Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 74
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Tempestività dell'istanza di rimborso

    La Corte ritiene che il termine di decadenza non decorra dalla data del pagamento delle indennità, ma dal momento in cui si è rivelato il carattere indebito delle ritenute, individuato nella risposta all'interpello n. 91/24 o nell'Ordinanza della Cassazione n. 18616/2023. Pertanto, la domanda di rimborso è tempestiva.

  • Accolto
    Applicazione della riduzione forfettaria dell'imponibile IRPEF

    La Corte riconosce che le indennità supplementari di buonuscita sono assimilabili al trattamento di fine rapporto e devono essere sottoposte a tassazione separata, con possibilità di applicare i criteri di abbattimento dell'imponibile previsti dall'art. 19, comma 2-bis, TUIR, come confermato dalla giurisprudenza e dalla risposta a interpello n. 91/24.

  • Rigettato
    Calcolo dell'importo del rimborso

    La Corte ritiene corretto l'importo del rimborso erogato al contribuente, poiché l'Ufficio si è attenuto all'applicazione dell'art. 19, comma 2-bis, del Tuir, che prevede l'esclusione dei periodi di anzianità convenzionale dalla riduzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 74
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno
    Numero : 74
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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