Versione
25 marzo 1982
25 marzo 1982
Art. 15.
I cappellani e l'ispettore dei cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS, che riscuotera' per essi anche i contributi di competenza degli enti di malattia, ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani e' dovuta l'indennita' di fine rapporto prevista dall' articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 .
I cappellani e l'ispettore dei cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS, che riscuotera' per essi anche i contributi di competenza degli enti di malattia, ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani e' dovuta l'indennita' di fine rapporto prevista dall' articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 23/12/2005, n. 458Provvedimento: […] 4. - Si è costituito il ricorrente, deducendo che l'art. 15 della legge n. 68 del 1982, espressamente stabilisce che «ai cappellani e all'ispettore dei cappellani è dovuta l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207»; che in ogni caso la citata sentenza della Corte n. 106 del 1996 fa riferimento indistintamente a tutti dipendenti civili dello Stato, a prescindere dalla loro posizione di ruolo o non di ruolo;Leggi di più...
- ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee·
- connotazione unitaria delle varie categorie di indennità di fine rapporto·
- mancata previsione·
- dipendenti statali non di ruolo·
- progressiva perdita di importanza della distinzione tra impiego di ruolo e impiego non di ruolo·
- indennità di fine rapporto·
- illegittimità costituzionale in parte qua.·
- sent. 458/05. impiego pubblico·
- conseguente attribuzione agli eredi non iure proprio ma iure ereditario