TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 2851
TAR
Sentenza breve 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto che la procura alle liti, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g) c.p.a. e dell'art. 83 c.p.c., la procura speciale deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'autenticazione richiede l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza e che ha previamente accertato l'identità del sottoscrittore. Nella fattispecie, la procura non risulta autenticata secondo i requisiti di legge, mancando l'accertamento dell'identità e l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. Ciò comporta la carenza di una valida sottoscrizione del ricorso, rendendo l'atto nullo ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a) c.p.a. Il vizio non è sanabile né ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (incompatibile con il rito amministrativo secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato) né tramite rimessione in termini, dato che la decisione della Plenaria è successiva alla proposizione del ricorso e non sussistono errori scusabili.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 2851
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2851
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo