TRIB
Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/05/2024, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 448/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 448/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. TRAVAGLINI Parte_1 C.F._1
PAOLO giusta procura in atti;
appellante contro
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli, giusta procura in atti;
appellato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Ascoli Piceno, chiamava in giudizio Parte_1
la spiegando che al fine di acquistare un orologio, a garanzia della serietà delle Controparte_2
proprie intenzioni e su richiesta del venditore, inviava a quest'ultimo, tramite messaggistica istantanea, la fotografia di un assegno circolare dell'importo di euro 5.000,00. Raggiunto l'accordo sul luogo ove sarebbe dovuto avvenire lo scambio, il venditore non si presentava cosicchè il , insospettito, si Pt_1
recava immediatamente presso l'Ufficio Postale emittente l'assegno circolare per annullarlo e scopriva che il suddetto titolo era stato già riscosso, nonostante l'originale fosse ancora in suo possesso.
Presentata rituale denuncia, veniva a conoscenza del fatto che il sedicente venditore, beneficiario dell'assegno circolare, non era nuovo a tali condotte cosicchè l'attore in primo grado, imputando alla banca convenuta l'assenza della dovuta diligenza nella negoziazione dell'assegno, chiedeva alla stessa il risarcimento della somma di euro 5.000,00.
pagina 1 di 8 Il giudice di Pace di Ascoli Piceno, con la sentenza n.3 del 04/01/2023, depositata in data 05/01/2023 e notificata in data 20/01/2023 rigettava la domanda del sul presupposto che la falsità del titolo Pt_1
non era rilevabile ictu ocui con la conseguenza che alcun comportamento colposo poteva essere ascritto alla convenuta. CP_2
Avverso la predetta sentenza proponeva rituale appello affidando l'impugnazione a due Parte_1
principali motivi.
Con il primo motivo di appello lamentava il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, ritenute decisive per la risoluzione della controversia, con conseguente violazione del disposto di cui agli artt.
115 e 116 c.p.c. per non avere il giudice di Pace “ritenuto necessario ordinare, ai sensi dell'art.210
c.p.c., alla ed alla di depositare originale assegno clone Controparte_2 CP_3
dell'assegno/vaglia postale non trasferibile n.0368432156-01, richiedere alla Procura della
Repubblica del Tribunale di Nola, ai sensi dell'art.213 c.p.c., l'acquisizione dell'originale dell'assegno clone, ed infine ordinare ai sensi dell'art.210 c.p.c., alla di depositare tutta la Controparte_2 documentazione legata alla procedura di “check truncation” in relazione al clone dell'assegno/vaglia postale non trasferibile n.0368432156-01, dichiarando la causa matura per la decisione e ritenendo sufficienti le prove sino a quel momento acquisite”. Prove che, in base alla ricostruzione dell'appellante, sarebbero state decisive ai fini dell'accoglimento della domanda.
Con il secondo motivo di appello lamentava il mal governo fatto dal Giudice di Pace delle prove e delle emergenze istruttorie per avere il Giudice di Pace ritenuto, da un lato, che la falsificazione fosse “non grossolana” e, sulla base di tale assunto, per avere il Giudice di Pace ritenuto la banca esente dalla responsabilità imputata dall'attore nonostante l'evidenza della falsità dell'assegno presentato per l'incasso. Affermava, inoltre, come la diligenza qualificata richiesta alla banca avrebbe dovuto altresì imporre di non pagare l'assegno al in considerazione delle precedenti condotte truffaldine Parte_2
poste in essere dallo stesso anche per mezzo della filiale che ci occupa. CP_2
Concludeva, dunque, chiedendo, nel presente giudizio di appello “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Ascoli Piceno in riforma della sentenza n.3 resa dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno in data
04/01/2023 e depositata in data 05/01/2023 e notificata in data 20/01/2023: in via preliminare, ai sensi dell'art.356 c.p.c., ammettere le richieste istruttorie così come reiterate nelle proprie conclusioni dinanzi al Giudice di Pace di Ascoli Piceno alle udienze del 22/09/2022 e 25/10/2022, e specificatamente ordinare, ai sensi dell'art.210 c.p.c., alla ed alla Controparte_2 CP_3
di depositare originale assegno clone dell'assegno/vaglia postale non trasferibile n.0368432156-01, richiedere alla Procura della Repubblica del Tribunale di Nola, ai sensi dell'art.213 c.p.c.,
l'acquisizione dell'originale assegno clone dell' assegno/vaglia postale non trasferibile n.0368432156-
pagina 2 di 8 01, ed infine ordinare ai sensi dell'art.210 c.p.c., alla di depositare tutta la Controparte_2
documentazione legata alla procedura di “check truncation“ in relazione al clone dell'assegno/vaglia postale non trasferibile n.0368432156-01; nel merito, all'esito dell'acquisizione della documentazione richiesta in via preliminare, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della ai sensi Controparte_2
dell'art.1176 c.c, per aver negoziato un assegno/vaglia postale evidentemente falsificato non rispettando i canoni di diligenza imposti al “bonus argentarius”, condannare quest'ultima al risarcimento della complessiva somma di € 5.000,00, o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di miglior giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento del suddetto assegno al saldo, oltre spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi”.
Si costituiva nel presente giudizio di secondo grado la banca appellata eccependo, in primo luogo,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. oltre che ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito dei motivi di appello sottolineava l'assoluta correttezza dell'iter procedurale condotto dal
Giudice di Pace oltre che l'assoluta coerenza, logica e giuridica, delle motivazioni poste a fondamento della decisione di primo grado. Concludeva, dunque, chiedendo “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. ai sensi dell'art. 342 Pt_1
c.p.c. e/o dell'art. 348-bis c.p.c.; accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. alle parti della sentenza che non sono state espressamente impugnate dall'odierna parte appellante;
In via principale e nel merito: respingere integralmente l'appello proposto dal sig. avverso la Pt_1
sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 3/2023, pubblicata in data 05/01/2023 e notificata in data 20/01/2023, nonché le domande ivi proposte in quanto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate, ridursi, anche in via di compensazione, la somma richiesta dall'attore in ragione del comportamento colposo tenuto da quest'ultimo ex art. 1227, comma
1 e 2, c.c.; in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie di controparte per tutti i motivi esposti;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”.
Con provvedimento del 13.6.2023 le richieste istruttorie avanzate dall'appellante erano rigettate ed il procedimento chiamato all'udienza del 16.2.2024 – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del medesimo
16.2.2024, dunque, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. nella loro massima estensione.
pagina 3 di 8 Ciò posto, principiando con l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ritiene questo giudice che, nel caso di specie, non possa ravvisarsi violazione dell'art 342 c.p.c. (“vecchia” formulazione) contenendo l'atto di appello tutti gli elementi necessari e sufficienti ad assicurare la comprensione dei motivi di impugnazione, motivi che risultano esplicitati in modo chiaro, sintetico e specifico oltre ad essere univocamente volti a censurare la motivazione del provvedimento impugnato.
E ciò è tanto vero che la stessa parte appellata ha potuto difendersi, punto per punto, su ogni specifico motivo di impugnazione, dimostrando, dunque, di aver ben compreso ed individuato le richieste avanzate dalla parte appellante.
Si è detto, a tal riguardo che “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (così Cass. civ. n. 40560/2021).
Allo stesso modo, si ritiene, come si vedrà, che non sussistano le ragioni di cui all'art. 348 bis c.p.c.
(“vecchia” formulazione) per dichiarare l'appello che ci occupa inammissibile.
Passando al merito dei motivi di impugnazione, il primo motivo di appello andrà rigettato, non sussistendo alcuna necessità di comparazione degli originali dei titoli con quello clonato, potendo agevolmente pervenirsi alla soluzione della controversia sulla base della sola documentazione già depositata in atti.
In relazione al secondo motivo di appello, ritiene questo giudice che lo stesso sia fondato, non avendo la sentenza impugnata correttamente applicato i principi che presiedono l'onere della prova in materia.
È pacifico come ribadito, tra l'altro, delle SSUU con la sentenza n. 12477/2018 che la responsabilità della banca negoziatrice vada ricondotta nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Si avrà, dunque, responsabilità nel caso di violazione dello specifico obbligo professionale di protezione proprio dell'impresa - che viene a operare nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione sottostante - di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
Nel citato autorevole arresto delle SSUU si è altresì affermato che “l'espressione "colui che paga", adoperata dall'art. 43, 2° comma, I.a., va intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è
pagina 4 di 8 l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento”.
Da ciò discende che, in base ai noti principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio, spetta al creditore che agisce per l'adempimento il solo onere di provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Grava, invece, sull'obbligato e, nel caso di specie, sulla banca
(emittente e negoziatrice) dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione con la diligenza qualificata del bonus argenarius ovvero che l'inadempimento è dipeso da una impossibilità della prestazione ad essa non imputabile, specie laddove le difese della banca si sostanzino, come nel caso di specie, nella circostanza per cui l'irregolarità dell'assegno, costituita da una clonazione dello stesso, non fosse rilevabile ictu oculi con la diligenza inerente l'attività bancaria (SSUU 13533 del 2001).
Sul punto, va detto, che la diligenza che la banca negoziatrice è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità dell'assegno va valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.) commisurandola, dunque, a quella “particolarmente qualificata” dell'accorto banchiere
(ex multis Cass. 12 giugno 2007, n. 13777; 7 marzo 2003, n. 3389), vale a dire non di un generico soggetto di media prudenza ed avvedutezza, ma di un professionista dedito a quel particolare ramo di affari e quindi dotato, in quel settore, di una specifica esperienza e competenza.
E ciò, è ovvio, vale non solo nel caso in cui l'assegno sia stato presentato per l'incasso presso la banca emittente ma anche nel caso in cui l'assegno sia stato negoziato presso altra banca, come avvenuto nel caso che ci occupa.
Trasponendo i citati, pacifici, principi al caso che ci occupa non può non rilevarsi come Controparte_2
non abbia fornito la prova liberatoria di aver adempiuto correttamente alle obbligazioni sulla stessa gravanti.
Innanzitutto, infatti, non potrebbe di certo costituire esimente della responsabilità della banca negoziatrice, la circostanza per cui il versamento dell'assegno sia avvenuto presso uno sportello ATM e non per mezzo di un operatore di filiale. È evidente, infatti, che la scelta della banca di procedere alla negoziazione degli assegni tramite una “macchina” non potrebbe di certo andare a discapito degli utenti del sistema bancario che dovrebbero godere, per ciò solo, di minori garanzie.
Parte Nessuna evidenza istruttoria, infatti, è emersa in ordine alla circostanza per cui lo sportello offrisse maggiori garanzie rispetto al controllo fisico del titolo da parte di un operatore di filiale – come invece sostenuto dalla sentenza di primo grado -. Sul punto, infatti, sarebbe stato onere della CP_2 portare all'attenzione del giudicante elementi volti a dimostrare il funzionamento dello sportello ATM
e, dunque, le garanzie dallo stesso assicurate nei controlli effettuati.
pagina 5 di 8 Posto, infatti, che il titolo presentato per l'incasso era clonato e che lo stesso, come pure si evince dalla documentazione depositata in atti, differiva – quantomeno nella sottoscrizione dell'emittente e nell'allineamento della dicitura “non trasferibile” – dall'originale, la colpa di non può che CP_2
essere dichiarata in assenza di prova, da parte della stessa, del corretto funzionamento dello sportello
ATM che ci occupa oltre che del rispetto, da parte dello software dello stesso, della vigente normativa
– ossia, in assenza di prova del fatto che l'inadempimento si è consumato per fatto alla stessa non imputabile.
Sotto altro profilo, è pacifico, tra le parti, che l'assegno circolare sia stato negoziato mediante la procedura di check truncation, ossia mediante quella procedura in forza della quale si consente alla banca negoziatrice di presentare all'incasso assegni circolari mediante la mera trasmissione alla banca emittente di un flusso elettronico di dati, senza invio del documento cartaceo.
Nel caso che ci occupa, il titolo di credito clonato presentato per l'incasso, come visto, era quasi sovrapponibile, a quello emesso su richiesta dell'attrice salvo che – per quanto evincibile dalla documentazione in atti - per il nominativo del firmatario e per il mancato allineamento della scritta
“non trasferibile”, ossia elementi che, è evidente, avrebbero potuto (e dovuto) essere facilmente rilevati dal soggetto negoziatore se questi avesse chiesto alla banca emittente di trasmettere l'immagine del titolo in suo possesso posto che il confronto visivo tra quest'ultima immagine e l'assegno effettivamente presentato per l'incasso avrebbe reso palese la difformità del clone rispetto all'originale non solo all'accorto banchiere, secondo la diligenza qualificata ex art. 1176 comma 2 c.c., bensì anche al buona padre di famiglia, secondo un canone medio di diligenza.
E, anche a voler ritenere che, nell'alveo della procedura di check truncation non sia ordinariamente prevista la richiesta dell'immagine del titolo da parte della banca negoziatrice, tale circostanza non sarebbe in ogni caso idonea ad esonerare la da responsabilità, posto che gli inconvenienti CP_2
afferenti la scelta di avvalersi del sistema di check truncation, è evidente, non possono ricadere sul privato – correntista, estraneo all'accordo tra gli istituti di credito e dal quale non trae alcun vantaggio.
D'altro canto, anche in questo caso, non può non rilevarsi come i possibili profili di responsabilità degli istituti di credito debbano rimanere sostanzialmente invariati a prescindere dalla procedura che venga utilizzata per la verifica e l'incasso degli assegni.
Posto infatti che, il sistema di pagamento tramite check truncation consente alle banche oggettivi risparmi economici e di tempo, non dovendo procedersi allo scambio materiale del titolo, gli eventuali difetti del sistema non possono certo andare a danno del cliente (non essendo a lui minimamente imputabili), dovendo al contrario la banca, quale operatore economico professionale, farsi carico verso pagina 6 di 8 il cliente dei predetti “difetti” di funzionamento (cfr. Tribunale Torino sentenza n. 1435/2019;
Tribunale di Milano, sentenza n. 1037/2022).
Si è detto, infatti, che “nell'ambito della procedura check truncation, la circostanza che la banca emittente/trattaria non possa verificare fisicamente il titolo, non esclude la responsabilità poiché il fatto che la banca negoziatrice accetti di pagare il titolo 'al buio' equivale ad una omissione volontaria di verifica materiale del titolo medesimo da parte della banca stessa, con ogni connessa conseguenza in caso di titoli che presentino irregolarità cartolari che solo l'esame fisico del documento avrebbe consentito di rilevare, comprese le irregolarità derivanti dalla falsificazione del titolo” (cfr. ABF
Collegio di Napoli n. 11657/2017; decisione n. 2989/2015). Org_1
In altri termini, il rischio connesso all'utilizzo di tale procedura, va ricompreso nel rischio inerente all'attività dell'impresa bancaria, come tale destinato a gravare sul soggetto che quell'attività Orga professionalmente esercita (cfr., sempre., , decisione n. 2989/2015, per il rilievo che la Org_1 procedura in esame “è adottabile su base squisitamente volontaria ed è finalizzata a soddisfare essenzialmente un'esigenza di economicità degli intermediari;
ogni rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta non può che ricadere in capo all'intermediario che da tale procedura tragga vantaggio, anche se a costo di escludere alla banca emittente o alla trattaria la verifica fisica del titolo”. In senso conforme, cfr. ABF Bologna, dec. n. 17418/18, anche per il rilievo che l'adozione della procedura in esame “non può tradursi in un aggravamento del rischio a carico dei clienti, rispetto alla procedura tradizionale, visto che il ricorso alla procedura dematerializzata avvantaggia le banche (in termini di risparmio di costi e di tempo), che dunque devono sopportarne anche il maggior rischio che ne consegue, in applicazione del noto principio cujus comoda eius incommoda”).
A ciò si aggiunga che, come pure rilevato dalla parte attrice, colui che ha riscosso l'assegno non era nuovo a tali condotte truffaldine con la conseguenza che la medesima banca, per mezzo della dovuta diligenza “rafforzata” che le è propria, avrebbe dovuto, anche sotto tale profilo, utilizzare una maggiore cautela nel pagamento dell'assegno o, quantomeno, dimostrare di averla utilizzata e che, nonostante ciò, il terzo fosse riuscito ugualmente ad eludere i controlli.
E nemmeno potrebbe ritenersi, come invece prospettato dall'appellata anche in questa sede, la sussistenza del concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. per avere inviato un messaggio what's up con l'immagine dell'assegno, agevolando così – in base alla ricostruzione della parte appellata - la clonazione dell'assegno.
Ed infatti, la condotta posta in essere dall'abile truffatore che ha clonato il titolo di credito non rientra fra i rischi prevedibili connessi alla funzione dell'assegno circolare. Posto, infatti, che la legittimazione ad incassare l'assegno presuppone la disponibilità materiale del titolo e posto che non è stato in alcun pagina 7 di 8 modo contestato, nel corso del procedimento, che il abbia mantenuto la custodia materiale del Pt_1 titolo, si ritiene che l'avere omesso, da parte della banca, le necessarie cautele nel controllo dell'assegno portato all'incasso, costituisca colpa grave del tutto assorbente di ogni ulteriore antecedente causale.
Per quanto sopra, in accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado andrà riformata e la domanda avanzata da accolta con conseguente condanna della Parte_1 CP_2
a pagare in favore del la complessiva somma di euro 5000,00 importo che andrà rivalutato dal Pt_1
giorno del pagamento fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi maturati, al tasso legale. A tale somma devono, infine, sommarsi gli interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite del presente grado di appello e del primo grado di giudizio seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente posta in essere dal procuratore della parte appellante (attrice in primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 448 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello;
- riforma la sentenza di primo grado e, per l'effetto:
- accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della ai sensi Controparte_2
dell'art.1176 c.c, condannare quest'ultima al risarcimento della complessiva somma di €
5.000,00, oltre rivalutazione ed interessi come specificato in parte motiva;
- condanna la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di € 1200,00 per compensi professionali relativi al primo grado di giudizio ed euro 1700,00 per compensi professionali relativi al presente grado di appello, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 28 maggio 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 448/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. TRAVAGLINI Parte_1 C.F._1
PAOLO giusta procura in atti;
appellante contro
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli, giusta procura in atti;
appellato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Ascoli Piceno, chiamava in giudizio Parte_1
la spiegando che al fine di acquistare un orologio, a garanzia della serietà delle Controparte_2
proprie intenzioni e su richiesta del venditore, inviava a quest'ultimo, tramite messaggistica istantanea, la fotografia di un assegno circolare dell'importo di euro 5.000,00. Raggiunto l'accordo sul luogo ove sarebbe dovuto avvenire lo scambio, il venditore non si presentava cosicchè il , insospettito, si Pt_1
recava immediatamente presso l'Ufficio Postale emittente l'assegno circolare per annullarlo e scopriva che il suddetto titolo era stato già riscosso, nonostante l'originale fosse ancora in suo possesso.
Presentata rituale denuncia, veniva a conoscenza del fatto che il sedicente venditore, beneficiario dell'assegno circolare, non era nuovo a tali condotte cosicchè l'attore in primo grado, imputando alla banca convenuta l'assenza della dovuta diligenza nella negoziazione dell'assegno, chiedeva alla stessa il risarcimento della somma di euro 5.000,00.
pagina 1 di 8 Il giudice di Pace di Ascoli Piceno, con la sentenza n.3 del 04/01/2023, depositata in data 05/01/2023 e notificata in data 20/01/2023 rigettava la domanda del sul presupposto che la falsità del titolo Pt_1
non era rilevabile ictu ocui con la conseguenza che alcun comportamento colposo poteva essere ascritto alla convenuta. CP_2
Avverso la predetta sentenza proponeva rituale appello affidando l'impugnazione a due Parte_1
principali motivi.
Con il primo motivo di appello lamentava il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, ritenute decisive per la risoluzione della controversia, con conseguente violazione del disposto di cui agli artt.
115 e 116 c.p.c. per non avere il giudice di Pace “ritenuto necessario ordinare, ai sensi dell'art.210
c.p.c., alla ed alla di depositare originale assegno clone Controparte_2 CP_3
dell'assegno/vaglia postale non trasferibile n.0368432156-01, richiedere alla Procura della
Repubblica del Tribunale di Nola, ai sensi dell'art.213 c.p.c., l'acquisizione dell'originale dell'assegno clone, ed infine ordinare ai sensi dell'art.210 c.p.c., alla di depositare tutta la Controparte_2 documentazione legata alla procedura di “check truncation” in relazione al clone dell'assegno/vaglia postale non trasferibile n.0368432156-01, dichiarando la causa matura per la decisione e ritenendo sufficienti le prove sino a quel momento acquisite”. Prove che, in base alla ricostruzione dell'appellante, sarebbero state decisive ai fini dell'accoglimento della domanda.
Con il secondo motivo di appello lamentava il mal governo fatto dal Giudice di Pace delle prove e delle emergenze istruttorie per avere il Giudice di Pace ritenuto, da un lato, che la falsificazione fosse “non grossolana” e, sulla base di tale assunto, per avere il Giudice di Pace ritenuto la banca esente dalla responsabilità imputata dall'attore nonostante l'evidenza della falsità dell'assegno presentato per l'incasso. Affermava, inoltre, come la diligenza qualificata richiesta alla banca avrebbe dovuto altresì imporre di non pagare l'assegno al in considerazione delle precedenti condotte truffaldine Parte_2
poste in essere dallo stesso anche per mezzo della filiale che ci occupa. CP_2
Concludeva, dunque, chiedendo, nel presente giudizio di appello “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Ascoli Piceno in riforma della sentenza n.3 resa dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno in data
04/01/2023 e depositata in data 05/01/2023 e notificata in data 20/01/2023: in via preliminare, ai sensi dell'art.356 c.p.c., ammettere le richieste istruttorie così come reiterate nelle proprie conclusioni dinanzi al Giudice di Pace di Ascoli Piceno alle udienze del 22/09/2022 e 25/10/2022, e specificatamente ordinare, ai sensi dell'art.210 c.p.c., alla ed alla Controparte_2 CP_3
di depositare originale assegno clone dell'assegno/vaglia postale non trasferibile n.0368432156-01, richiedere alla Procura della Repubblica del Tribunale di Nola, ai sensi dell'art.213 c.p.c.,
l'acquisizione dell'originale assegno clone dell' assegno/vaglia postale non trasferibile n.0368432156-
pagina 2 di 8 01, ed infine ordinare ai sensi dell'art.210 c.p.c., alla di depositare tutta la Controparte_2
documentazione legata alla procedura di “check truncation“ in relazione al clone dell'assegno/vaglia postale non trasferibile n.0368432156-01; nel merito, all'esito dell'acquisizione della documentazione richiesta in via preliminare, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della ai sensi Controparte_2
dell'art.1176 c.c, per aver negoziato un assegno/vaglia postale evidentemente falsificato non rispettando i canoni di diligenza imposti al “bonus argentarius”, condannare quest'ultima al risarcimento della complessiva somma di € 5.000,00, o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di miglior giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento del suddetto assegno al saldo, oltre spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi”.
Si costituiva nel presente giudizio di secondo grado la banca appellata eccependo, in primo luogo,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. oltre che ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito dei motivi di appello sottolineava l'assoluta correttezza dell'iter procedurale condotto dal
Giudice di Pace oltre che l'assoluta coerenza, logica e giuridica, delle motivazioni poste a fondamento della decisione di primo grado. Concludeva, dunque, chiedendo “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. ai sensi dell'art. 342 Pt_1
c.p.c. e/o dell'art. 348-bis c.p.c.; accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. alle parti della sentenza che non sono state espressamente impugnate dall'odierna parte appellante;
In via principale e nel merito: respingere integralmente l'appello proposto dal sig. avverso la Pt_1
sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 3/2023, pubblicata in data 05/01/2023 e notificata in data 20/01/2023, nonché le domande ivi proposte in quanto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate, ridursi, anche in via di compensazione, la somma richiesta dall'attore in ragione del comportamento colposo tenuto da quest'ultimo ex art. 1227, comma
1 e 2, c.c.; in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie di controparte per tutti i motivi esposti;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”.
Con provvedimento del 13.6.2023 le richieste istruttorie avanzate dall'appellante erano rigettate ed il procedimento chiamato all'udienza del 16.2.2024 – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del medesimo
16.2.2024, dunque, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. nella loro massima estensione.
pagina 3 di 8 Ciò posto, principiando con l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ritiene questo giudice che, nel caso di specie, non possa ravvisarsi violazione dell'art 342 c.p.c. (“vecchia” formulazione) contenendo l'atto di appello tutti gli elementi necessari e sufficienti ad assicurare la comprensione dei motivi di impugnazione, motivi che risultano esplicitati in modo chiaro, sintetico e specifico oltre ad essere univocamente volti a censurare la motivazione del provvedimento impugnato.
E ciò è tanto vero che la stessa parte appellata ha potuto difendersi, punto per punto, su ogni specifico motivo di impugnazione, dimostrando, dunque, di aver ben compreso ed individuato le richieste avanzate dalla parte appellante.
Si è detto, a tal riguardo che “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (così Cass. civ. n. 40560/2021).
Allo stesso modo, si ritiene, come si vedrà, che non sussistano le ragioni di cui all'art. 348 bis c.p.c.
(“vecchia” formulazione) per dichiarare l'appello che ci occupa inammissibile.
Passando al merito dei motivi di impugnazione, il primo motivo di appello andrà rigettato, non sussistendo alcuna necessità di comparazione degli originali dei titoli con quello clonato, potendo agevolmente pervenirsi alla soluzione della controversia sulla base della sola documentazione già depositata in atti.
In relazione al secondo motivo di appello, ritiene questo giudice che lo stesso sia fondato, non avendo la sentenza impugnata correttamente applicato i principi che presiedono l'onere della prova in materia.
È pacifico come ribadito, tra l'altro, delle SSUU con la sentenza n. 12477/2018 che la responsabilità della banca negoziatrice vada ricondotta nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Si avrà, dunque, responsabilità nel caso di violazione dello specifico obbligo professionale di protezione proprio dell'impresa - che viene a operare nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione sottostante - di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
Nel citato autorevole arresto delle SSUU si è altresì affermato che “l'espressione "colui che paga", adoperata dall'art. 43, 2° comma, I.a., va intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è
pagina 4 di 8 l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento”.
Da ciò discende che, in base ai noti principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio, spetta al creditore che agisce per l'adempimento il solo onere di provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Grava, invece, sull'obbligato e, nel caso di specie, sulla banca
(emittente e negoziatrice) dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione con la diligenza qualificata del bonus argenarius ovvero che l'inadempimento è dipeso da una impossibilità della prestazione ad essa non imputabile, specie laddove le difese della banca si sostanzino, come nel caso di specie, nella circostanza per cui l'irregolarità dell'assegno, costituita da una clonazione dello stesso, non fosse rilevabile ictu oculi con la diligenza inerente l'attività bancaria (SSUU 13533 del 2001).
Sul punto, va detto, che la diligenza che la banca negoziatrice è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità dell'assegno va valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.) commisurandola, dunque, a quella “particolarmente qualificata” dell'accorto banchiere
(ex multis Cass. 12 giugno 2007, n. 13777; 7 marzo 2003, n. 3389), vale a dire non di un generico soggetto di media prudenza ed avvedutezza, ma di un professionista dedito a quel particolare ramo di affari e quindi dotato, in quel settore, di una specifica esperienza e competenza.
E ciò, è ovvio, vale non solo nel caso in cui l'assegno sia stato presentato per l'incasso presso la banca emittente ma anche nel caso in cui l'assegno sia stato negoziato presso altra banca, come avvenuto nel caso che ci occupa.
Trasponendo i citati, pacifici, principi al caso che ci occupa non può non rilevarsi come Controparte_2
non abbia fornito la prova liberatoria di aver adempiuto correttamente alle obbligazioni sulla stessa gravanti.
Innanzitutto, infatti, non potrebbe di certo costituire esimente della responsabilità della banca negoziatrice, la circostanza per cui il versamento dell'assegno sia avvenuto presso uno sportello ATM e non per mezzo di un operatore di filiale. È evidente, infatti, che la scelta della banca di procedere alla negoziazione degli assegni tramite una “macchina” non potrebbe di certo andare a discapito degli utenti del sistema bancario che dovrebbero godere, per ciò solo, di minori garanzie.
Parte Nessuna evidenza istruttoria, infatti, è emersa in ordine alla circostanza per cui lo sportello offrisse maggiori garanzie rispetto al controllo fisico del titolo da parte di un operatore di filiale – come invece sostenuto dalla sentenza di primo grado -. Sul punto, infatti, sarebbe stato onere della CP_2 portare all'attenzione del giudicante elementi volti a dimostrare il funzionamento dello sportello ATM
e, dunque, le garanzie dallo stesso assicurate nei controlli effettuati.
pagina 5 di 8 Posto, infatti, che il titolo presentato per l'incasso era clonato e che lo stesso, come pure si evince dalla documentazione depositata in atti, differiva – quantomeno nella sottoscrizione dell'emittente e nell'allineamento della dicitura “non trasferibile” – dall'originale, la colpa di non può che CP_2
essere dichiarata in assenza di prova, da parte della stessa, del corretto funzionamento dello sportello
ATM che ci occupa oltre che del rispetto, da parte dello software dello stesso, della vigente normativa
– ossia, in assenza di prova del fatto che l'inadempimento si è consumato per fatto alla stessa non imputabile.
Sotto altro profilo, è pacifico, tra le parti, che l'assegno circolare sia stato negoziato mediante la procedura di check truncation, ossia mediante quella procedura in forza della quale si consente alla banca negoziatrice di presentare all'incasso assegni circolari mediante la mera trasmissione alla banca emittente di un flusso elettronico di dati, senza invio del documento cartaceo.
Nel caso che ci occupa, il titolo di credito clonato presentato per l'incasso, come visto, era quasi sovrapponibile, a quello emesso su richiesta dell'attrice salvo che – per quanto evincibile dalla documentazione in atti - per il nominativo del firmatario e per il mancato allineamento della scritta
“non trasferibile”, ossia elementi che, è evidente, avrebbero potuto (e dovuto) essere facilmente rilevati dal soggetto negoziatore se questi avesse chiesto alla banca emittente di trasmettere l'immagine del titolo in suo possesso posto che il confronto visivo tra quest'ultima immagine e l'assegno effettivamente presentato per l'incasso avrebbe reso palese la difformità del clone rispetto all'originale non solo all'accorto banchiere, secondo la diligenza qualificata ex art. 1176 comma 2 c.c., bensì anche al buona padre di famiglia, secondo un canone medio di diligenza.
E, anche a voler ritenere che, nell'alveo della procedura di check truncation non sia ordinariamente prevista la richiesta dell'immagine del titolo da parte della banca negoziatrice, tale circostanza non sarebbe in ogni caso idonea ad esonerare la da responsabilità, posto che gli inconvenienti CP_2
afferenti la scelta di avvalersi del sistema di check truncation, è evidente, non possono ricadere sul privato – correntista, estraneo all'accordo tra gli istituti di credito e dal quale non trae alcun vantaggio.
D'altro canto, anche in questo caso, non può non rilevarsi come i possibili profili di responsabilità degli istituti di credito debbano rimanere sostanzialmente invariati a prescindere dalla procedura che venga utilizzata per la verifica e l'incasso degli assegni.
Posto infatti che, il sistema di pagamento tramite check truncation consente alle banche oggettivi risparmi economici e di tempo, non dovendo procedersi allo scambio materiale del titolo, gli eventuali difetti del sistema non possono certo andare a danno del cliente (non essendo a lui minimamente imputabili), dovendo al contrario la banca, quale operatore economico professionale, farsi carico verso pagina 6 di 8 il cliente dei predetti “difetti” di funzionamento (cfr. Tribunale Torino sentenza n. 1435/2019;
Tribunale di Milano, sentenza n. 1037/2022).
Si è detto, infatti, che “nell'ambito della procedura check truncation, la circostanza che la banca emittente/trattaria non possa verificare fisicamente il titolo, non esclude la responsabilità poiché il fatto che la banca negoziatrice accetti di pagare il titolo 'al buio' equivale ad una omissione volontaria di verifica materiale del titolo medesimo da parte della banca stessa, con ogni connessa conseguenza in caso di titoli che presentino irregolarità cartolari che solo l'esame fisico del documento avrebbe consentito di rilevare, comprese le irregolarità derivanti dalla falsificazione del titolo” (cfr. ABF
Collegio di Napoli n. 11657/2017; decisione n. 2989/2015). Org_1
In altri termini, il rischio connesso all'utilizzo di tale procedura, va ricompreso nel rischio inerente all'attività dell'impresa bancaria, come tale destinato a gravare sul soggetto che quell'attività Orga professionalmente esercita (cfr., sempre., , decisione n. 2989/2015, per il rilievo che la Org_1 procedura in esame “è adottabile su base squisitamente volontaria ed è finalizzata a soddisfare essenzialmente un'esigenza di economicità degli intermediari;
ogni rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta non può che ricadere in capo all'intermediario che da tale procedura tragga vantaggio, anche se a costo di escludere alla banca emittente o alla trattaria la verifica fisica del titolo”. In senso conforme, cfr. ABF Bologna, dec. n. 17418/18, anche per il rilievo che l'adozione della procedura in esame “non può tradursi in un aggravamento del rischio a carico dei clienti, rispetto alla procedura tradizionale, visto che il ricorso alla procedura dematerializzata avvantaggia le banche (in termini di risparmio di costi e di tempo), che dunque devono sopportarne anche il maggior rischio che ne consegue, in applicazione del noto principio cujus comoda eius incommoda”).
A ciò si aggiunga che, come pure rilevato dalla parte attrice, colui che ha riscosso l'assegno non era nuovo a tali condotte truffaldine con la conseguenza che la medesima banca, per mezzo della dovuta diligenza “rafforzata” che le è propria, avrebbe dovuto, anche sotto tale profilo, utilizzare una maggiore cautela nel pagamento dell'assegno o, quantomeno, dimostrare di averla utilizzata e che, nonostante ciò, il terzo fosse riuscito ugualmente ad eludere i controlli.
E nemmeno potrebbe ritenersi, come invece prospettato dall'appellata anche in questa sede, la sussistenza del concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. per avere inviato un messaggio what's up con l'immagine dell'assegno, agevolando così – in base alla ricostruzione della parte appellata - la clonazione dell'assegno.
Ed infatti, la condotta posta in essere dall'abile truffatore che ha clonato il titolo di credito non rientra fra i rischi prevedibili connessi alla funzione dell'assegno circolare. Posto, infatti, che la legittimazione ad incassare l'assegno presuppone la disponibilità materiale del titolo e posto che non è stato in alcun pagina 7 di 8 modo contestato, nel corso del procedimento, che il abbia mantenuto la custodia materiale del Pt_1 titolo, si ritiene che l'avere omesso, da parte della banca, le necessarie cautele nel controllo dell'assegno portato all'incasso, costituisca colpa grave del tutto assorbente di ogni ulteriore antecedente causale.
Per quanto sopra, in accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado andrà riformata e la domanda avanzata da accolta con conseguente condanna della Parte_1 CP_2
a pagare in favore del la complessiva somma di euro 5000,00 importo che andrà rivalutato dal Pt_1
giorno del pagamento fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi maturati, al tasso legale. A tale somma devono, infine, sommarsi gli interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite del presente grado di appello e del primo grado di giudizio seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente posta in essere dal procuratore della parte appellante (attrice in primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 448 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello;
- riforma la sentenza di primo grado e, per l'effetto:
- accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della ai sensi Controparte_2
dell'art.1176 c.c, condannare quest'ultima al risarcimento della complessiva somma di €
5.000,00, oltre rivalutazione ed interessi come specificato in parte motiva;
- condanna la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di € 1200,00 per compensi professionali relativi al primo grado di giudizio ed euro 1700,00 per compensi professionali relativi al presente grado di appello, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 28 maggio 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 8 di 8