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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FORTUNATO LUIGI, Presidente
GIUSTI ANNALISA, Relatore
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1023/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Agenzia Delle Entrate Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri Nominativo_1 e Ricorrente_1 - quali ex dipendenti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza – chiedevano, con istanza di rimborso congiunta presentata il 27/05/2024, la restituzione di un importo corrispondente alle ritenute effettuate in misura superiore al dovuto sulle somme corrisposte a titolo di indennità aggiuntiva di trattamento di fine rapporto erogate dal AF e, in particolare, delle ritenute operate in eccesso, corrispondenti alla differenza tra quelle applicate dal AF (Fondo Assistenza per i Finanzieri ) e quelle dovute in applicazione dei criteri di abbattimento dell'imponibile previsti dal comma 2-bis dell'art. 19
TUIR.
L'Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto notificava:
- al sig. Nominativo_1 il provvedimento di rigetto Prot. n. 57189/2024 (ricevuto il 10/08/2024) per tardività dell'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR 602/73, essendo ormai decorso il termine di decadenza di
48 mesi;
- al sig. Ricorrente_1 il provvedimento di accoglimento parziale, non notificato presso la residenza per irreperibilità, Prot. 57192/2024 con cui si riconosceva un minor rimborso Irpef di € 2.482,57e provvedeva all'erogazione della relativa somma mediante accredito su conto corrente.
I due contribuenti proponevano ricorso avverso il silenzio rifiuto, ritenendo la tempestività della richiesta di rimborso avanzata dal Nominativo_1, atteso che il termine di due anni deve farsi decorrere dalla risposta all'interpello n. 91 del 12 aprile 2024 che integra fatto sopravvenuto con cui l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'applicabilità della riduzione forfettaria della base imponibile IRPEF, ai sensi dell'art. 19, comma
2-bis, del TUIR, atteso che solo da tale momento i militari hanno avuto evidenza dell'errore della pregressa tassazione maturando il diritto al rimborso.
Quanto alla posizione del Ricorrente_1 si deduce l'erroneità della somma riconosciuta dall'Ufficio che ha ritenuto che la riduzione forfettaria di euro 309,87 per ciascun anno dovrebbe trovare applicazione esclusivamente in relazione agli anni di servizio “effettivo”, dovendo invece essere esclusa per gli anni c.d. figurativi o convenzionali.
Si costituiva l'ufficio che eccepiva l'inammissibilità del ricorso avverso un silenzio rifiuto pur avendo emanato provvedimenti di rigetto e di accoglimento parziale;
l'illegittimità del ricorso cumulativo e , nel merito, chiedeva dichiararsi la tardività della domanda di rimborso del Nominativo_1, non sussistendo alcun fatto sopravvenuto e dichiararsi la cessazione della materia del contendere, anche parziale, con riferimento alla posizione del
Ricorrente_1.
Nelle successive memorie, i ricorrenti anche citando giurisprudenza di merito a conforto delle loro tesi, ribadivano le proprie difese, opponendosi alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, permanendo l'interesse all'accertamento giurisdizionale sia con riguardo alla verifica del diritto al rimborso, sia con riferimento all'entità della somma effettivamente dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda collettiva di rimborso IRPEF tramite delegato munito di procura speciale è pienamente legittima.
Non vi sono motivi di dubbio sull'ammissibilità del ricorso collettivo, atteso che la risoluzione di questioni sostanzialmente identiche, come nel caso di specie, giustifica la domanda collettiva e il ricorso in forma unitaria.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità, atteso che l'impugnazione è diretta avverso il silenzio rifiuto mentre l'ufficio avrebbe emanato provvedimenti di rigetto e di accoglimento parziali che ben potevano essere impugnati, atteso che detti atti sono stati notificati presso il contribuente e non presso il difensore domiciliatario, con conseguente nullità della notifica.
Passando all'esame del merito, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le indennità supplementari di buonuscita, concesse dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (AF), sono assimilabili al trattamento di fine rapporto (TFR) e, pertanto, devono essere sottoposte a tassazione separata e non integrale, come previsto dall'art. 17, comma 1, del D.P.R. 917/86(TUIR). In particolare, l'indennità di buonuscita deve essere trattata fiscalmente come il TFR, con la conseguente possibilità di applicare i criteri di abbattimento dell'imponibile previsti dall'art. 19, comma 2-bis, TUIR. L'Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto tale indirizzo giuridico con la risposta a interpello n. 91/24, confermando che l'indennità in parola deve essere trattata fiscalmente come il TFR. La pretesa fiscale di trattenere l'IRPEF su tali indennità, senza applicare le riduzioni dell'imponibile previste, si fondava su un'interpretazione errata del Ministero delle
Finanze, come confermato dalla giurisprudenza (Cass. 25396/2017; Cass. 2558/2017).
L'Amministrazione ha eccepito la tardività dell'istanza di rimborso, richiamando l'art. 38 del DPR 602/1973, che stabilisce un termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso a partire dalla data della ritenuta o del versamento. Tuttavia, tale eccezione non può trovare accoglimento. Sul punto questa Corte ritiene che non sia intervenuta alcuna decadenza, in quanto il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decadenziale non coincide con la data del pagamento delle indennità, ma si pone successivamente allorquando si rivela il carattere indebito delle ritenute.
Sul punto deve osservarsi che l'articolo 38 del D.P.R. 602/1973 va applicato unitamente all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 che prevede che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione .
Nel caso in esame, tale fatto presupposto va individuato non solo e non tanto nell'emanazione della risposta n. 91/2024 dell'Agenzia delle Entrate, ma soprattutto nell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18616 del
30 giugno 2023, che ha enunciato il principio secondo cui l'indennità erogata dal AF è da considerarsi equipollente al TFR, con conseguente applicazione della riduzione di cui all'art. 19, comma 2-bis del TUIR
Siffatta ordinanza ha costituito lo spunto decisivo per la rettifica dell'indirizzo interpretativo adottato dall'Amministrazione , sfociata nella risposta all'interpello n. 91/24. Alla stregua di tale dato fattuale , pertanto, sia che si individui il presupposto nella risposta all'interpello del 12 aprile 2024, sia che lo si collochi più correttamente nella pronuncia della Cassazione del 30 giugno 2023, la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente Nominativo_1 è in ogni caso tempestiva, poiché presentata entro due anni da entrambi gli eventi.
Infatti, elemento nodale per considerare il fatto presupposto legittimante la domanda restitutoria ai sensi dell'articolo 21 comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e, quindi, l'individuazione del termine decadenziale nei 48 mesi decorrenti dal fatto presupposto costituito dalla decisione della S.C sopra richiamata , è la considerazione che il calcolo delle ritenute fiscali sull'indennità supplementare di buonuscita era frutto di una interpretazione imposta dalla Amministrazione Finanziaria con la circolare del 1986 successivamente rivelatasi errata
E' vero che detta interpretazione è stata emendata dall'Agenzia delle Entrate con parere n. 91/24 all'esito dell'interpello presentato dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri in data 13 dicembre 2023, con il quale si rivelava che il criterio di imposizione finora adottato era errato avendo l'Agenzia chiarito che “la base imponibile dell'indennità aggiuntiva di buonuscita deve essere determinata al lordo della riduzione di euro
309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni”.
Tuttavia detta risposta si poneva in continuità con l'indirizzo espresso dalla S.C. con l'ordinanza 30 giugno
2023.
E', pertanto, dalla data di emissione del parere della Agenzia delle Entrate n. 91/24, del 12.04.2024, ed in ogni caso dalla data dell'ordinanza 30,6,2023 della S.C. che si manifesta, per il contribuente, il carattere indebito delle ritenute operate e l'ordinanza della S.C. costituisce il fatto sopravvenuto che legittima la domanda restitutoria.
In proposito deve considerarsi evidente che il termine di decadenza non può risalire all'atto del pagamento delle indennità ma deve necessariamente decorrere dal momento in cui l'indebito si è attestato in capo al contribuente.
In tal senso si è espressa, del resto, anche la giurisprudenza di legittimità precisando, in plurime sentenze, che la decorrenza del termine di decadenza non coincide con la data del pagamento allorché il fatto che quest'ultimo non sia dovuto derivi da un evento successivo, soltanto dal quale discende in modo incontrovertibile la qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione (Cfr. Cass. 7936/2024)
Per i motivi esposti il ricorso presentato da Nominativo_1 va considerato tempestivo, dovendosi applicare l'articolo 38 D.P.R. 602 773 in unione con l'articolo 21 co 2 D Lgs 546 / 1982 e, quindi, va accolto .
Quanto alla posizione del Ricorrente_1, l'Ufficio si è scrupolosamente attenuto ai fini dell'erogazione del rimborso, applicando l'art. 19 c. 2 bis del Tuir (prima parte) il quale prevede che “Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 [euro 309,87; n.d.r.] per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale”, con la conseguenza che, condivisi i conteggi effettuati nella controdeduzioni, deve ritenersi corretto l'importo del rimborso erogato al sig. Ricorrente_1 di € 2.482,57.
La natura del ricorso ed i motivi che hanno determinato la decisione inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado accoglie il ricorso limitatamente alla posizione di Nominativo_1 Nominativo_1, rigetta per il resto.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FORTUNATO LUIGI, Presidente
GIUSTI ANNALISA, Relatore
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1023/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Agenzia Delle Entrate Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri Nominativo_1 e Ricorrente_1 - quali ex dipendenti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza – chiedevano, con istanza di rimborso congiunta presentata il 27/05/2024, la restituzione di un importo corrispondente alle ritenute effettuate in misura superiore al dovuto sulle somme corrisposte a titolo di indennità aggiuntiva di trattamento di fine rapporto erogate dal AF e, in particolare, delle ritenute operate in eccesso, corrispondenti alla differenza tra quelle applicate dal AF (Fondo Assistenza per i Finanzieri ) e quelle dovute in applicazione dei criteri di abbattimento dell'imponibile previsti dal comma 2-bis dell'art. 19
TUIR.
L'Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto notificava:
- al sig. Nominativo_1 il provvedimento di rigetto Prot. n. 57189/2024 (ricevuto il 10/08/2024) per tardività dell'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR 602/73, essendo ormai decorso il termine di decadenza di
48 mesi;
- al sig. Ricorrente_1 il provvedimento di accoglimento parziale, non notificato presso la residenza per irreperibilità, Prot. 57192/2024 con cui si riconosceva un minor rimborso Irpef di € 2.482,57e provvedeva all'erogazione della relativa somma mediante accredito su conto corrente.
I due contribuenti proponevano ricorso avverso il silenzio rifiuto, ritenendo la tempestività della richiesta di rimborso avanzata dal Nominativo_1, atteso che il termine di due anni deve farsi decorrere dalla risposta all'interpello n. 91 del 12 aprile 2024 che integra fatto sopravvenuto con cui l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'applicabilità della riduzione forfettaria della base imponibile IRPEF, ai sensi dell'art. 19, comma
2-bis, del TUIR, atteso che solo da tale momento i militari hanno avuto evidenza dell'errore della pregressa tassazione maturando il diritto al rimborso.
Quanto alla posizione del Ricorrente_1 si deduce l'erroneità della somma riconosciuta dall'Ufficio che ha ritenuto che la riduzione forfettaria di euro 309,87 per ciascun anno dovrebbe trovare applicazione esclusivamente in relazione agli anni di servizio “effettivo”, dovendo invece essere esclusa per gli anni c.d. figurativi o convenzionali.
Si costituiva l'ufficio che eccepiva l'inammissibilità del ricorso avverso un silenzio rifiuto pur avendo emanato provvedimenti di rigetto e di accoglimento parziale;
l'illegittimità del ricorso cumulativo e , nel merito, chiedeva dichiararsi la tardività della domanda di rimborso del Nominativo_1, non sussistendo alcun fatto sopravvenuto e dichiararsi la cessazione della materia del contendere, anche parziale, con riferimento alla posizione del
Ricorrente_1.
Nelle successive memorie, i ricorrenti anche citando giurisprudenza di merito a conforto delle loro tesi, ribadivano le proprie difese, opponendosi alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, permanendo l'interesse all'accertamento giurisdizionale sia con riguardo alla verifica del diritto al rimborso, sia con riferimento all'entità della somma effettivamente dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda collettiva di rimborso IRPEF tramite delegato munito di procura speciale è pienamente legittima.
Non vi sono motivi di dubbio sull'ammissibilità del ricorso collettivo, atteso che la risoluzione di questioni sostanzialmente identiche, come nel caso di specie, giustifica la domanda collettiva e il ricorso in forma unitaria.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità, atteso che l'impugnazione è diretta avverso il silenzio rifiuto mentre l'ufficio avrebbe emanato provvedimenti di rigetto e di accoglimento parziali che ben potevano essere impugnati, atteso che detti atti sono stati notificati presso il contribuente e non presso il difensore domiciliatario, con conseguente nullità della notifica.
Passando all'esame del merito, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le indennità supplementari di buonuscita, concesse dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (AF), sono assimilabili al trattamento di fine rapporto (TFR) e, pertanto, devono essere sottoposte a tassazione separata e non integrale, come previsto dall'art. 17, comma 1, del D.P.R. 917/86(TUIR). In particolare, l'indennità di buonuscita deve essere trattata fiscalmente come il TFR, con la conseguente possibilità di applicare i criteri di abbattimento dell'imponibile previsti dall'art. 19, comma 2-bis, TUIR. L'Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto tale indirizzo giuridico con la risposta a interpello n. 91/24, confermando che l'indennità in parola deve essere trattata fiscalmente come il TFR. La pretesa fiscale di trattenere l'IRPEF su tali indennità, senza applicare le riduzioni dell'imponibile previste, si fondava su un'interpretazione errata del Ministero delle
Finanze, come confermato dalla giurisprudenza (Cass. 25396/2017; Cass. 2558/2017).
L'Amministrazione ha eccepito la tardività dell'istanza di rimborso, richiamando l'art. 38 del DPR 602/1973, che stabilisce un termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso a partire dalla data della ritenuta o del versamento. Tuttavia, tale eccezione non può trovare accoglimento. Sul punto questa Corte ritiene che non sia intervenuta alcuna decadenza, in quanto il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decadenziale non coincide con la data del pagamento delle indennità, ma si pone successivamente allorquando si rivela il carattere indebito delle ritenute.
Sul punto deve osservarsi che l'articolo 38 del D.P.R. 602/1973 va applicato unitamente all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 che prevede che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione .
Nel caso in esame, tale fatto presupposto va individuato non solo e non tanto nell'emanazione della risposta n. 91/2024 dell'Agenzia delle Entrate, ma soprattutto nell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18616 del
30 giugno 2023, che ha enunciato il principio secondo cui l'indennità erogata dal AF è da considerarsi equipollente al TFR, con conseguente applicazione della riduzione di cui all'art. 19, comma 2-bis del TUIR
Siffatta ordinanza ha costituito lo spunto decisivo per la rettifica dell'indirizzo interpretativo adottato dall'Amministrazione , sfociata nella risposta all'interpello n. 91/24. Alla stregua di tale dato fattuale , pertanto, sia che si individui il presupposto nella risposta all'interpello del 12 aprile 2024, sia che lo si collochi più correttamente nella pronuncia della Cassazione del 30 giugno 2023, la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente Nominativo_1 è in ogni caso tempestiva, poiché presentata entro due anni da entrambi gli eventi.
Infatti, elemento nodale per considerare il fatto presupposto legittimante la domanda restitutoria ai sensi dell'articolo 21 comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e, quindi, l'individuazione del termine decadenziale nei 48 mesi decorrenti dal fatto presupposto costituito dalla decisione della S.C sopra richiamata , è la considerazione che il calcolo delle ritenute fiscali sull'indennità supplementare di buonuscita era frutto di una interpretazione imposta dalla Amministrazione Finanziaria con la circolare del 1986 successivamente rivelatasi errata
E' vero che detta interpretazione è stata emendata dall'Agenzia delle Entrate con parere n. 91/24 all'esito dell'interpello presentato dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri in data 13 dicembre 2023, con il quale si rivelava che il criterio di imposizione finora adottato era errato avendo l'Agenzia chiarito che “la base imponibile dell'indennità aggiuntiva di buonuscita deve essere determinata al lordo della riduzione di euro
309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni”.
Tuttavia detta risposta si poneva in continuità con l'indirizzo espresso dalla S.C. con l'ordinanza 30 giugno
2023.
E', pertanto, dalla data di emissione del parere della Agenzia delle Entrate n. 91/24, del 12.04.2024, ed in ogni caso dalla data dell'ordinanza 30,6,2023 della S.C. che si manifesta, per il contribuente, il carattere indebito delle ritenute operate e l'ordinanza della S.C. costituisce il fatto sopravvenuto che legittima la domanda restitutoria.
In proposito deve considerarsi evidente che il termine di decadenza non può risalire all'atto del pagamento delle indennità ma deve necessariamente decorrere dal momento in cui l'indebito si è attestato in capo al contribuente.
In tal senso si è espressa, del resto, anche la giurisprudenza di legittimità precisando, in plurime sentenze, che la decorrenza del termine di decadenza non coincide con la data del pagamento allorché il fatto che quest'ultimo non sia dovuto derivi da un evento successivo, soltanto dal quale discende in modo incontrovertibile la qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione (Cfr. Cass. 7936/2024)
Per i motivi esposti il ricorso presentato da Nominativo_1 va considerato tempestivo, dovendosi applicare l'articolo 38 D.P.R. 602 773 in unione con l'articolo 21 co 2 D Lgs 546 / 1982 e, quindi, va accolto .
Quanto alla posizione del Ricorrente_1, l'Ufficio si è scrupolosamente attenuto ai fini dell'erogazione del rimborso, applicando l'art. 19 c. 2 bis del Tuir (prima parte) il quale prevede che “Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 [euro 309,87; n.d.r.] per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale”, con la conseguenza che, condivisi i conteggi effettuati nella controdeduzioni, deve ritenersi corretto l'importo del rimborso erogato al sig. Ricorrente_1 di € 2.482,57.
La natura del ricorso ed i motivi che hanno determinato la decisione inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado accoglie il ricorso limitatamente alla posizione di Nominativo_1 Nominativo_1, rigetta per il resto.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.