Articolo 1 della Legge 4 febbraio 1958, n. 20
Versione
1 marzo 1958
Art. 1. Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042 , e' sostituito dal seguente:
"Per gli spettacoli di lirica, di prosa e per i concerti, il sovrapprezzo per gli importi superiori alle lire 1000 e' stabilito in lire 100".

Entrata in vigore il 1 marzo 1958