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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/10/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. dott. UI ED Presidente est
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al ruolo 925/2024 promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Francia C.F._2
- RICORRENTE IN REVOCAZIONE - contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ,
[...] C.F._4 Parte_3
(C.F. in proprio e quale unico erede della defunta CodiceFiscale_5 madre (C.F. ), tutti Parte_4 CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Duca
- RESISTENTI IN REVOCAZIONE – nonchè
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._7 CP_4
), (C.F. C.F._8 CP_5 C.F._9
(C.F. Controparte_6 C.F._10
- RESISTENTI CONTUMACI -
1 OGGETTO: revocazione ex art.395, comma 1, n.4, c.p.c. della sentenza n.335/2024 emessa il 22/02/2024 dalla Corte d'Appello di Ancona
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti in revocazione:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via principale: revocare la sentenza n.
335/2024 depositata il 27/02/2024 non notificata della Corte di appello di
Ancona, Seconda Sezione Civile, riunita nelle persone dei magistrati Dott.
UI ED, Dott.ssa Maria Ida Ercoli e Dott.ssa Anna Bora, e quindi decidere il merito della causa ai sensi dell'art. 402, primo comma, c.p.c., e così accogliere il primo motivo di appello e per l'effetto respingere la domanda delle parti attrici in primo grado perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari di lite del presente giudizio di revocazione nonché del primo e del secondo grado e conseguente condanna degli appellati in secondo grado e attori in primo grado a restituire agli odierni impugnanti in revocazione l'importo pagato a titolo di spese legali nella misura di 13.995,20 euro oltre alle spese di registrazione della sentenza di primo grado pari a 208,75 euro, il tutto per complessivi
14.204,00 euro, e a ripristinare, a cura e spese degli appellati, o in via alternativa a cura dei signori e e a spese Parte_1 Parte_2 di parte avversaria, l'opera divisoria realizzata nelle more del giudizio di gravame, come anche a restituire ai signori e Parte_1 [...] la copia delle relative chiavi medio tempore consegnate ai Pt_2 condomini;
In via subordinata riconvenzionale: per la non creduta ipotesi in cui, nonostante l'accoglimento della domanda di revocazione, ugualmente la Corte di appello di Ancona, pur confermando la revoca della sentenza per il dedotto errore di fatto, tuttavia ritenesse con altra motivazione di respingere ugualmente quel primo motivo di appello travolto dalla supposizione di un fatto la cui verità era ed è incontrastabilmente esclusa, per mero scrupolo difensivo si ripropone il secondo ed ultimo motivo di appello, in accoglimento del quale si chiede che la Corte di appello voglia
2 accertare e dichiarare nei confronti dei condomini … che gli appellanti ed ora impugnanti per revocazione e hanno Parte_1 Parte_2 avuto il possesso pacifico, continuo e non interrotto della porzione di terrazzo della superficie di mt. 1 x 1,50, definito dalle parti avversarie come
“ballatoio/pianerottolo ”, per oltre venti anni, e pertanto Parte_5 dichiarare che i signori e anno usucapito Parte_1 Parte_2
i diritti corrispondenti alla proprietà del delle Parte_6 dimensioni di 1,00 mt per 1,50 mt circa, prospiciente l'ingresso dell'appartamento posto al primo piano dello stabile sito in Montemarciano
Via Po n. 36 di proprietà di e identificato Parte_1 Parte_2 al Catasto Fabbricati del Comune di Montemarciano al Foglio 1, Part. 292,
Sub. 3, Cat. A/3, Classe 3, Sup. 54 mq, con ogni consequenziale pronuncia, anche quanto all'ordine di trascrizione della sentenza presso la
Conservatoria dei Servizi Immobiliari di Ancona, con conseguente rigetto della domanda delle parti attrici in primo grado, e con condanna degli appellati in secondo grado e attori in primo grado a restituire agli odierni impugnanti in revocazione l'importo pagato a titolo di spese legali nella misura di 13.995,20 euro oltre alle spese di registrazione della sentenza di primo grado pari a 208,75 euro, il tutto per complessivi 14.204,00 euro, e
a ripristinare, a cura e spese degli appellati, o in via alternativa a cura dei signori e e a spese di parte avversaria, Parte_1 Parte_2
l'opera divisoria realizzata nelle more del giudizio di gravame, come anche
a restituire ai signori e la copia delle Parte_1 Parte_2 relative chiavi medio tempore consegnate ai condomini”;
Per i resistenti in revocatoria:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti PRELIMINARMENTE E PREGIUDIZIALMENTE dichiarare
l'inammissibilità della domanda proposta dai Sigg.ri e Parte_1
di revocazione della sentenza n.335/2024 della Corte d'Appello Parte_2 di Ancona, emessa il 22/02/2024, pubblicata il 27/02/2024 e mai notificata, per insussistenza del motivo ex art. 395 n.4 c.p.c. e/o comunque perché infondata e/o per difetto di interesse all'impugnazione e/o con qualsiasi altra
3 statuizione, con condanna degli stessi a rifondere in favore dei Sigg.ri
, e le spese CP_1 Controparte_2 Parte_3 ed onorari di lite anche del presente giudizio di revocazione;
IN
SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse ammissibile la domanda di revocazione avversaria, si chiede di: In via preliminare: 1) dichiarare l'inammissibilità delle nuove tesi difensive introdotte per la prima volta dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 con l'atto di citazione in appello del 14/06/2022 e riproposte nell'atto di citazione pe revocazione del 24/09/2024 con riguardo al primo motivo di censura - mancanza di espresso riferimento ai terrazzi nei rogiti -; 2) dichiarare l'inammissibilità delle difese, circostanze, domande nuove e/o diverse tardivamente dedotte dai Sigg.ri e Parte_1 Pt_2 sia nel giudizio di primo grado, come già tempestivamente eccepito da
[...] questa difesa, sia nel giudizio d'appello n.621/2022 R.G. sia nel presente giudizio in revocazione, dalle quali gli stessi dovranno essere dichiarati decaduti e su cui si dichiara di non accettare il contraddittorio, inclusi i fatti sui quali si è già formato il giudicato esterno in forza della sentenza
n.74/2008 del Tribunale Civile di Ancona e della sentenza n.968 del
30/09/2003 del Tribunale Penale di Ancona. Nel merito: respingere la domanda di revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. della sentenza n.335/2024 della Corte d'Appello di Ancona impugnata, avanzata dai Sigg.ri Parte_1
e perché infondata in fatto e diritto, non provata e/o
[...] Parte_2 con qualsiasi altra statuizione e confermare integralmente la sentenza
n.335/2024 della Corte d'Appello di Ancona, emessa il 22/02/2024, pubblicata il 27/02/2024 e mai notificata. In ogni caso, con vittoria di spese
e competenze di lite anche del presente giudizio.” In via istruttoria: … Si chiede l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio relativi al procedimento CP_7 possessorio n 1449/2000 RGB del Tribunale di Ancona ed alla causa petitoria n. 892/2001 R.G. del Tribunale di Ancona, già acquisiti su ordine del Giudice Dott. Vizzari durante l'istruttoria espletata in primo grado e successivamente anche nel fascicolo d'ufficio cartaceo del giudizio d'appello
n.621/2022 RG della Corte d'Appello di Ancona;
- si opus, si insiste
4 nell'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie articolate in primo grado dagli attori (odierni appellati) ed in particolare: 1) nel sentire il teste Dott.
Ing. sul capitolo 5 della seconda memoria ex art. 183 cpc di Testimone_1 parte attrice del 25/07/2019 e 2) nel disporre la CTU tecnica sulle circostanze indicate dagli attori nella predetta memoria istruttoria ex art.
183 c.p.c. n.2 del 25/07/2019. Salvo aggiungere e modificare. Salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e ragione di legge anche di carattere istruttorio”;
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n.225/22 depositata il 16.2.2022 Tribunale di Ancona dichiarava che la porzione esterna del pianerottolo/ballatoio posto al primo piano, delle dimensioni di mt 1,00 x 1,50 circa, prospiciente l'ingresso all'appartamento dei signori distinto al N.C.E.U. di Parte_7 detto Comune al fg. 1, particella 292, sub 3 costituiva parte comune dell'edificio condominiale e per l'effetto ordinava ai medesimi signori e l'immediata restituzione di detta porzione, nonché la Parte_1 Pt_2 realizzazione, a loro cura e spese, di una separazione fisica in corrispondenza della linea di confine fra il balcone di loro proprietà esclusiva e la porzione del pianerottolo . Rigettava la domanda Parte_5 riconvenzionale di usucapione spiegata dai convenuti.
Avverso detta sentenza proponevano appello i signori e Parte_1 Pt_2 censurando l'accertamento della natura condominiale del bene e la reiezione della domanda riconvenzionale di usucapione, nonché il capo relativo alla regolazione delle spese di lite.
La sentenza di appello accoglieva l' impugnazione limitatamente al capo sulle spese, riducendo le spese liquidate nel giudizio di primo grado, confermando nel resto la pronuncia gravata.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...] impugnano per revocazione, ai sensi dell'art.395, comma 1, n.4, Pt_2
c.p.c., la sentenza di questa Corte n.335/2024 depositata il 27/02/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5
Deve anzitutto dichiararsi la contumacia dei signori Controparte_3 CP_8
e .
[...] CP_9 Controparte_6
Deve preliminarmente disattendersi l'istanza di revoca del provvedimento del 16.10.2024 con cui è stato nominato giudice istruttore della presente controversia il dott. UI ED, sul rilievo che lo stesso era stato
Presidente relatore ed estensore della sentenza impugnata per revocazione;
deve del pari dichiararsi la manifesta infondatezza della connessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 cpc, sempre sollevata dai ricorrenti, nella parte in cui non prevede che del collegio che decide sulla revocazione non può far parte lo stesso magistrato che ha emesso la sentenza impugnata.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo della S.C., pienamente condiviso dal collegio, nell'ordinamento processuale vigente, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 395 n. 6 (dolo del giudice), non sussiste per i magistrati che hanno pronunciato la sentenza impugnata per revocazione alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione(Cass. 23498 del 2017; Cass. n. 8180 del 2009 e Cass. n.19498 del 2006; in tal senso anche Cons. . plen. sentt. 24 gennaio CP_10
2014, nn. 4 e 5).
Se infatti è vero che il principio di imparzialità e terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo,
d'altro canto tale principio deve trovare tuttavia attuazione in base alle peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimento (Corte Cost. 15/10/1999
n. 387).
L'errore di giudizio non costituisce infatti presupposto dell'azione revocatoria e tale assunto trova giustificazione nella valutazione che il distorto utilizzo di tale rimedio straordinario potrebbe dare luogo ad un inammissibile ulteriore grado di giudizio di merito, non previsto e non ammesso dall'ordinamento.
Pertanto, salva l'ipotesi di dolo del giudice, l'incompatibilità in esame non sussiste, in quanto tale impugnazione straordinaria risulta fondata non già
6 su un errore valutativo, ma su un errore materiale o una svista del giudice, che, come tale, ben può essere riparato dal medesimo giudice
(monocratico) o collegio giudicante.
Il disposto dell'art. 398 appare dunque pienamente conforme a costituzione e segnatamente agli artt. 2,3 e 24 Cost.
Ciò posto, i ricorrenti in revocazione deducono, ai sensi dell'art. 395 n.4) cpc, che la pronuncia impugnata è fondata su un errore di fatto, in quanto essa fa riferimento ad una scala “esterna” del fabbricato , Parte_5 laddove in realtà nell'immobile non vi è alcuna scala esterna, ma solo una scala “interna” che approda ad un pianerottolo dove si trova l' uscio dei signori e CP_1 CP_2
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, i signori e CP_1 CP_2 intenderebbero attrarre a spazio condominiale una porzione del terrazzo che cinge la proprietà esclusiva dei ricorrenti medesimi;
tale porzione, non configurerebbe un pianerottolo, bensì un balcone, di loro proprietà esclusiva, che non rientra nella nozione di bene condominiale comune.
Il motivo è destituito di fondamento.
Deve infatti senz'altro rilevarsi il difetto di decisività del dedotto errore materiale.
La diversa qualificazione della scala, come esterna o interna, appare irrilevante ai fini della natura della porzione di fabbricato in oggetto, adiacente alla scala.
La presunzione di condominialità, richiamata dalla Corte d'appello a sostegno della pronuncia, riguarda infatti sia le scale esterne che (a fortiori) quelle interne : “negli edifici in condominio le scale con i relativi pianerottoli, costituiscono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato e rientrano pertanto tra le parti comuni di questo che in assenza di titolo contrario devono presumersi comuni nella loro interezza ed anche se poste concretamente al servizio soltanto di talune delle porzioni dello stabile, a tutti i partecipanti della collettività condominiale in virtù del dettato dell'art. 1117,, n.1, c.c.(Cass. n.36141 del 12.12.2022).
7 La Corte ha inoltre affermato che ”dallo stesso titolo di acquisto dell'appartamento in capo agli appellanti (rogito per notar ) come Per_1 pure da quello dei condomini e risulta che la porzione di CP_1 CP_2 pianerottolo per cui è causa ha natura condominiale”.
La sentenza impugnata afferma altresì che : “Nell'atto di compravendita degli appellanti, integrato dalla planimetria allegata e sottoscritta dalle parti ai fini dell'individuazione dell'oggetto del negozio, in particolare, l'area in oggetto, sulla base della chiara rappresentazione grafica, risulta esclusa dalla proprietà esclusiva, rientrando nelle parti comuni dell'edificio.”
La qualificazione della porzione in oggetto come integrante un unico corpo con il piano in cui terminano le scale risulta fondata sull'esame della documentazione fotografica in atti, ed in particolare dall' allegato n.11 alla ctu, che indica graficamente l'ingresso degli appartamenti, senza evidenziare alcun confine tra il vano scale ed il balcone che circonda l'intero fabbricato.
La natura condominiale della porzione in oggetto trova dunque fondamento, come già ritenuto dal primo giudice, sull'esame del titolo di acquisto e sulla conseguente qualificazione dell'area non già come porzione della proprietà esclusiva ma come parte comune dell'edificio.
Vengono inoltre specificamente richiamate le risultanze dell'espletata ctu.
La sentenza di questa Corte impugnata per revocazione ha rilevato che sia nella planimetria allegata all'atto di compravendita dei signori che in quella allegata all'atto concluso dai signori Parte_7 si evidenzia il carattere condominiale e la proprietà non Persona_2 esclusiva della porzione di area in questione, atteso che detto spazio è
“diversamente rappresentato graficamente (con “la linea a tratteggio”) rispetto alla proprietà esclusiva, in ambedue le planimetrie sottoscritte, facenti parte integrante dei rogiti di vendita.
La ratio della sentenza impugnata risulta altresì espressa in un altro passo della motivazione (pag.7), laddove si dà atto che …” anche l'elemento costituito dal diverso spessore del parapetto è indicativo in ordine alla
8 individuazione della linea di demarcazione tra parti comuni ed area di proprietà esclusiva degli appellanti.”
Va dunque confermata la carenza di decisività del dedotto errore materiale, dovendo escludersi il nesso causale tra detto supposto errore e decisione, tale da determinare una decisione diversa.
Il rigetto del primo motivo assorbe l'esame della seconda censura, che consiste nella riproposizione del secondo motivo di appello.
In conclusione, l'impugnazione ex art.395, comma 1, n.4, c.p.c. va rigettata, posto che in tema di revocazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non può concernere l'attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa e dev' essere essenziale e decisivo (Ss.Uu.
20013 del 2024), caratteri che difettano nella fattispecie in esame.
Le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione ex art.395, comma 1, n.4, c.p.c., proposta da e per Parte_1 Parte_2 la revocazione della sentenza n.355/2024, pubblicata il 27 febbraio 2024 della Corte di Appello di Ancona nei confronti di CP_1 [...]
(in proprio e in qualità di erede Controparte_2 Parte_3 di , e Parte_4 Controparte_3 CP_8 CP_5 [...]
e nella contumacia di CP_6 Controparte_3 CP_8 CP_5
e , così dispone: Controparte_6
Dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.
Condanna e alla refusione delle spese di Parte_1 Parte_2 lite in favore dei resistenti costituiti CP_1 Controparte_2
9 e che determina in euro 4.200,00, di cui CP_2 Parte_3
200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Da atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'impugnazione , a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, lì 10 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. UI ED
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. dott. UI ED Presidente est
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al ruolo 925/2024 promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Francia C.F._2
- RICORRENTE IN REVOCAZIONE - contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ,
[...] C.F._4 Parte_3
(C.F. in proprio e quale unico erede della defunta CodiceFiscale_5 madre (C.F. ), tutti Parte_4 CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Duca
- RESISTENTI IN REVOCAZIONE – nonchè
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._7 CP_4
), (C.F. C.F._8 CP_5 C.F._9
(C.F. Controparte_6 C.F._10
- RESISTENTI CONTUMACI -
1 OGGETTO: revocazione ex art.395, comma 1, n.4, c.p.c. della sentenza n.335/2024 emessa il 22/02/2024 dalla Corte d'Appello di Ancona
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti in revocazione:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via principale: revocare la sentenza n.
335/2024 depositata il 27/02/2024 non notificata della Corte di appello di
Ancona, Seconda Sezione Civile, riunita nelle persone dei magistrati Dott.
UI ED, Dott.ssa Maria Ida Ercoli e Dott.ssa Anna Bora, e quindi decidere il merito della causa ai sensi dell'art. 402, primo comma, c.p.c., e così accogliere il primo motivo di appello e per l'effetto respingere la domanda delle parti attrici in primo grado perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari di lite del presente giudizio di revocazione nonché del primo e del secondo grado e conseguente condanna degli appellati in secondo grado e attori in primo grado a restituire agli odierni impugnanti in revocazione l'importo pagato a titolo di spese legali nella misura di 13.995,20 euro oltre alle spese di registrazione della sentenza di primo grado pari a 208,75 euro, il tutto per complessivi
14.204,00 euro, e a ripristinare, a cura e spese degli appellati, o in via alternativa a cura dei signori e e a spese Parte_1 Parte_2 di parte avversaria, l'opera divisoria realizzata nelle more del giudizio di gravame, come anche a restituire ai signori e Parte_1 [...] la copia delle relative chiavi medio tempore consegnate ai Pt_2 condomini;
In via subordinata riconvenzionale: per la non creduta ipotesi in cui, nonostante l'accoglimento della domanda di revocazione, ugualmente la Corte di appello di Ancona, pur confermando la revoca della sentenza per il dedotto errore di fatto, tuttavia ritenesse con altra motivazione di respingere ugualmente quel primo motivo di appello travolto dalla supposizione di un fatto la cui verità era ed è incontrastabilmente esclusa, per mero scrupolo difensivo si ripropone il secondo ed ultimo motivo di appello, in accoglimento del quale si chiede che la Corte di appello voglia
2 accertare e dichiarare nei confronti dei condomini … che gli appellanti ed ora impugnanti per revocazione e hanno Parte_1 Parte_2 avuto il possesso pacifico, continuo e non interrotto della porzione di terrazzo della superficie di mt. 1 x 1,50, definito dalle parti avversarie come
“ballatoio/pianerottolo ”, per oltre venti anni, e pertanto Parte_5 dichiarare che i signori e anno usucapito Parte_1 Parte_2
i diritti corrispondenti alla proprietà del delle Parte_6 dimensioni di 1,00 mt per 1,50 mt circa, prospiciente l'ingresso dell'appartamento posto al primo piano dello stabile sito in Montemarciano
Via Po n. 36 di proprietà di e identificato Parte_1 Parte_2 al Catasto Fabbricati del Comune di Montemarciano al Foglio 1, Part. 292,
Sub. 3, Cat. A/3, Classe 3, Sup. 54 mq, con ogni consequenziale pronuncia, anche quanto all'ordine di trascrizione della sentenza presso la
Conservatoria dei Servizi Immobiliari di Ancona, con conseguente rigetto della domanda delle parti attrici in primo grado, e con condanna degli appellati in secondo grado e attori in primo grado a restituire agli odierni impugnanti in revocazione l'importo pagato a titolo di spese legali nella misura di 13.995,20 euro oltre alle spese di registrazione della sentenza di primo grado pari a 208,75 euro, il tutto per complessivi 14.204,00 euro, e
a ripristinare, a cura e spese degli appellati, o in via alternativa a cura dei signori e e a spese di parte avversaria, Parte_1 Parte_2
l'opera divisoria realizzata nelle more del giudizio di gravame, come anche
a restituire ai signori e la copia delle Parte_1 Parte_2 relative chiavi medio tempore consegnate ai condomini”;
Per i resistenti in revocatoria:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti PRELIMINARMENTE E PREGIUDIZIALMENTE dichiarare
l'inammissibilità della domanda proposta dai Sigg.ri e Parte_1
di revocazione della sentenza n.335/2024 della Corte d'Appello Parte_2 di Ancona, emessa il 22/02/2024, pubblicata il 27/02/2024 e mai notificata, per insussistenza del motivo ex art. 395 n.4 c.p.c. e/o comunque perché infondata e/o per difetto di interesse all'impugnazione e/o con qualsiasi altra
3 statuizione, con condanna degli stessi a rifondere in favore dei Sigg.ri
, e le spese CP_1 Controparte_2 Parte_3 ed onorari di lite anche del presente giudizio di revocazione;
IN
SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse ammissibile la domanda di revocazione avversaria, si chiede di: In via preliminare: 1) dichiarare l'inammissibilità delle nuove tesi difensive introdotte per la prima volta dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 con l'atto di citazione in appello del 14/06/2022 e riproposte nell'atto di citazione pe revocazione del 24/09/2024 con riguardo al primo motivo di censura - mancanza di espresso riferimento ai terrazzi nei rogiti -; 2) dichiarare l'inammissibilità delle difese, circostanze, domande nuove e/o diverse tardivamente dedotte dai Sigg.ri e Parte_1 Pt_2 sia nel giudizio di primo grado, come già tempestivamente eccepito da
[...] questa difesa, sia nel giudizio d'appello n.621/2022 R.G. sia nel presente giudizio in revocazione, dalle quali gli stessi dovranno essere dichiarati decaduti e su cui si dichiara di non accettare il contraddittorio, inclusi i fatti sui quali si è già formato il giudicato esterno in forza della sentenza
n.74/2008 del Tribunale Civile di Ancona e della sentenza n.968 del
30/09/2003 del Tribunale Penale di Ancona. Nel merito: respingere la domanda di revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. della sentenza n.335/2024 della Corte d'Appello di Ancona impugnata, avanzata dai Sigg.ri Parte_1
e perché infondata in fatto e diritto, non provata e/o
[...] Parte_2 con qualsiasi altra statuizione e confermare integralmente la sentenza
n.335/2024 della Corte d'Appello di Ancona, emessa il 22/02/2024, pubblicata il 27/02/2024 e mai notificata. In ogni caso, con vittoria di spese
e competenze di lite anche del presente giudizio.” In via istruttoria: … Si chiede l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio relativi al procedimento CP_7 possessorio n 1449/2000 RGB del Tribunale di Ancona ed alla causa petitoria n. 892/2001 R.G. del Tribunale di Ancona, già acquisiti su ordine del Giudice Dott. Vizzari durante l'istruttoria espletata in primo grado e successivamente anche nel fascicolo d'ufficio cartaceo del giudizio d'appello
n.621/2022 RG della Corte d'Appello di Ancona;
- si opus, si insiste
4 nell'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie articolate in primo grado dagli attori (odierni appellati) ed in particolare: 1) nel sentire il teste Dott.
Ing. sul capitolo 5 della seconda memoria ex art. 183 cpc di Testimone_1 parte attrice del 25/07/2019 e 2) nel disporre la CTU tecnica sulle circostanze indicate dagli attori nella predetta memoria istruttoria ex art.
183 c.p.c. n.2 del 25/07/2019. Salvo aggiungere e modificare. Salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e ragione di legge anche di carattere istruttorio”;
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n.225/22 depositata il 16.2.2022 Tribunale di Ancona dichiarava che la porzione esterna del pianerottolo/ballatoio posto al primo piano, delle dimensioni di mt 1,00 x 1,50 circa, prospiciente l'ingresso all'appartamento dei signori distinto al N.C.E.U. di Parte_7 detto Comune al fg. 1, particella 292, sub 3 costituiva parte comune dell'edificio condominiale e per l'effetto ordinava ai medesimi signori e l'immediata restituzione di detta porzione, nonché la Parte_1 Pt_2 realizzazione, a loro cura e spese, di una separazione fisica in corrispondenza della linea di confine fra il balcone di loro proprietà esclusiva e la porzione del pianerottolo . Rigettava la domanda Parte_5 riconvenzionale di usucapione spiegata dai convenuti.
Avverso detta sentenza proponevano appello i signori e Parte_1 Pt_2 censurando l'accertamento della natura condominiale del bene e la reiezione della domanda riconvenzionale di usucapione, nonché il capo relativo alla regolazione delle spese di lite.
La sentenza di appello accoglieva l' impugnazione limitatamente al capo sulle spese, riducendo le spese liquidate nel giudizio di primo grado, confermando nel resto la pronuncia gravata.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...] impugnano per revocazione, ai sensi dell'art.395, comma 1, n.4, Pt_2
c.p.c., la sentenza di questa Corte n.335/2024 depositata il 27/02/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5
Deve anzitutto dichiararsi la contumacia dei signori Controparte_3 CP_8
e .
[...] CP_9 Controparte_6
Deve preliminarmente disattendersi l'istanza di revoca del provvedimento del 16.10.2024 con cui è stato nominato giudice istruttore della presente controversia il dott. UI ED, sul rilievo che lo stesso era stato
Presidente relatore ed estensore della sentenza impugnata per revocazione;
deve del pari dichiararsi la manifesta infondatezza della connessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 cpc, sempre sollevata dai ricorrenti, nella parte in cui non prevede che del collegio che decide sulla revocazione non può far parte lo stesso magistrato che ha emesso la sentenza impugnata.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo della S.C., pienamente condiviso dal collegio, nell'ordinamento processuale vigente, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 395 n. 6 (dolo del giudice), non sussiste per i magistrati che hanno pronunciato la sentenza impugnata per revocazione alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione(Cass. 23498 del 2017; Cass. n. 8180 del 2009 e Cass. n.19498 del 2006; in tal senso anche Cons. . plen. sentt. 24 gennaio CP_10
2014, nn. 4 e 5).
Se infatti è vero che il principio di imparzialità e terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo,
d'altro canto tale principio deve trovare tuttavia attuazione in base alle peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimento (Corte Cost. 15/10/1999
n. 387).
L'errore di giudizio non costituisce infatti presupposto dell'azione revocatoria e tale assunto trova giustificazione nella valutazione che il distorto utilizzo di tale rimedio straordinario potrebbe dare luogo ad un inammissibile ulteriore grado di giudizio di merito, non previsto e non ammesso dall'ordinamento.
Pertanto, salva l'ipotesi di dolo del giudice, l'incompatibilità in esame non sussiste, in quanto tale impugnazione straordinaria risulta fondata non già
6 su un errore valutativo, ma su un errore materiale o una svista del giudice, che, come tale, ben può essere riparato dal medesimo giudice
(monocratico) o collegio giudicante.
Il disposto dell'art. 398 appare dunque pienamente conforme a costituzione e segnatamente agli artt. 2,3 e 24 Cost.
Ciò posto, i ricorrenti in revocazione deducono, ai sensi dell'art. 395 n.4) cpc, che la pronuncia impugnata è fondata su un errore di fatto, in quanto essa fa riferimento ad una scala “esterna” del fabbricato , Parte_5 laddove in realtà nell'immobile non vi è alcuna scala esterna, ma solo una scala “interna” che approda ad un pianerottolo dove si trova l' uscio dei signori e CP_1 CP_2
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, i signori e CP_1 CP_2 intenderebbero attrarre a spazio condominiale una porzione del terrazzo che cinge la proprietà esclusiva dei ricorrenti medesimi;
tale porzione, non configurerebbe un pianerottolo, bensì un balcone, di loro proprietà esclusiva, che non rientra nella nozione di bene condominiale comune.
Il motivo è destituito di fondamento.
Deve infatti senz'altro rilevarsi il difetto di decisività del dedotto errore materiale.
La diversa qualificazione della scala, come esterna o interna, appare irrilevante ai fini della natura della porzione di fabbricato in oggetto, adiacente alla scala.
La presunzione di condominialità, richiamata dalla Corte d'appello a sostegno della pronuncia, riguarda infatti sia le scale esterne che (a fortiori) quelle interne : “negli edifici in condominio le scale con i relativi pianerottoli, costituiscono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato e rientrano pertanto tra le parti comuni di questo che in assenza di titolo contrario devono presumersi comuni nella loro interezza ed anche se poste concretamente al servizio soltanto di talune delle porzioni dello stabile, a tutti i partecipanti della collettività condominiale in virtù del dettato dell'art. 1117,, n.1, c.c.(Cass. n.36141 del 12.12.2022).
7 La Corte ha inoltre affermato che ”dallo stesso titolo di acquisto dell'appartamento in capo agli appellanti (rogito per notar ) come Per_1 pure da quello dei condomini e risulta che la porzione di CP_1 CP_2 pianerottolo per cui è causa ha natura condominiale”.
La sentenza impugnata afferma altresì che : “Nell'atto di compravendita degli appellanti, integrato dalla planimetria allegata e sottoscritta dalle parti ai fini dell'individuazione dell'oggetto del negozio, in particolare, l'area in oggetto, sulla base della chiara rappresentazione grafica, risulta esclusa dalla proprietà esclusiva, rientrando nelle parti comuni dell'edificio.”
La qualificazione della porzione in oggetto come integrante un unico corpo con il piano in cui terminano le scale risulta fondata sull'esame della documentazione fotografica in atti, ed in particolare dall' allegato n.11 alla ctu, che indica graficamente l'ingresso degli appartamenti, senza evidenziare alcun confine tra il vano scale ed il balcone che circonda l'intero fabbricato.
La natura condominiale della porzione in oggetto trova dunque fondamento, come già ritenuto dal primo giudice, sull'esame del titolo di acquisto e sulla conseguente qualificazione dell'area non già come porzione della proprietà esclusiva ma come parte comune dell'edificio.
Vengono inoltre specificamente richiamate le risultanze dell'espletata ctu.
La sentenza di questa Corte impugnata per revocazione ha rilevato che sia nella planimetria allegata all'atto di compravendita dei signori che in quella allegata all'atto concluso dai signori Parte_7 si evidenzia il carattere condominiale e la proprietà non Persona_2 esclusiva della porzione di area in questione, atteso che detto spazio è
“diversamente rappresentato graficamente (con “la linea a tratteggio”) rispetto alla proprietà esclusiva, in ambedue le planimetrie sottoscritte, facenti parte integrante dei rogiti di vendita.
La ratio della sentenza impugnata risulta altresì espressa in un altro passo della motivazione (pag.7), laddove si dà atto che …” anche l'elemento costituito dal diverso spessore del parapetto è indicativo in ordine alla
8 individuazione della linea di demarcazione tra parti comuni ed area di proprietà esclusiva degli appellanti.”
Va dunque confermata la carenza di decisività del dedotto errore materiale, dovendo escludersi il nesso causale tra detto supposto errore e decisione, tale da determinare una decisione diversa.
Il rigetto del primo motivo assorbe l'esame della seconda censura, che consiste nella riproposizione del secondo motivo di appello.
In conclusione, l'impugnazione ex art.395, comma 1, n.4, c.p.c. va rigettata, posto che in tema di revocazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non può concernere l'attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa e dev' essere essenziale e decisivo (Ss.Uu.
20013 del 2024), caratteri che difettano nella fattispecie in esame.
Le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione ex art.395, comma 1, n.4, c.p.c., proposta da e per Parte_1 Parte_2 la revocazione della sentenza n.355/2024, pubblicata il 27 febbraio 2024 della Corte di Appello di Ancona nei confronti di CP_1 [...]
(in proprio e in qualità di erede Controparte_2 Parte_3 di , e Parte_4 Controparte_3 CP_8 CP_5 [...]
e nella contumacia di CP_6 Controparte_3 CP_8 CP_5
e , così dispone: Controparte_6
Dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.
Condanna e alla refusione delle spese di Parte_1 Parte_2 lite in favore dei resistenti costituiti CP_1 Controparte_2
9 e che determina in euro 4.200,00, di cui CP_2 Parte_3
200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Da atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'impugnazione , a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, lì 10 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. UI ED
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