Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 368 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Pirari, come da procura in C.F._2
atti;
appellanti
e
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano e Controparte_1 C.F._3
Lorenzo Asara, come da procura in atti;
, (c.f. ) in persona dell'amministratore p.t. rag. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonietta Calia, come da procura in atti;
[...]
appellati
(c.f. in persona dell'amministratore unico Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano e Lorenzo Asara, come da procura in atti;
appellato e appellante incidentale
( ); Controparte_6 C.F._4
appellata contumace
All' udienza del 13 settembre 2024 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti:
25.2.2022, (a) dichiarare tenuti e condannare e per quanto di Controparte_4 Controparte_1
ragione, ciascuno per i rispettivi titoli e responsabilità, ad eseguire le opere di consolidamento del solaio e di ripristino dell'immobile di proprietà di e Parte_1 Parte_2
, così come indicate dal c.t.u. ing. ovvero comunque come determinate in corso di
[...] CP_7
causa; (b) in subordine, dichiarare tenuti e per quanto di Controparte_4 Controparte_1
ragione, ciascuno per i rispettivi titoli e responsabilità, a rimborsare a Parte_1
quanto questi avrà a spendere per eseguire le opere di consolidamento del solaio e di ripristino dell'immobile di proprietà di e , così come Parte_1 Parte_2
indicate dal c.t.u. ing. ovvero comunque come determinate in corso di causa;
(c) condannare CP_7
e al pagamento a favore di e Controparte_4 Controparte_1 Parte_1 [...]
della somma di € 1.000,00 per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione della Parte_2
condanna di cui al punto (a) che precede, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
(d) dichiarare tenuti e condannare e al pagamento a Controparte_4 Controparte_1 favore di della somma di € 92.400,00, oltre interessi e rivalutazione, Parte_1
ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, per le ragioni esposte in atti;
(e) dichiarare tenuti e al Controparte_4 Controparte_1 pagamento a favore di della somma di € 600,00 al mese, ovvero di Parte_1
quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, per le ragioni esposte in atti, fino a quando sarà ripristinato lo stato di abitabilità dell'unità immobiliare degli appellanti;
(f) condannare e rifusione delle spese di lite Controparte_4 Controparte_8
per entrambi i gradi di giudizio;
(g) confermare per il resto la sentenza impugnata”.
Nell'interesse del : Controparte_2
“In via principale: rigettare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1
avverso la sentenza di prime cure, e per l'effetto confermare in ogni sua parte, Parte_2
quantomeno relativamente alla posizione del , la sentenza n. 58/2022, Controparte_2
emessa e pubblicata dal Tribunale di Tempio Pausania in data 25.02.2022. Condannare gli appellanti alla refusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge.”.
Nell'interesse di Controparte_4
“Per quanto sopra esposto, si conclude affinché codesta Corte d'Appello, voglia: 1) Rigettare
l'appello proposto da e perché infondato in fatto Parte_1 Parte_2
ed in diritto;
2) Dichiarare tenuti , e ad CP_4 Parte_1 Parte_2
eseguire i lavori di consolidamento del solaio posto tra le rispettive proprietà, come indicati dall'ing. nell'allegato A della Ctu o secondo la modalità proposta da , CP_7 CP_4 sostenendone le spese ai sensi dell'art. 1125 c.c. 3) Assolvere da ogni domanda CP_4
risarcitoria afferente alle lesioni dei tramezzi negli immobili di proprietà degli appellanti e, per le ragioni esposte nell'appello incidentale, dalla domanda risarcitoria per l'asserito mancato utilizzo dell'immobile da parte degli stessi appellanti. 4) In accoglimento dell'appello incidentale in ordine alle spese, condannare i signori , in solido, alla rifusione integrale delle spese dei due Pt_1
gradi del giudizio”
Nell'interesse di : Controparte_1
1) Rigettare l'appello e ogni avversa domanda. 2) Condannare gli appellanti al rimborso delle spese legali.
Motivi in fatto e diritto
A seguito delle ripetute segnalazioni del dr. sulla comparsa nelle pareti e nel solaio Pt_1
del proprio appartamento, facente parte del di Olbia, di preoccupanti Controparte_2
fenomeni fessurativi, indizianti vizi strutturali del fabbricato, nonché di infiltrazioni umide provenienti dalla terrazza soprastante, il condominio sollecitava un accertamento tecnico preventivo nel contraddittorio con il dr. e i proprietari delle unità immobiliari sottostanti e soprastanti, Pt_1
per accertare: lo stato degli immobili, l'origine delle fessurazioni e delle infiltrazioni, gli interventi necessari a rimuoverne le cause e ripristinarne i danni.
L'ing. incaricato in sede di ATP, in relazione alle fessurazioni riscontrate Per_1 nell'appartamento dell'attore, arrivava alle seguenti conclusioni: “tenuto conto che la presumibile orditura dei travetti prefabbricati del solaio risulta perpendicolare alle tamponature esterne lato
Ovest e lato Est, il fenomeno fessurativo appare come conseguenza della notevole inflessione del solaio nella parte centrale tra le due travi di appoggio”. Le lesioni rilevate avevano, nella maggior parte dei casi, un andamento orizzontale imputabile ad un distacco della parete dal soffitto, per inflessione del solaio tra il 1° piano ed il piano terra. Il tecnico rilevava (pg. 13) come lo spessore del solaio del 1° piano fosse di cm 1,66 inferiore a quello prescritto dalla normativa vigente al tempo dell'edificazione. In particolare osservava come: “La ridotta rigidezza del solaio del piano primo, in presenza di un piano sottostante privo di tramezzature (che anche se non sono elementi strutturali, possono assorbire sensibili carichi da parte dell'eventuale solaio soprastante in fase di cedimento) hanno prodotto delle sensibili deformazioni, i tramezzi e le pareti perimetrali, notoriamente prive di elasticità strutturale, insistenti sopra il solaio deformato, hanno subito le classiche lesioni con quadro fessurativo registrato e fotografato durante le indagini.” Nel rispondere al 5° quesito l'ing. rilevava come al piano terra erano stati eliminati i tramezzi Per_1 di delimitazione degli uffici i quali “contribuivano, in qualche misura, a trasferire parte dei precedenti carichi al solaio del piano terra. Allorché detti tramezzi furono eliminati per creare
l'ampio negozio di è iniziato il graduale cedimento del solaio del piano primo, che Parte_3 ha prodotto le lesioni ampiamente descritte nel capitolo1 ”.
Il consulente indicava anche gli interventi di consolidamento dei solai in apposito computo metrico allegato alla relazione (sub D), completo di prospetto di ripartizione dei costi tra i condomini secondo i millesimi di proprietà.
Poiché non si addiveniva ad una soluzione stragiudiziale della controversia, con distinti atti di citazione il dr. e la sorella , proprietari delle due unità immobiliari Pt_1 Parte_2
poste al primo piano dello stabile, citavano in giudizio il condominio , CP_2 Controparte_4
(proprietaria dei locali sottostanti dove si trovava il negozio , e Parte_3 Controparte_1
, proprietarie degli appartamenti soprastanti e delle terrazze a livello dalle quali Controparte_6 provenivano le infiltrazioni, nonché l'autocarrozzeria (successivamente estromessa dal CP_9
giudizio per carenza di legittimazione passiva) per sentirli condannare:
a) all'esecuzione, ciascuno secondo la propria responsabilità, degli interventi indicati dal dr. per ovviare ai vizi strutturali delle unità immobiliari e alla Per_1
cessazione delle infiltrazioni provenienti dalle terrazze soprastanti;
b) al risarcimento dei danni per l'inagibilità dell'immobile e l'impossibilità per il dr.
di svolgere l'attività professionale di ambulatorio medico. Pt_1
Il Tribunale, istruita la causa con ulteriore ctu, così decideva:
“rigetta ogni domanda nei confronti di e di;
Controparte_6 Controparte_1
condanna ad eseguire insieme al signor i lavori di Controparte_4 Parte_1 consolidamento indicati dall'ing. nell'allegato A della ctu sostenendone le spese per CP_7
l'importo di euro 110.000,00;
dichiara tenuto e condanna il a pagare alle parti attrici l'importo di euro CP_2
20.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
dichiara compensate nella misura del 50% le spese legali tra e e tra Pt_1 CP_4
e;
Pt_1 CP_2
dichiara tenuta e condanna a rimborsare a parte attrice il restante 50% delle spese CP_4
legali che liquida in tale percentuale in euro 9.000,00 oltre rimb. forf. 15%, Iva e cpa. dichiara tenuto e condanna il a rimborsare a parte attrice il restante 50% delle CP_2
spese legali che liquida in tale percentuale in euro 9.000,00 oltre rimb. forf. 15%, Iva e cpa. dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare alla signora le spese legali che CP_6
liquida in euro 5.000,00 oltre rimb. forf. 15%, Iva e cpa;
dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare alla signora le spese legali che CP_1
liquida in euro 5.000,00 oltre rimb. forf. 15%, Iva e cpa;
pone le spese di ctu in solido a carico di tutte le parti, ad eccezione della signora e CP_6
della signora quanto alla ripartizione interna, dispone che esse sono poste per un terzo a CP_1
carico degli attori, per un terzo a carico di e per un terzo a carico del . CP_4 CP_2
Il tribunale, all'esito di minuziose e approfondite indagini tecniche, accertava che le fessurazioni manifestatesi all'interno degli appartamenti dei signori erano dovute a vizi Pt_1
strutturali del solaio del primo piano, con la conseguenza che gli interventi di consolidamento indicati dall'ing. dovevano essere sostenuti dal dr. e da in Per_1 Pt_1 Controparte_4 conformità a quanto previsto dall'art. 1125 c.c..
Il primo giudice accertava, inoltre, la presenza delle infiltrazioni e la loro provenienza dalle terrazze a livello degli appartamenti della e della ma in mancanza di CP_6 CP_1
conclusioni nei loro specifici confronti, condannava esclusivamente il al risarcimento CP_2
del danno proveniente dalle terrazze fungenti anche da copertura, quantificandolo in 20.000 euro.
Quindi, il Tribunale statuiva sulle spese di lite secondo soccombenza, compensandole per metà nei rapporti tra gli attori, e il condominio, ponendole nel restante 50 % a carico del CP_4
e di mentre condannava gli attori a rifondere le spese sostenute dalla CP_2 CP_4
e dalla . Infine, il primo giudice poneva le spese delle ctu in pari misura a CP_1 CP_6
carico degli attori, del e di CP_2 CP_4
Avverso la sentenza hanno proposto appello i signori per i seguenti motivi: Pt_1
i) per aver assolto la da ogni domanda proposta dal dr. nonostante fosse CP_1 Pt_1
comproprietaria, unitamente al dr. , del solaio tra il primo e il secondo piano, Pt_1 anch'esso interessato da difetti e vizi strutturali, e in tale qualità dovesse essere chiamata a rispondere dei costi di ripristino ai sensi dell'art. 1125 c.c.;
ii) per avere immotivatamente convertito la domanda del dr. , di esecuzione delle Pt_1
opere di consolidamento del solaio, in obbligazione pecuniaria, ponendola in misura paritaria a carico del dr. e di Pt_1 Controparte_4
iii) condannandosi i convenuti ad una penale di € 1.000 per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione della condanna sub i e ii;
iv) per aver rigettato la domanda di risarcimento del danno per l'inagibilità dell'appartamento e l'impossibilità di svolgervi l'ambulatorio medico, da commisurarsi ad € 600 mensili dal novembre 2009 all'attualità per € 92.400,00 complessivi.
Hanno resistito all'appello , e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 quest'ultima ha proposto appello incidentale: a) con riferimento alla formula “per mancanza di prova” con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dal dr.
, rispetto alla quale e il erano carenti di legittimazione, Pt_1 CP_4 CP_2
trattandosi di danni strutturali riferibili a responsabilità del costruttore, peraltro non più azionabile perché ormai prescritta;
b) per avere immotivatamente disatteso la disponibilità di ad effettuare gli interventi di consolidamento all'interno dei propri locali anche con CP_4 modalità diverse da quelle indicate dal ctu;
c) nella parte in cui il Tribunale l'aveva condannata alla rifusione del 50% delle spese di lite nonostante l'integrale soccombenza dei . Pt_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata, assegnando alle parti i termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
******
Con il primo motivo gli appellanti si dolgono dell'assoluzione di da ogni Controparte_1 domanda, sostenendo che, in quanto proprietaria dell'appartamento soprastante, anch'esso interessato da vizi strutturali del solaio, come accertato in sede di ATP dall'ing. doveva Per_1 essere chiamata all'esecuzione delle opere di consolidamento unitamente agli stessi appellanti.
Inoltre, in qualità di proprietaria della terrazza a livello sovrastante l'appartamento del dr. , Pt_1
dalla quale provenivano le lamentate infiltrazioni, doveva essere condannata ex artt. 1126 c.c. all'esecuzione delle opere indicate dal ctu e al risarcimento del danno.
Le suesposte censure sono infondate per i motivi di seguito indicati.
Lo è certamente quella sul consolidamento del solaio tra il primo e il secondo piano per ovviare ai vizi strutturali che, per quanto verificati dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo per ragioni di completezza a affidabilità delle indagini, non hanno costituito oggetto della domanda risarcitoria del dr. , inequivocabilmente rivolta al condominio e a in qualità Pt_1 Controparte_4
di proprietaria del locale sottostante.
I vizi strutturali rilevati nell'appartamento del dr. erano infatti legati al Pt_1
sottodimensionamento del solaio tra il suo appartamento e il piano sottostante, di proprietà di peraltro manifestatisi in concomitanza ai lavori di ristrutturazione compiuti nei Controparte_4
locali sottostanti dalla società convenuta, che aveva eliminato numerosi tramezzi per realizzare l'ampio negozio . Non anche con riferimento al solaio del secondo e del terzo Parte_3 piano, tra la proprietà e la proprietà anch'esso verificato per ragioni di Pt_1 CP_1 completezza dall'ing. nel corso delle indagini, ma al solo al fine di avvalorare l'origine Per_1
costruttiva e strutturale dei vizi, riguardanti non a caso tutti i solai dello stabile, per quanto non oggetto delle domande proposte dagli attori in giudizio (peraltro nell'errata convinzione che fossero ascrivibili a responsabilità del ). CP_2 Si legge, infatti, nelle conclusioni dell'atto introduttivo proposto da Parte_2
(confermate in sede di memoria ex art. 183 m. 1 c.p.c.):
“Accertate le responsabilità, condannare il , corrente in Olbia nel Viale Controparte_2
Aldo Moro n. 321, in persona dell'Amministratore pro tempore, ad eliminare le cause dei danni accertati dall'ATP, ad effettuare con urgenza i lavori di consolidamento dello stabile CP_10
e, segnatamente, tutti i lavori necessari per il ripristino in stato ottimale dell'unità immobiliare di
, come indicati nella CTU dell'ing. e come meglio saranno identificati Parte_2 Per_1
e quantificati in corso di causa”
Nell'espositiva dell'atto di citazione il dr. distingueva in appositi paragrafi, Pt_1
rispettivamente A e B, i danni strutturali (A), manifestatisi sulla pavimentazione, sui muri perimetrali, sui placcaggi e i sanitari, sulle porte, palesemente riconducibili alle carenze strutturali del solaio tra il proprio piano e quello sottostante, dalle infiltrazioni e danni conseguenti, provenienti invece dall'appartamento soprastante della ST (B). Dunque, la domanda proposta nei confronti di quest'ultima era chiaramente riferita alle infiltrazioni meteoriche provenienti dalla terrazza soprastante e non alle carenze strutturali del solaio.
Tant'è che coerentemente con tale espositiva, il dr. , pur all'esito dell'ATP che aveva Pt_1 evidenziato il sottodimensionamento dei solai dell'intero fabbricato, concludeva per l'esecuzione delle opere esclusivamente nei confronti del , nell'errata convinzione che fosse anche il CP_2
soggetto passivamente legittimato, e nei confronti della per i soli danni da infiltrazioni, CP_1 senza alcun riferimento all'esecuzione di interventi di consolidamento anche del solaio tra il primo e il secondo piano.
Anche nella comparsa di costituzione di nuovo procuratore del dr. in data 9 gennaio 2013, Pt_1
contenente ricorso ex art. 688 c.p.c. per denunzia di danno temuto, nel riassumere i fatti pregressi, si fa espressamente riferimento alle molteplici denunce di pericolo rappresentate dal dr. per Pt_1
l'avvenuta flessione del proprio pavimento che facevano temere un crollo dello stesso, tanto che aveva dovuto eliminare i mobili dalla sua casa e spostarsi nell'appartamento contiguo della sorella, con chiaro riferimento al rischio di cedimento del proprio pavimento (che il tiene Pt_1
da anni completamente privo di mobili per evitare che il peso degli stessi possa determinarne il crollo) e non del solaio soprastante, in comune con la sig. additato dal dr. solo CP_1 Pt_1
per la provenienza delle infiltrazioni meteoriche.
Per tale ragione il tribunale correttamente si è limitato a disporre il consolidamento del solaio tra l'appartamento dei signori e la sottostante proprietà non anche di quello tra il Pt_1 CP_4
primo e il secondo piano. Ciò non esclude, peraltro, che il dr. e la così come i restanti condomini dello Pt_1 CP_1
stabile, una volta scoperti i vizi costruttivi di tutti i solai del fabbricato , provvedano CP_2 spontaneamente al loro consolidamento secondo i criteri dell'art. 1125 c.c., correttamente richiamati dal Tribunale anche per dirimere la controversia tra i signori e Pt_1 Controparte_4
In ogni caso fuori dal presente giudizio, nel quale i fratelli hanno concluso sulla domanda Pt_1
di consolidamento del solaio tra il piano terra e il primo piano esclusivamente nei confronti del condominio, non anche nei confronti della e della . CP_1 CP_6
Parimenti infondata, se non addirittura inammissibile per carenza d'interesse, è l'ulteriore doglianza, peraltro solo accennata dal dr. nell'atto d'appello e totalmente tralasciata negli Pt_1 scritti conclusionali, sull'omessa condanna della in qualità di proprietaria della terrazza CP_1 soprastante l'unità immobiliare dell'appellante, all'eliminazione delle infiltrazioni e al risarcimento dei danni conseguenti, con sopportazione dei relativi costi unitamente al condominio, in misura rispettivamente di 1/3 e 2/3, secondo il criterio indicato dall'art. 1126 c.c.
Seppure con diversa motivazione, va confermato anche in questa sede il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal dr. nei confronti della Non per l'omesso richiamo Pt_1 CP_1 all'allegato “B” della relazione PI (che tali danni quantifica), come erroneamente ritenuto dal tribunale. La consulenza tecnica è infatti strumento di ausilio per il giudice, con una funzione puramente descrittiva/valutativa dei danni e della loro più probabile ricostruzione causale. Ne consegue che il giudice ha il dovere di decidere il merito delle domande proposte dalle parti esaminando tutti gli atti processuali compiuti, compresa la ctu e relativi allegati, senza che vi sia alcun onere d'indicazione o allegazione delle parti. Ciò posto sull'utilizzabilità di tutti gli accertamenti tecnici compiuti, la domanda risarcitoria nei confronti della era in ogni caso CP_1 infondata, poiché già nell'accertamento compiuto dall'ing. nel febbraio 2015 il fenomeno Per_1
infiltrativo era cessato, le tracce delle infiltrazioni venivano descritte come “datate nel tempo e non più attive a seguito degli interventi effettuati nel piano secondo”. Il fenomeno era dunque cessato nel corso del giudizio, mentre l'appellante non ha interesse al risarcimento dei danni, che il
Tribunale gli ha riconosciuto, peraltro in una somma notevolmente superiore a quella liquidata dal ctu (€ 20.000 in luogo d € 7.740,97 indicata nell'allegato B alla relazione , ponendola a CP_7
carico del . CP_2
Viceversa, è fondato il motivo sub ii), al quale si è peraltro associata anche con il Controparte_4 quale è contestata l'immotivata conversione di un'obbligazione di facere - ossia l'esecuzione degli interventi di consolidamento indicati dall'ing. - in un'obbligazione pecuniaria. In Per_1
accoglimento della specifica ragione di doglianza e Parte_1 Controparte_4 devono essere pertanto condannati all'esecuzione delle opere di consolidamento indicate nell'allegato A della relazione dell'ing. senza limitazioni di valore, ma nel rispetto delle CP_7 quantità e qualità degli interventi indicati nell'apposito computo metrico, con ripartizione dei costi in pari misura secondo il criterio dell'art. 1125 c.c..
Si duole, poi, il dr. , con il motivo sub iv), del mancato riconoscimento in suo favore dei Pt_1 danni da inagibilità dell'appartamento e impossibilità di svolgervi l'attività professionale di ambulatorio medico.
Anche tale pretesa è stata giustamente respinta dal Tribunale.
Non solo non consta che il dr. abbia abbandonato l'immobile, che peraltro negli Pt_1 accertamenti tecnici è risultato di fatto unito a quello della sorella, dove l'appellante continua a risiedere, mentre la pratica avviata in Comune per ottenere la revoca dell'agibilità non risulta essere stata mai completata. In ogni caso, l'appellante non può dolersi di un danno di cui lui stesso è il principale responsabile. Dopo aver segnalato al condominio la presenza all'interno del suo appartamento di crepe e, in genere, di segni di cedimento del solaio, e aver appreso in sede di atp l'esistenza di difetti costruttivi, anziché attivarsi come dovuto, essendo lui stesso corresponsabile ex art. 1125 c.c. unitamente a proprietaria dell'unità immobiliare sottostante, ha Controparte_4 procrastinato qualsiasi intervento all'interno della sua abitazione nell'errata convinzione di poter trasferire su altri soggetti – il condominio, le proprietarie degli appartamenti Controparte_4
soprastanti – una responsabilità che è invece sua al 50 %. Ancora oggi, dopo oltre quindici anni dalle prime segnalazioni, non sembra che il dr. abbia eseguito alcun intervento di Pt_1 consolidamento del solaio, continuando ad invocare erroneamente l'altrui responsabilità. In altre parole, l'appellante non può dolersi di un danno da inagibilità dell'immobile neppure nei confronti di che, per quanto corresponsabile ex art. 1125 c.c., sin dai primi accertamenti Controparte_4
tecnici ha offerto di rinforzare il solaio posizionando dei plinti esclusivamente all'interno del proprio immobile, offrendo di sacrificare spazi del proprio locale al fine di evitare dispendiosi interventi strutturali sul solaio comune. Proposta non accettata dal dr. , che per tali ragioni Pt_1
è divenuto l'esclusivo responsabile della protrazione dell'inagibilità del suo immobile.
Inoltre, con riferimento alla chiusura dell'ambulatorio, non è contestato che l'appellante si sia cancellato dall'ordine dei medici nel 2004, mentre è contrario a qualsiasi principio di buon senso che un avviato professionista smetta di esercitare la professione perché i locali dell'ambulatorio sono divenuti inagibili, quando potrebbe con facilità trasferire l'attività in un altro immobile e rivalersi sul responsabile dei relativi costi.
Se non l'ha fatto e si è cancellato dall'ordine dei medici, è evidente che lo ha fatto per ragioni diverse dalle condizioni dell'immobile. La cosa certa è che l'eventuale mancato guadagno dovuto all'interruzione dell'attività professionale è da ricondurre causalmente a scelte personali e non alle condizioni dell'appartamento oggetto di causa, come correttamente valutato dal Tribunale con statuizione che si conferma interamente anche in questa sede.
Infine, poiché non c'è alcun intervento di consolidamento del solaio del quale non siano corresponsabili gli stessi appellanti e la cui esecuzione non dipenda dallo stesso dr , non Pt_1 può trovare accoglimento neppure l'ulteriore domanda proposta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
A parte la carenza d'interesse di ad una particolare formula di rigetto delle domande Controparte_4
attoree, non miglior sorte merita l'ulteriore motivo di appello incidentale, con il quale la società convenuta si è doluta della propria condanna al 50 % delle spese di lite. Statuizione che, unitamente alla ripartizione in tre quote (tra gli attori, il e dei costi delle ctu, è CP_2 Controparte_4
rispettosa del criterio della soccombenza, visto che è corresponsabile unitamente al Controparte_4
dr. ex art. 1125 c.c. dei vizi strutturali del solaio comune. Pt_1
Le spese di lite del presente giudizio sono dunque compensate nei rapporti con in Controparte_4
ragione della reciproca soccombenza, mentre sono poste a carico degli appellanti le spese sostenute dalle restanti parti appellate.
PQM
La Corte, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza n. 641/2012 del Tribunale di Tempio Pausania del 25.2.2022, che si conferma nella restante parte:
1) condanna e in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_11
all'esecuzione delle opere di consolidamento del solaio comune indicate nell'allegato A della relazione dell'ing. senza limitazioni di valore, nel rispetto delle quantità e qualità degli CP_7 interventi indicati nell'apposito computo metrico, con ripartizione dei costi in pari misura;
2) compensa le spese di lite nei rapporti tra gli appellanti e mentre condanna gli Controparte_11
appellanti in solido a rifondere in favore di e le spese del Controparte_1 Controparte_2
presente giudizio, che liquida (nei valori medi del relativo scaglione, minimi per la fase trattazione/istruttoria) in € 10.313,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte appellata.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 20/12/2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Cristina Fois dr.ssa Cinzia Caleffi