Cass. civ., sez. II, sentenza 31/05/1960, n. 1409
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Sentenza 31 maggio 1960

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In caso di dimissioni dall'impiego, le indennità di licenziamento spettano al lavoratore quando le dimissioni siano state determinate da un illegittimo comportamento del datore di lavoro. In tale ipotesi, le dimissioni del lavoratore si risolvono in una risoluzione unilaterale in tronco di un contratto a tempo indeterminato, per colpa del datore di lavoro. Ond'è che, dovendo l'illegittimo comportamento di quest'ultimo essere ricondotto nel concetto di giusta causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2119 cod.civ., che ha portata limitativa di fronte alla disposizione generale della risolubilità giudiziale dei contratti con prestazioni corrispettive, si deve negare efficacia rescissoria a tutti quei casi di inadempimento, che non raggiungono l'entità della giusta causa, idonea a legittimare la risoluzione in tronco del rapporto di lavoro. La mancata corresponsione della retribuzione (specie se protratta per un notevole periodo di tempo) legittima le dimissioni in tronco del lavoratore. Invero, sussiste una causa qualificata di recesso, oltre che nei casi in cui sia violato il diritto del lavoratore al rispetto della sua personalità fisica o morale o siano arbitrariamente modificate le fondamentali condizioni contrattuali, anche in caso di inadempimento, da parte del datore di lavoro, agli obblighi che costituiscano il corrispettivo della prestazione di lavoro; pertanto integra una giusta causa di recesso l'inadempimento dell' obbligazione relativa al pagamento della retribuzione, costituendo questa il corrispettivo essenziale della prestazione di lavoro ed essendo anzi diretta ad assicurare all'avente diritto i mezzi necessari alle sue esigenze di vita. Nel vigente sistema processuale, che prescrive la specificità dei motivi di appello e la loro deduzione in seno all'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, è l'atto di appello che fissa il contenuto e la portata delle doglianze mosse dall'appellante contro la sentenza di primo grado; pertanto, l'appellante non può, nel corso del giudizio di appello, allargare ulteriormente il tema del dibattito giudiziario, deducendo nuovi motivi di gravame contro la detta sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 31/05/1960, n. 1409
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1409
    Data del deposito : 31 maggio 1960

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