Art. 1. Articolo unico.
E' riconosciuto il carattere di allevamento ittico alla attivita' svolta, nelle Valli del comune di Comacchio, dalla Azienda municipalizzata, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e modificato dalla legge 20 marzo 1940, n. 364 .
E' riconosciuto il carattere di allevamento ittico alla attivita' svolta, nelle Valli del comune di Comacchio, dalla Azienda municipalizzata, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e modificato dalla legge 20 marzo 1940, n. 364 .