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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1424 dell'anno 2022 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. Stefano Taurini e dall'Avv. Maurizio
Hazan, giusta procura in atti appellante e in persona del Curatore, Controparte_1
assistito e difeso dall'Avv. Giovanni Lisi, giusta procura in atti appellato
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di pace n. 922/2021
CONCLUSIONI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18 ottobre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, parte appellante ha agito dinanzi a questo Tribunale, per la riforma della sentenza n. 922/2021, resa dal Giudice di Pace di Agrigento, pubblicata il 1 dicembre 2021, al fine di accertare la violazione del combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. e 144 e 148 e 283 Cod. Ass., attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; con ogni conseguente statuizione;
nonché la violazione dell'art. 50 del Tuel, per eccesso di potere del soggetto, che avrebbe firmato la convenzione;
per omessa motivazione in ordine alla quantificazione del danno;
nonché per violazione degli artt. 15, 161 e 211 del Codice della Strada.
Ha, quindi, insistito per la riforma della sentenza, chiedendo, in via preliminare, la concessione della sospensione della esecutorietà della sentenza, domandando, inoltre, la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme percepite da a seguito della pubblicazione dell'impugnata sentenza, Parte_1
sia a titolo di sorte che per spese legali.
costituitosi in data 12 settembre 2022, ha, Controparte_1
innanzitutto, contestato la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c., inoltre, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e l'improcedibilità dello stesso ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché la nullità dell'atto di citazione, contestando nel merito l'appello, chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite e per lite temeraria. ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito Controparte_2
rimanendo contumace.
La causa, disattesa l'istanza di sospensione, istruita con produzione documentale e con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado, è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 18 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente evocato in giudizio Controparte_2
e non costituito.
Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni sollevate dalle difese degli appellati a norma degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
L'art. 342 c.p.c. introdotto dalla L. n. 134/12 prevede che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata e nel caso di specie le censure svolte dall'appellante sono state espresse rispettando nella sostanza il requisito formale di cui si è detto, anche in considerazione dell'individuazione delle problematiche dibattute.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure sollevata dalla difesa degli appellati, essa non poteva condurre alla definizione del giudizio, perché per il suo accoglimento l'appello non deve avere neanche una probabilità di accoglimento e deve essere ictu oculi, grazie ad un mero confronto tra motivi di appello e motivazione della sentenza di primo grado, palesemente infondato.
Ancora, è infondata l'eccezione di nullità della citazione, atteso che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della "causa petendi" è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti, circostanza, quest'ultima, da escludersi nel caso di specie.
Disattese le eccezioni preliminari e passando all'esame del merito, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata con le seguenti precisazioni.
Innanzitutto, va affermata la legittimazione attiva del Parte_2
nei confronti di e di
[...] Parte_1 CP_2
, quali responsabili del sinistro per il ristoro del danno ex art. 2054
[...]
c.c./144 Cod. Ass.
Dalla produzione documentale, infatti, si evince che il Parte_2
ha agito per il riconoscimento, nei confronti dei convenuti, del
[...]
risarcimento del danno patrimoniale derivato alla sede stradale, di fonte extracontrattuale, assumendolo come proprio in forza dell'art. 5 della convenzione stipulata con il Comune di Licata e dell'intervento effettuato nell'immediatezza del sinistro, sostanzialmente quantificato nel costo dell'attività di ripristino.
Sul punto, occorre richiamare integralmente l'art. 5 della concessione del
“servizio di sgombero bonifica, pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente stradale;
interventi da eseguirsi in emergenza”, che testualmente recita: “ Il Comune, nella qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, delega e autorizza
V.S. S.p.a. a: intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ( ex art. 2054 c.c.); denunciare alle compagnie assicurative interessate l'evento sinistroso;
a trattarne la liquidazione;
a incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente;
a ripristinare le pertinenze stradali danneggiate nell'incidente, previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada ”;
Come si evince dal tenore della concessione, il costo del servizio di ripristino
è senza oneri economici per il Comune con assunzione del rischio della gestione del servizio medesimo da parte del concessionario, il quale trae i suoi guadagni non da un corrispettivo ricevuto in via diretta dall'Ente, ma dall'attività di recupero del credito di natura risarcitoria facente capo al medesimo Ente, derivato dai danni arrecati alla sede stradale dai responsabili civili, credito che è e continua a rimanere una posta patrimoniale del Comune.
In altri termini, non risulta alcuna cessione del credito risarcitorio vantato dal
Comune nei confronti dei responsabili civili ex art. 2054 c.c., quanto piuttosto alla società è attribuito il diritto di trattenere gli importi Parte_3
corrisposti a tale titolo alla stessa, in nome e per conto dell'Ente.
Tanto ciò vero che il Comune ha attribuito alla società appellata il potere rappresentativo sostanziale per il recupero, in nome e per conto del
, del credito di natura risarcitoria da questo vantato nei confronti CP_3
dei responsabili civili.
A ritenere diversamente rimarrebbe priva di alcuna giustificazione causale la delega, “a tal fine” espressamente rilasciata all'impresa contestualmente alla sottoscrizione della concessione, ad esperire ogni opportuna azione (, con l'attività pure esplicitata nell'art. 5 cit.), così come non avrebbe altro senso logico – giuridico la previsione del potere rappresentativo dell'Impresa di
“incassare il risarcimento” per conto del Comune, per poi “trattenere” le somme recuperate a titolo di remunerazione della concessione.
Pertanto, si ritiene che il titolo fondante la pretesa creditoria non sia una cessione di credito, bensì il suddetto strumento concessorio che, nella previsione di cui sopra, integra nella sostanza mandato “in rem propriam” a gestire le pratiche assicurative di cui trattasi e a riscuotere il risarcimento che, in forza delle stesse previsioni, non viene girato per competenza al mandante, ma trattenuto a titolo di corrispettivo del servizio prestato.
Ebbene, nel caso di specie la società appellata ha agito quale delegato del
Comune, avendo prodotto nel giudizio di merito il mandato conferitole da quest'ultimo e pertanto, si tiene assolto per facta concludentia l'onere di spendita del nome del rappresentato.
A tal proposito, va richiamato il principio di diritto, in base al quale colui che abbia ricevuto dal proprio debitore un mandato con rappresentanza, al fine di riscuotere un credito vantato dal mandante verso terzi, e soddisfarsi sul ricavato, è legittimato a chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del debitor debitoris, a nulla rilevando che non abbia formalmente speso il nome di quest'ultimo, quando non possa esistere alcun ragionevole dubbio circa l'identità tra il credito azionato, e quello la cui riscossione forma oggetto del mandato (cfr. Cass. 19344/17).
Chiarito ciò, vanno disattese le censure relative al difetto di legittimazione attiva del appellato, sia la presunta violazione dell'art. 50 Tuel, Parte_2
essendo stato accertato che il Comune non abbia posto in essere una cessione del credito.
Venendo alla censura relativa all'erronea valutazione del fatto processuale e mancanza di prova in ordine all'an e al quantum del risarcimento, è sufficiente osservare che con riferimento all'an, non espressamente contestato dalla compagnia assicurativa, parte appellata ha, comunque, prodotto la relazione della Polizia Municipale intervenuta, da cui si evince la dinamica del sinistro verificatosi a Licata il 2 ottobre 2010 alle 16.30 in via Gela, laddove emerge l'esclusiva responsabilità del , il cui veicolo è assicurato per la rc con CP_2
oggi con riferimento al quantum, invece, si ritiene CP_4 CP_5
che lo stesso sia dimostrato, essendo pari alla spesa che il Comune avrebbe sostenuto ( al netto della previsione di cui all'art. 5 della convenzione in atti) per il ripristino della sede stradale.
Ne consegue il rigetto della relativa eccezione.
Infine, prive di pregio sono le censure relative alla violazione degli artt. 15,
161 e 211 cod. Strada, atteso che la previsione di divieti e di obblighi a carico dell'utente della strada, eventualmente sanzionati con la sanzione del ripristino, non escludono l'obbligo posto a carico dell'ente proprietario della strada di manutenere, pulire e gestire le strade ai sensi dell'art. 14 cod. Strada.
Per le superiori motivazioni l'appello va rigettato.
Infine, va rigettata la domanda di condanna dell'appellante per lite temeraria stante la mancata dimostrazione dei presupposti richiesti dalla norma.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi del d.m.
55/2014 e ss.mm, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_2
[...] [...]
disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa:
[...]
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 462,00, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto..
Così deciso in Agrigento, in data 20 febbraio 2025 .
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1424 dell'anno 2022 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. Stefano Taurini e dall'Avv. Maurizio
Hazan, giusta procura in atti appellante e in persona del Curatore, Controparte_1
assistito e difeso dall'Avv. Giovanni Lisi, giusta procura in atti appellato
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di pace n. 922/2021
CONCLUSIONI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18 ottobre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, parte appellante ha agito dinanzi a questo Tribunale, per la riforma della sentenza n. 922/2021, resa dal Giudice di Pace di Agrigento, pubblicata il 1 dicembre 2021, al fine di accertare la violazione del combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. e 144 e 148 e 283 Cod. Ass., attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; con ogni conseguente statuizione;
nonché la violazione dell'art. 50 del Tuel, per eccesso di potere del soggetto, che avrebbe firmato la convenzione;
per omessa motivazione in ordine alla quantificazione del danno;
nonché per violazione degli artt. 15, 161 e 211 del Codice della Strada.
Ha, quindi, insistito per la riforma della sentenza, chiedendo, in via preliminare, la concessione della sospensione della esecutorietà della sentenza, domandando, inoltre, la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme percepite da a seguito della pubblicazione dell'impugnata sentenza, Parte_1
sia a titolo di sorte che per spese legali.
costituitosi in data 12 settembre 2022, ha, Controparte_1
innanzitutto, contestato la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c., inoltre, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e l'improcedibilità dello stesso ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché la nullità dell'atto di citazione, contestando nel merito l'appello, chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite e per lite temeraria. ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito Controparte_2
rimanendo contumace.
La causa, disattesa l'istanza di sospensione, istruita con produzione documentale e con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado, è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 18 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente evocato in giudizio Controparte_2
e non costituito.
Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni sollevate dalle difese degli appellati a norma degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
L'art. 342 c.p.c. introdotto dalla L. n. 134/12 prevede che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata e nel caso di specie le censure svolte dall'appellante sono state espresse rispettando nella sostanza il requisito formale di cui si è detto, anche in considerazione dell'individuazione delle problematiche dibattute.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure sollevata dalla difesa degli appellati, essa non poteva condurre alla definizione del giudizio, perché per il suo accoglimento l'appello non deve avere neanche una probabilità di accoglimento e deve essere ictu oculi, grazie ad un mero confronto tra motivi di appello e motivazione della sentenza di primo grado, palesemente infondato.
Ancora, è infondata l'eccezione di nullità della citazione, atteso che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della "causa petendi" è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti, circostanza, quest'ultima, da escludersi nel caso di specie.
Disattese le eccezioni preliminari e passando all'esame del merito, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata con le seguenti precisazioni.
Innanzitutto, va affermata la legittimazione attiva del Parte_2
nei confronti di e di
[...] Parte_1 CP_2
, quali responsabili del sinistro per il ristoro del danno ex art. 2054
[...]
c.c./144 Cod. Ass.
Dalla produzione documentale, infatti, si evince che il Parte_2
ha agito per il riconoscimento, nei confronti dei convenuti, del
[...]
risarcimento del danno patrimoniale derivato alla sede stradale, di fonte extracontrattuale, assumendolo come proprio in forza dell'art. 5 della convenzione stipulata con il Comune di Licata e dell'intervento effettuato nell'immediatezza del sinistro, sostanzialmente quantificato nel costo dell'attività di ripristino.
Sul punto, occorre richiamare integralmente l'art. 5 della concessione del
“servizio di sgombero bonifica, pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente stradale;
interventi da eseguirsi in emergenza”, che testualmente recita: “ Il Comune, nella qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, delega e autorizza
V.S. S.p.a. a: intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ( ex art. 2054 c.c.); denunciare alle compagnie assicurative interessate l'evento sinistroso;
a trattarne la liquidazione;
a incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente;
a ripristinare le pertinenze stradali danneggiate nell'incidente, previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada ”;
Come si evince dal tenore della concessione, il costo del servizio di ripristino
è senza oneri economici per il Comune con assunzione del rischio della gestione del servizio medesimo da parte del concessionario, il quale trae i suoi guadagni non da un corrispettivo ricevuto in via diretta dall'Ente, ma dall'attività di recupero del credito di natura risarcitoria facente capo al medesimo Ente, derivato dai danni arrecati alla sede stradale dai responsabili civili, credito che è e continua a rimanere una posta patrimoniale del Comune.
In altri termini, non risulta alcuna cessione del credito risarcitorio vantato dal
Comune nei confronti dei responsabili civili ex art. 2054 c.c., quanto piuttosto alla società è attribuito il diritto di trattenere gli importi Parte_3
corrisposti a tale titolo alla stessa, in nome e per conto dell'Ente.
Tanto ciò vero che il Comune ha attribuito alla società appellata il potere rappresentativo sostanziale per il recupero, in nome e per conto del
, del credito di natura risarcitoria da questo vantato nei confronti CP_3
dei responsabili civili.
A ritenere diversamente rimarrebbe priva di alcuna giustificazione causale la delega, “a tal fine” espressamente rilasciata all'impresa contestualmente alla sottoscrizione della concessione, ad esperire ogni opportuna azione (, con l'attività pure esplicitata nell'art. 5 cit.), così come non avrebbe altro senso logico – giuridico la previsione del potere rappresentativo dell'Impresa di
“incassare il risarcimento” per conto del Comune, per poi “trattenere” le somme recuperate a titolo di remunerazione della concessione.
Pertanto, si ritiene che il titolo fondante la pretesa creditoria non sia una cessione di credito, bensì il suddetto strumento concessorio che, nella previsione di cui sopra, integra nella sostanza mandato “in rem propriam” a gestire le pratiche assicurative di cui trattasi e a riscuotere il risarcimento che, in forza delle stesse previsioni, non viene girato per competenza al mandante, ma trattenuto a titolo di corrispettivo del servizio prestato.
Ebbene, nel caso di specie la società appellata ha agito quale delegato del
Comune, avendo prodotto nel giudizio di merito il mandato conferitole da quest'ultimo e pertanto, si tiene assolto per facta concludentia l'onere di spendita del nome del rappresentato.
A tal proposito, va richiamato il principio di diritto, in base al quale colui che abbia ricevuto dal proprio debitore un mandato con rappresentanza, al fine di riscuotere un credito vantato dal mandante verso terzi, e soddisfarsi sul ricavato, è legittimato a chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del debitor debitoris, a nulla rilevando che non abbia formalmente speso il nome di quest'ultimo, quando non possa esistere alcun ragionevole dubbio circa l'identità tra il credito azionato, e quello la cui riscossione forma oggetto del mandato (cfr. Cass. 19344/17).
Chiarito ciò, vanno disattese le censure relative al difetto di legittimazione attiva del appellato, sia la presunta violazione dell'art. 50 Tuel, Parte_2
essendo stato accertato che il Comune non abbia posto in essere una cessione del credito.
Venendo alla censura relativa all'erronea valutazione del fatto processuale e mancanza di prova in ordine all'an e al quantum del risarcimento, è sufficiente osservare che con riferimento all'an, non espressamente contestato dalla compagnia assicurativa, parte appellata ha, comunque, prodotto la relazione della Polizia Municipale intervenuta, da cui si evince la dinamica del sinistro verificatosi a Licata il 2 ottobre 2010 alle 16.30 in via Gela, laddove emerge l'esclusiva responsabilità del , il cui veicolo è assicurato per la rc con CP_2
oggi con riferimento al quantum, invece, si ritiene CP_4 CP_5
che lo stesso sia dimostrato, essendo pari alla spesa che il Comune avrebbe sostenuto ( al netto della previsione di cui all'art. 5 della convenzione in atti) per il ripristino della sede stradale.
Ne consegue il rigetto della relativa eccezione.
Infine, prive di pregio sono le censure relative alla violazione degli artt. 15,
161 e 211 cod. Strada, atteso che la previsione di divieti e di obblighi a carico dell'utente della strada, eventualmente sanzionati con la sanzione del ripristino, non escludono l'obbligo posto a carico dell'ente proprietario della strada di manutenere, pulire e gestire le strade ai sensi dell'art. 14 cod. Strada.
Per le superiori motivazioni l'appello va rigettato.
Infine, va rigettata la domanda di condanna dell'appellante per lite temeraria stante la mancata dimostrazione dei presupposti richiesti dalla norma.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi del d.m.
55/2014 e ss.mm, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_2
[...] [...]
disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa:
[...]
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 462,00, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto..
Così deciso in Agrigento, in data 20 febbraio 2025 .
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44