(Catturabilita' del contrabbando di guerra).
Le cose costituenti contrabbando di guerra sono soggette a cattura e confisca, se risulta in qualunque modo la loro destinazione alle forze armate nemiche, ovvero a un territorio nemico od occupato dalle forze armate nemiche.
La destinazione nemica e' presunta, esclusa ogni prova contraria:
1° se i documenti indicano che le cose costituenti contrabbando devono essere consegnate alle forze armate nemiche, ovvero sbarcate in un porto nemico od occupato dalle forze armate nemiche;
2° se la nave deve approdare solo in un porto nemico od occupato dalle forze armate nemiche, ovvero se deve toccare un porto nemico od occupato dalle forze armate nemiche o raggiungere le forze armate nemiche prima di arrivare al porto neutrale, al quale, secondo i documenti, il contrabbando e' diretto.
Sono altresi' catturate e confiscate le altre merci, che si trovano a bordo e appartengono al proprietario delle cose costituenti contrabbando di guerra.