Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 12/05/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 224/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Maria Tulumello - Presidente dott.ssa Renata Fermanelli - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2023 da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Giovanni Galeota del
Foro di Fermo
- appellante - contro
(C.F. e p.iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Sorrentino del
Foro di Rovereto
- appellato -
Oggetto: contratti e obbligazioni varie
In punto: riforma della sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Rovereto
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'inerzia adoperata dal creditore;
- sempre in via preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- sempre in via preliminare e pregiudiziale, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta;
- sempre in via preliminare e pregiudiziale, espungere dall'odierno fascicolo la testimonianza del rappresentante società CP_1
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. sentenza n. 292/2023, resa inter partes dal Tribunale di Rovereto, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Fabio Peloso – R.G. n. 355/2022, pubblicata il 20.10.2023, notificata il 25.10.2023, accertare e dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche per l'inerzia tenuta dal creditore e come illustrata e dedotta in sede di eccezione preliminare, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“1. In via preliminare e pregiudiziale non concedere la provvisoria esecuzione perché l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione per i motivi sopra detti.
2. Nel merito: in accoglimento delle ragioni avanzate dall'opponente, accertare e dichiarare la revoca, la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficace del decreto ingiuntivo opposto n. 68/2022 - R.G. 191/2022 notificato in data
04.03.2022, adottando ogni ed altro provvedimento conseguente alla stregua delle motivazioni poste a fondamento della domanda.
3. In via subordinata, accertarsi l'inesistenza del credito in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti. Con vittoria di spese, diritti e competenze del presente giudizio”
" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 3
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con vittoria di spese e competenze professionali. per l'Appellato:
“In via pregiudiziale:
Voglia la Corte adita dare atto e pronunciare l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 292/2023 d.d. Parte_1
20.10.2023 emessa dal Tribunale di Rovereto a conclusione del procedimento sub RG 355/2022, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
In via subordinata di merito: confermarsi la sentenza n. 292/2023 d.d.
20.10.2023 emessa dal Tribunale di Rovereto nel procedimento sub RG
355/2022 con rigetto di ogni domanda proposta dall'appellante.
In ogni caso: con vittoria di spese.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2022
[...] proponeva opposizione al decreto con cui le si ingiungeva il Parte_1 pagamento, in favore di della somma di Euro 8.910,77 oltre CP_1 accessori e spese, pretesa a titolo di corrispettivo per la fornitura di generi alimentari.
L'opponente eccepiva di non avere mai ordinato né ricevuto la merce di cui alla fattura prodotta dall'ingiungente, e deduceva che Parte_2 all'epoca suo legale rappresentante, non aveva mai sottoscritto alcun documento di trasporto o fattura accompagnatoria relativa a detta merce.
Il creditore opposto, costituitosi, confermava che la merce era stata richiesta, e che la stessa era stata ricevuta, sia pure da persona diversa dal legale rappresentante, come confermato anche dalla dichiarazione del corriere incaricato del trasporto, che produceva.
2. - Con sentenza pubblicata in data 20 ottobre 2023 il Tribunale di
Rovereto, assunta la prova testimoniale ammessa, rigettava l'opposizione, confermando il decreto opposto e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite. 4
In via preliminare, riteneva inammissibile perché tardiva – oltre che priva di fondamento - l'eccezione di incapacità del teste , Testimone_1 formulata solo nella memoria di replica.
Osservava che la fattura accompagnatoria del 14 settembre 2021 doveva essere considerata documento proveniente da un terzo, liberamente valutabile, dato che aveva allegato che la consegna della merce era CP_1 avvenuta in favore di commessi o dipendenti di Per questo Parte_1 [...] non aveva alcun onere di disconoscere la sottoscrizione ivi apposta, Pt_1 né aveva alcun onere di proporre istanza di verificazione. CP_1
Riteneva provata la sussistenza del credito di sulla scorta della CP_1 testimonianza di , che nel settembre 2021 svolgeva attività Testimone_1 di cuoco presso la manifestazione “Motor Days” di Civitanova Marche in favore di Egli aveva riferito di avere ordinato la merce di cui alla Parte_1 fattura accompagnatoria tramite tablet, essendo anche agente di , e CP_1 che la merce era stata consegnata in sua presenza;
tale ultima circostanza era confermata dall'attestazione del corriere.
Riteneva poi significativo il fatto che la fattura elettronica emessa da non era stata contestata da cosa che non trovava CP_1 Parte_1 giustificazione nell'ipotesi in cui la merce non fosse stata consegnata. E la mancata contestazione risultava oltremodo anomala, considerando che aveva effettuato un'altra consegna di merce, regolarmente pagata, CP_1 sicchè non era certo soggetto sconosciuto a Parte_1
Le dichiarazioni del precedente amministratore , per il Parte_2 quale la fattura non era stata pagata per non essere stata consegnata la merce, risultavano quindi inattendibili, tenuto anche conto del fatto che
[...] era partecipata integralmente dalla madre e dalla fidanzata dello Pt_1
Parte_2
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello Parte_1
[...]
Si è costituita chiedendone la conferma. CP_1
3.1 – Con il primo motivo l'appellante si duole del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, che doveva essere promosso dal creditore opposto. 5
Il motivo è infondato sotto un duplice profilo: sia perchè la compravendita non rientra fra le materie considerate dall'art. 5 del D.Lg. 28/2010, sicchè il previo esperimento del procedimento di mediazione non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, sia perché l'eccezione, proposta per la prima volta in questo grado di giudizio, deve ritenersi preclusa ai sensi del comma 1-bis della citata disposizione, per il quale l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
3.2 – Il secondo motivo è inammissibile, e comunque infondato.
In esso l'appellante si dilunga in considerazioni di diritto che comporterebbero, se condivise, la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 132, secondo comma c.p.c.
In realtà, come ben si comprende dall'esposizione resa al punto 2, la sentenza contiene una motivazione congrua e coerente, e l'appellante, che si limita a riproporre le argomentazioni svolte in primo grado circa la mancata consegna della merce e la mancata istanza di verificazione della firma apposta sulla fattura accompagnatoria, non si premura di individuare un solo profilo della controversia intorno al quale il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi.
Ritiene l'appellante che la motivazione sia “fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta
e sprovvista di riferimenti specifici”; ma questa critica andrebbe in realtà riferita al motivo di gravame, che pare contenere riferimenti ad un altro procedimento (“Ed infatti, la stessa, non contiene alcuna ricostruzione delle ragioni poste a base della pretesa fiscale, rispetto alle quali non vi è nemmeno un richiamo alla sentenza di primo grado”), e che risulta del tutto generico.
Il Tribunale ha dato pieno conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che la merce è stata effettivamente consegnata a (testimonianza di Parte_1
; dichiarazione del corriere;
mancata contestazione della Testimone_1 fattura 14 settembre 2021), e del perché la sottoscrizione apposta in calce alla fattura accompagnatoria non poteva essere disconosciuta, negando, di conseguenza, che avesse un onere di verificazione. E tali argomenti CP_1 non sono stati oggetto di specifica censura da parte dell'appellante, che si è 6
limitato a negare che la merce sia stata consegnata, e che la sottoscrizione apposta in calce alla fattura accompagnatoria appartenga allo Parte_2
3.3 – Con il terzo motivo l'appellante insiste nell'eccezione di incapacità a deporre del teste asserendo che essa è stata formulata sin dalla Tes_1 terza memoria ex art. 183 c.p.c.
Rileva questa Corte che, anche se così fosse, la sentenza impugnata ha richiamato il noto principio, affermato da ultimo dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9456 del 06/04/2023, per il quale “Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157
c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione”.
Nel caso di specie, quand'anche si ritenesse l'eccezione tempestivamente formulata, l'appellante né ha eccepito la nullità della testimonianza dopo l'escussione del teste, né ha riproposto tale eccezione in sede di precisazione delle conclusioni;
per il che anche l'ultimo motivo deve ritenersi infondato.
4. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Rovereto, lo rigetta,
[...] confermando la sentenza impugnata;
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condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 5.809,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 29 aprile 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Maria Tulumello