Articolo 15 della Legge 4 marzo 1982, n. 68
Articolo 14Articolo 16
Versione
25 marzo 1982
Art. 15.
I cappellani e l'ispettore dei cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS, che riscuotera' per essi anche i contributi di competenza degli enti di malattia, ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani e' dovuta l'indennita' di fine rapporto prevista dall' articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 .
Entrata in vigore il 25 marzo 1982
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