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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/12/2024, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
2487/23 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.a.c. 2487/23 promossa da:
, nato a [...] – Brasile il 09/01/1986, con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Ludovici Nadia, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] – Romania il 16/01/1979, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Ludovici Nadia, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio contratto il 30/06/2019 a Terni
(TR), premettendo che dall'unione è nata la figlia:
nata il [...] in [...]; Persona_1
Le parti hanno rappresentato che a far data dalla comparizione delle parti dinanzi alla Presidente delegata in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione, e la separazione è stata pronunciata, nell'ambito del presente giudizio, con sentenza parziale n. 356/2024.
All'udienza di comparizione delle parti, per lo scioglimento del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Terni in Via Ecchio n. 15, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra nell'interesse Controparte_1 della figlia minore ivi stabilmente convivente;
Per_1
2) Confermare i provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi ivi compreso l'affidamento della figlia e l'impegno manifestato da entrambi i coniugi di donare la loro Per_1 quota parte di nuda proprietà alla figlia entro 10 gg. al compimento dei 18 anni della stessa;
Per_1
3) Confermare il Piano Genitoriale come indicato nella parte del ricorso relativamente alla domanda di separazione personale dei coniugi”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30/06/2019 in Terni (TR) tra
[...]
e , alle condizioni indicate in ricorso;
Parte_1 Controparte_1 dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR)
(atto n. 70, parte I, Uff. 1, anno 2019);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.11.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.a.c. 2487/23 promossa da:
, nato a [...] – Brasile il 09/01/1986, con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Ludovici Nadia, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] – Romania il 16/01/1979, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Ludovici Nadia, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio contratto il 30/06/2019 a Terni
(TR), premettendo che dall'unione è nata la figlia:
nata il [...] in [...]; Persona_1
Le parti hanno rappresentato che a far data dalla comparizione delle parti dinanzi alla Presidente delegata in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione, e la separazione è stata pronunciata, nell'ambito del presente giudizio, con sentenza parziale n. 356/2024.
All'udienza di comparizione delle parti, per lo scioglimento del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Terni in Via Ecchio n. 15, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra nell'interesse Controparte_1 della figlia minore ivi stabilmente convivente;
Per_1
2) Confermare i provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi ivi compreso l'affidamento della figlia e l'impegno manifestato da entrambi i coniugi di donare la loro Per_1 quota parte di nuda proprietà alla figlia entro 10 gg. al compimento dei 18 anni della stessa;
Per_1
3) Confermare il Piano Genitoriale come indicato nella parte del ricorso relativamente alla domanda di separazione personale dei coniugi”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30/06/2019 in Terni (TR) tra
[...]
e , alle condizioni indicate in ricorso;
Parte_1 Controparte_1 dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR)
(atto n. 70, parte I, Uff. 1, anno 2019);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.11.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti