Sentenza breve 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 10/06/2025, n. 4379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4379 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 04379/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02390/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2390 del 2025, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Iacobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Benevento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Benevento, prot. n-OMISSIS- notificato a mezzo p.e.c. in pari data, di rigetto della domanda di rilascio del nulla osta per il conseguimento di un nuovo documento di guida per il ricorrente e di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.- Con il gravame in oggetto, il ricorrente ha impugnato il provvedimento n-OMISSIS-del 27/03/2025, notificato in pari data, adottato dalla resistente Prefettura, con cui l’amministrazione aveva denegato il rilascio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente richiesto dal ricorrente poiché, ai sensi dell’art. 120 del c.d.s. come novellato dalla legge n. 177/2024, in presenza di un motivo ostativo come quello di cui era gravato il ricorrente, per poter conseguire una nuova patente di guida, risultava essere imprescindibile ottenere un provvedimento di riabilitazione.
Avverso tale determinazione il ricorrente ha proposto un’unica articolata censura deducendo la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 120 del Codice della Strada, stante la manifesta ingiustizia e l’illegittimità del diniego adottato in modo vincolato, senza alcuna valutazione discrezionale e istruttoria sul caso concreto.
Si è costituita la resistente amministrazione, rappresentando l’infondatezza nel merito del proposto gravame.
All’udienza del 3 giugno 2025, fissata per la disamina della domanda cautelare, il Collegio ha rilevato ex art. 73 c.p.a. l’eventuale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dando avviso di sentenza breve.
2.- In via preliminare, rileva il Collegio che l’impugnato provvedimento è fondato sulla presenza di un ostativo nel sistema informativo del Dipartimento dei Trasporti e la Navigazione del Ministero inserito dalla Prefettura di Napoli, ai sensi del dell'art. 2 del DM 24.10.2011, e che dagli atti di causa emerge, in modo pacifico tra le parti, che l'ostativo in questione è fondato sull’applicazione di una misura di prevenzione e sorveglianza speciale di P.S. cui il ricorrente era stato sottoposto.
In ragione di quanto appena evidenziato, la sollevata questione preliminare di giurisdizione appare fondata, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avente a oggetto il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida e conseguentemente di non ammissione alla relativa prova pratica, per la mancanza dei requisiti morali ex art. 120, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, Codice della strada, dà luogo all'esercizio di un'attività del tutto vincolata, con vincolo posto nell'esclusivo interesse del privato, di talché la posizione giuridica del ricorrente va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto e la giurisdizione va declinata in favore del giudice ordinario" (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 16/01/2023, n. 354, cfr. conformi: T.A.R. Piemonte, Sez. II, 29/07/2021, n. 784, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26/02/2020, n. 140, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 22/11/2019, n. 1166, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24/05/2018, n. 645).
Al riguardo, deve osservarsi che la nota prefettizia impugnata (indicata in epigrafe) si basa espressamente sul nuovo testo dell’art. 120 comma 3 del Codice della Strada vigente (secondo capoverso, introdotto dalla recente Legge 25 novembre 2024 n. 177), applicabile all’odierna fattispecie poiché lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo non può che avvenire avendo a riferimento la situazione di fatto e di diritto che all'amministrazione si prospetta al tempo della relativa adozione (cfr. Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1369; id. 2 luglio 2020, n. 4253; id., sez. II, 17 aprile 2020, n. 2476).
Ed infatti, l’art. 120 comma 3 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.) prevede che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.”; l’art 8 della recante Legge 25 novembre 2024 n. 177 ha, ora, inserito un nuovo capoverso al predetto comma 3 dell’art. 120 del Codice della Strada (in vigore dal 10 dicembre 2024), statuente che: “In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1”.
Osserva il Collegio che il legislatore, con la soprariportata recente modifica normativa, ha - ora - espressamente previsto che i requisiti soggettivi di moralità stabiliti dal primo comma dell’art. 120 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.), necessari per poter ottenere l’abilitazione alla guida (precludendone il conseguimento, tra le altre ipotesi, a coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione personali, fatti salvi gli effetti della riabilitazione), si applicano (attualmente) a tutti coloro che intendono conseguire la patente di guida, sia che la richiedano per la prima volta, sia che sia stata loro precedentemente revocata.
Nel caso de quo, l’odierno ricorrente ha chiesto il rilascio del nulla osta per il conseguimento della nuova patente di guida (a seguito di revoca della sua patente disposta dal Prefetto sul presupposto del possesso (asserito) dei requisiti soggettivi di moralità contemplati dall’art. 120 del Codice della Strada, ritenendo dunque, non necessaria la riabilitazione penale.
La Prefettura, correttamente, in riscontro alla istanza, con l’impugnata nota, ha informato l’odierno ricorrente che, in considerazione dell’intervenuta riforma del comma 3 dell’art. 120 del Codice della Strada, ad opera della Legge n.177 del 25 novembre 2024, ai fini della valutazione della posizione dell’interessato per il rilascio del chiesto nulla osta (secondo la procedura telematizzata di cui all’art. 120 del Codice della Strada in combinato disposto con il Decreto Interministeriale del 24 ottobre 2011), sarebbe stata necessaria la non sussistenza delle situazioni preclusive di cui al comma 1 della richiamata disposizione normativa, con la conseguenza che l’interessato avrebbe dovuto ottenere comunque un provvedimento riabilitativo da parte dell’Autorità Giudiziaria per le condanne subite.
Ritiene il Collegio che allo stato, a seguito della predetta richiamata novella del 2024, resta confermata l’inesistenza di un potere discrezionale prefettizio di possibile rilascio del nulla osta di che trattasi (dopo il triennio dalla disposta revoca della patente) ex art. 120 comma 3 del Codice della Strada, in carenza della (necessaria) riabilitazione penale dell’interessato per le condanne subite, sicché, vertendosi - ora - in tema di diritti soggettivi e di potere vincolato della Pubblica Amministrazione, la giurisdizione sulla presente controversia appartiene all’A.G.O..
Pertanto, deve essere declinata la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (ex art. 11 c.p.a.), fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda azionata innanzi a questo Tribunale.
Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale.
3.- Quanto alle spese di giudizio, reputa il Collegio di poterle compensare in ragione della non agevole applicazione dei criteri di riparto nella materia de qua.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale l'odierno giudizio dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.