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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 04/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1942/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1942/2024 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Chiarabini;
Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 3.6.2025 sulle seguenti conclusioni della parte ricorrente (come da ricorso):
“Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis,
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra Parte_1
e il sig. , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
[...] Controparte_1
Comune di Pesaro, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.”
Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 8.11.2024 ha presentato dinanzi a questo Parte_1
Tribunale ricorso per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con a Milano l'1.8.2006. Controparte_1
- – irreperibile - è rimasto contumace. La notifica è stata Controparte_1
eseguita ex art.143 c.p.c. in data 24.2.2025 presso la casa comunale di
Riccione.
- Ciò posto, le circostanze allegate dalla ricorrente risultano provate.
È documentata la celebrazione del matrimonio civile a Milano l'1.8.2006 (doc.3); la coppia non ha avuto figli;
il Tribunale di Pesaro con decreto del 13.10.2009 ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi (doc.4); i coniugi non si sono riconciliati, come risulta dalle certificazioni anagrafiche
(doc.1 e 2). La separazione personale dei coniugi si è protratta per i termini stabiliti dalla legge per addivenire al divorzio. Sussistono quindi i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla L. n.898/1970 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
- Le spese di lite vengono compensate, in considerazione dell'oggetto della causa, limitata alla sola pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1942/2024
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda disattesa,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Milano in data 1.8.2006, trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile del Comune di Milano al n.1.423, parte I, dell'anno 2006;
Pagina 2 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
3) spese di causa compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 3 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
Pagina 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1942/2024 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Chiarabini;
Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 3.6.2025 sulle seguenti conclusioni della parte ricorrente (come da ricorso):
“Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis,
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra Parte_1
e il sig. , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
[...] Controparte_1
Comune di Pesaro, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.”
Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 8.11.2024 ha presentato dinanzi a questo Parte_1
Tribunale ricorso per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con a Milano l'1.8.2006. Controparte_1
- – irreperibile - è rimasto contumace. La notifica è stata Controparte_1
eseguita ex art.143 c.p.c. in data 24.2.2025 presso la casa comunale di
Riccione.
- Ciò posto, le circostanze allegate dalla ricorrente risultano provate.
È documentata la celebrazione del matrimonio civile a Milano l'1.8.2006 (doc.3); la coppia non ha avuto figli;
il Tribunale di Pesaro con decreto del 13.10.2009 ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi (doc.4); i coniugi non si sono riconciliati, come risulta dalle certificazioni anagrafiche
(doc.1 e 2). La separazione personale dei coniugi si è protratta per i termini stabiliti dalla legge per addivenire al divorzio. Sussistono quindi i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla L. n.898/1970 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
- Le spese di lite vengono compensate, in considerazione dell'oggetto della causa, limitata alla sola pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1942/2024
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda disattesa,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Milano in data 1.8.2006, trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile del Comune di Milano al n.1.423, parte I, dell'anno 2006;
Pagina 2 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
3) spese di causa compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 3 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
Pagina 3