deposito da parte dei Commissari Giudiziali della relazione di cui all'art. 107 C.C.I.I.;
4. mancata concessione di proroga dei termini per l'espressione del voto richiesta da
; Controparte_1
5. mancata verifica da parte dei commissari giudiziali della ricorrenza di ipotesi di bancarotta o del reato di cui all'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 individuabili in
“operazioni condotte dalla ricorrente” anche in considerazione della circostanza evidenziata dall'attestatore relativa alla presentazione da parte della ricorrente di analoga proposta di concordato nel 2022 poi dichiarata estinta per rinuncia;
6. mancata costituzione – a garanzia dei crediti garantiti dal Fondo centrale PMI – di “un apposito fondo a garanzia degli altri creditori”, finalizzato a scongiurare
“il rischio della non fattibilità economica della proposta”;
7. impossibilità di attuazione della procedura di cd. “omologa forzosa trasversale” ai sensi dell'art. 112 CCII», a causa di lacune informative nella relazione dell'attestatore prima e in quelle rimesse dai Commissari Giudiziali. Con particolare riferimento alla eccepita non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, nella quale potrebbero risultare monetizzabili le azioni risarcitorie o restitutorie conseguenti alle operazioni indicate alle pagg. 11 e 12 dell'atto di opposizione all'omologa.
Gli aspetti di irregolarità segnalati nell'opposizione non paiono in alcun modo attingere la regolarità della procedura in generale e, in particolare, delle votazioni espresse dal ceto creditorio, restando semmai da valutare solo l'aspetto relativo alla possibile con convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
Ciò, per le ragioni succintamente rappresentate a seguire.
1. Motivo di doglianza n. 1:
Va premesso che avverso il decreto con cui si è preso atto dell'esito delle votazioni, reso in data 3/9/2025, non risulta essere stata interposta alcuna impugnazione nel termine perentorio di cui all'art. 124 co. I C.C.I.I.
In ogni caso, pur ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 109 co. V C.C.I.I., va osservato come sia la stessa norma a prevedere prevede che “In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2”. Il che comporta che nella presente fase di omologa, il tema della valutazione si trasferisca in relazione alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 112 co. II C.C.I.I. 1, conformemente, peraltro, alla precisazione della domanda formulata con memoria del 7/11/2025.
L'aspetto relativo alla convenienza è poi diffusamente trattato al punto n. 7.
2. Motivo di doglianza n. 2:
Il motivo, per espressa ammissione della stessa opponente, si riverbera sulla fattibilità economica della proposta, favorevolmente riscontrata dalla maggioranza dei creditori, e può pertanto rilevare, nella presente sede di omologa, solo in relazione al profilo della convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, profilo esaminato a seguire per quanto al motivo di doglianza sub 7.
3. Motivo di doglianza n. 3:
Il motivo è infondato essendo stata depositata il 7/6/2025 la relazione di competenza commissariale di cui all'art. 105 C.C.I.I., da ritenersi valida anche ai sensi dell'art. 107 co. VI C.C.I.I. in quanto non abbisognevole di precisazioni ulteriori e pertanto trasmessa tal quale ai creditori.
4. Motivo di doglianza n. 4:
Il motivo è infondato dal momento che, indipendentemente dalla previsione o meno di un differimento del voto, il creditore risulta aver espresso voto contrario, di tal che, anche disponendo di ulteriore termine, non avrebbe potuto assumere una posizione maggiormente critica verso la proposta concordataria rispetto a quella assunta mediante il voto negativo.
5. Motivo di doglianza n. 5:
Il motivo è pretestuoso, in quanto l'attestatore risulta aver escluso – se non esplicitamente, almeno implicitamente – l'esistenza di ipotesi distrattive valorizzabili in sede di eventuale liquidazione giudiziale, assumendosene la conseguente responsabilità.
I commissari, per quanto esposto nelle loro relazioni, non hanno rilevato l'esistenza di elementi per poter fondatamente opinare in senso contrario.
L'opponente non ha peraltro individuato alcuno specifico atto distrattivo, o penalmente rilevante, e neppure specifici atti che abbiano recato nocumento alla massa dei creditori, limitandosi a segnalare operazioni gestorie definibili come “sospette”, senza corredarle di elementi in fatto ulteriori rispetto a quelli valorizzati dai commissari, né di alcuna considerazione valutativa di tenore giuridico o contabile.
6. Motivo di doglianza n. 6:
Il motivo consegue all'introduzione nel sistema del C.C.I.I. dell'art. 87 co. I lett. p-bis ad opera del D. Lgs. 136/2024, successivamente alla presentazione del piano (circostanza peraltro irrilevante, in forza delle previsioni di diritto transitorio) e sulle quali effettivamente non sembra soffermarsi la relazione ex art. 105 C.C.I.I. rimessa dai commissari giudiziali.
Nel parere rimesso in data 2/10/2025 (pag. 7) osservano tuttavia i commissari l'assoluta non rilevanza dell'eventualità di mancato soddisfacimenti dei crediti, stante il loro totale degrado in chirografo ed il conseguente soddisfacimento esclusivamente mediante risorse derivanti da finanza esterna, il cui impiego non è sindacabile dal Tribunale, essendo unicamente rimesso all'apprezzamento del ceto creditorio manifestato con il voto.
Ciò lascia intendere implicitamente come i commissari avessero ritenuto l'ipotesi di cui all'art. 87 co. I lett. p-bis) C.C.I.I. non configurabile nel caso di specie, non ricorrendo la necessità di un tale appostamento, in sintonia con la previsione normativa, che utilizza l'inciso “laddove necessario”.
Va peraltro osservato come l'inosservanza non determinerebbe in ogni caso alcuna ipotesi di automatica improseguibilità della procedura, sicché come correttamente evidenziato nell'atto di opposizione, il profilo finisce per rilevare esclusivamente sotto il profilo del rischio di sopravvenuta mancanza di fattibilità economica, e dunque di convenienza della proposta, la cui sussistenza è contestata nella doglianza sub 7).
7. Motivo di doglianza n. 7: L'aspetto relativo alla ritenuta inapplicabilità della procedura di omologa “forzosa” ex art. 112 co. II C.C.I.I., in ottica sanzionatoria ed in conseguenza dei pretesi difetti informativi della proposta concordataria, dell'attestazione e della relazione dei commissari giudiziali, non può essere condiviso.
Non è infatti rinvenibile alcuna previsione normativa che precluda, appunto in ottica sanzionatoria, l'accesso all'istituto de quo in conseguenza di eventuali imprecisioni o carenze degli atti di parte o di quelli di competenza commissariale.
E' tuttavia vero che il creditore erariale opponente, posto che la propria classe di appartenenza esprimeva voto negativo, ha contestato altresì la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria e quindi posto in discussione la ricorrenza del presupposto di omologa di cui all'art. 112 co. II C.C.I.I.
Sul punto, peraltro, in assenza di ulteriore apporto tecnico in forma consulenziale, il
Tribunale non dispone di elementi utili a consentire la determinazione in concreto delle conseguenze dell'evenienza ipotizzata, in termini di non convenienza, appunto perché
l'ipotesi è formulata solo in termini ipotetici dalla stessa opponente.
Deve in buona sostanza concludersi che, per affermare la maggior convenienza dell'ipotesi liquidatoria rispetto a quella concordataria, non è sufficiente affermare l'esistenza di una possibile azione risarcitoria o restitutoria, ma deve risultare anche la ragionevole probabilità di un esito favorevole dell'azione, facendo riferimento a precedenti giurisprudenziali analoghi, oltre che dell'adeguata solvibilità dell'ipotetica controparte.
Nei termini in cui l'elemento di doglianza è prospettato, in assenza di elementi giuridici e di fatto a supporto - sia in ordine alla probabilità di successo, sia in ordine al profilo della successiva monetizzabilità di un eventuale esito favorevole - esso rimane allo stato di semplice suggestione, rispetto alla quale i creditori hanno ritenuto più conveniente assicurarsi l'immediato giovamento derivante dall'apporto di finanza esterna, piuttosto che attendere la conclusione di una successiva complessa azione di responsabilità i cui orizzonti in termini di esiti e tempi, obiettivamente, appaiono estremamente aleatori.
Risulta quindi infondato in forza delle precedenti considerazioni l'eccepito profilo di non convenienza per della proposta concordataria rispetto Controparte_1 all'alternativa liquidatoria.
Non è poi il caso di rimarcare come l'aspetto relativo alla non convenienza debba essere riscontrato solamente in relazione alla posizione del creditore che abbia votato negativamente e che tale aspetto abbia formalmente eccepito, conformemente al principio giuridico generale, ricorrentemente affermato in giurisprudenza e ribadito in modo esplicito da Cass. Sez. III 6021/2018 secondo cui “in altri termini, va qui ribadito il generale principio di diritto processuale (… GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO), per il quale nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio”.
Nel caso di specie, in verità, ove anche si ipotizzasse un non corretto procedimento di formazione delle classi, questa ricadrebbe a danno di un creditore che ha invece votato favorevolmente alla proposta concordataria, ritenendo così di aderirvi, nella piena consapevolezza che il voto favorevole avrebbe precluso la possibilità di opporsi all'omologa ai sensi dell'art. 112 co. III C.C.I.I.
Per contro, sempre nell'ipotesi che risultasse non corretto il procedimento di formazione delle classi, la revisione che ne conseguirebbe determinerebbe una sensibile contrazione del margine di soddisfacimento riservato all'ente impositore, ossia proprio al creditore opponente, come esplicitato dai commissari giudiziali.
Su tale aspetto non appare essersi però soffermato il creditore erariale.
Deve essere accolta pertanto la richiesta di omologa ai sensi dell'art. 112 c. II C.C.I.I. avanzata da “Autocori s.r.l.”, restando quindi improcedibile la richiesta (peraltro irrituale) di apertura della liquidazione giudiziale formulata da . Controparte_1
Non può per altro verso essere accolta neanche la richiesta di condanna alle spese di giudizio nei confronti del creditore opponente, formulata dalla debitrice, considerato che l'originaria richiesta di omologa risultava giuridicamente ancorata, in via principale, all'art. 109 co. I C.C.I.I., i cui presupposti non ricorrevano nel caso di specie.
Non essendovi effettiva attività liquidatoria da espletare non necessita la nomina di un liquidatore.
I tempi di soddisfacimento risultano analiticamente ricostruiti nella tabella alle pag. 52 e
53 del piano concordatario e ad essi occorre fare riferimento.
Particolare importanza riveste infine l'individuazione dei componenti del comitato dei creditori che, previo parere dei commissari giudiziali, dovrà concedere o denegare autorizzazione allo svolgimento di attività non pianificate nella domanda e non previste nella presente sentenza (es. accesso a procedure fiscali utili alla massa, transazioni, etc.), non potendo in alcun modo provvedere il Tribunale e il IC Delegato, che decadranno da ogni funzione2 con la definitività della sentenza di omologa e la conseguente chiusura della procedura ai sensi dell'art. 113 C.C.I.I.3
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunziando, così decide: visti gli artt. 112 e ss. C.C.I.I.
a) omologa il concordato preventivo proposto, stabilendo quale termine ultimo per il completamento delle attività, anche ai fini di cui all'art. 119 co. IV C.C.I.I., quello di 27 mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
b) ai sensi dell'art. 113 C.C.I.I. dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo;
c) nomina il Comitato dei Creditori nei creditori di seguito indicati:
1) Controparte_3
2) CP_4
3) CP_5 creditori provvederanno ai sensi dell'art. 138 co. III C.C.I.I., previa nomina
[...] del presidente, all'espletamento delle mansioni di cui agli artt. 140 C.C.I.I. oltre che ad autorizzare il liquidatore giudiziale ad eventuali attività che si rendessero necessarie e non fossero disciplinate nel piano di concordato preventivo omologato;
avverte i creditori che:
• ai sensi dell'art. 119 co. IV C.C.I.I. “Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato”;
• ai sensi dell'art. 119 co. VII C.C.I.I. “Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo” dispone
1. che il Commissario Giudiziale, renda disponibili ai creditori – in analogia con quanto previsto dall'art. 199 co. III e IV C.C.I.I. – sul sito “procedure.it”, gli atti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse;
2. che il Commissario Giudiziale sorvegli la corretta esecuzione del concordato e relazioni periodicamente al comitato dei creditori - se nominato - circa l'andamento della procedura;
3. che, decadendo, per effetto della presente sentenza di omologa, il IC
Delegato dalle funzioni allo stesso attribuite, il conto della procedura sia posto agli ordini del commissario giudiziale che – ove ne ricorrano i presupposti - autorizzerà singolarmente ed espressamente i pagamenti richiesti dal liquidatore.
Ai sensi dell'art. 48 co. V C.C.I.I. dispone che la presente sentenza sia notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 45 C.C.I.I.
Teramo, 17/11/2025
Il relatore il Presidente
FL TO LO AL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore, o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. 2 Salve le competenze minimali loro espressamente rimesse dal Legislatore. 3 Tale espressa previsione comporta infatti l'incompatibilità della previsione dell'art. 140 co. IV C.C.I.I. con l'istituto del concordato preventivo e quindi l'inapplicabilità dell'art. 114 co. III C.C.I.I.