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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 879/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il giorno 9/08/1988 cittadina Salvadoregna
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ignazio Arangio del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Stefano Villa del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], cittadina dello Stato di El Salvador;
Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
23/01/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
• La potestà genitoriale verrà esercitata in via congiunta da entrambi i genitori;
• La figlia minore continuerà a vivere con la madre presso la sua abitazione regolarmente condotta in locazione a Milano, via Giuba n. 2;
• Il padre potrà tenere con sé la figlia , previo accordo, anche in assenza della madre, a fine Per_1 settimana alternati al mese, dall'orario di uscita della scuola, dal venerdì, con pernottamento, sino alla domenica successiva, allorquando dovrà riaccompagnarla a casa della madre entro e non oltre le ore
19:30;
• Nel corso della settimana nella quale la figlia non pernotterà con il padre, quest'ultimo potrà inoltre vedere la minore per un pomeriggio, da concordarsi con la madre, dall'ora di uscita dalla scuola per riportarla a casa della madre entro e non oltre le ore 19:30;
• Nel corso del mese di agosto di ogni anno, i genitori si organizzeranno per trascorrere con la figlia quindici (15) giorni consecutivi prima con l'uno e poi con l'altro, secondo le necessità che si presenteranno di volta in volta e sempre previo accordo dei medesimi compatibilmente con le esigenze della figlia;
• Del pari, la figlia trascorrerà le vacanze di Natale (indicativamente dalla fine della scuola sino al 30.12)
- oppure le vacanze di Capodanno/Epifania ad anni alterni con la madre e con il padre, sempre previo accordo dei medesimi e compatibilmente con le esigenze della figlia;
• Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti l'una dall'altra e di nulla avere a che pretendere a titolo di mantenimento reciproco;
• La sig.ra percepirà l'intero importo dell'assegno sociale;
Parte_1
• Il padre verserà a titolo di mantenimento per la figlia , sino alla completa indipendenza Per_1 economica dello stessa la somma di € 350,00 mensili, entro il giorno 29 di ogni mese da bonificare sul c/c intestato alla RA : IBAN [...], Parte_1 salvo futura comunicazione di cambiamento del c/c;
• Le spese straordinarie per la figlia minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo il seguente schema:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
• Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
• Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1 Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
1 Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
2 Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3 Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il giorno 9/08/1988 cittadina Salvadoregna
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ignazio Arangio del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Stefano Villa del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], cittadina dello Stato di El Salvador;
Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
23/01/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
• La potestà genitoriale verrà esercitata in via congiunta da entrambi i genitori;
• La figlia minore continuerà a vivere con la madre presso la sua abitazione regolarmente condotta in locazione a Milano, via Giuba n. 2;
• Il padre potrà tenere con sé la figlia , previo accordo, anche in assenza della madre, a fine Per_1 settimana alternati al mese, dall'orario di uscita della scuola, dal venerdì, con pernottamento, sino alla domenica successiva, allorquando dovrà riaccompagnarla a casa della madre entro e non oltre le ore
19:30;
• Nel corso della settimana nella quale la figlia non pernotterà con il padre, quest'ultimo potrà inoltre vedere la minore per un pomeriggio, da concordarsi con la madre, dall'ora di uscita dalla scuola per riportarla a casa della madre entro e non oltre le ore 19:30;
• Nel corso del mese di agosto di ogni anno, i genitori si organizzeranno per trascorrere con la figlia quindici (15) giorni consecutivi prima con l'uno e poi con l'altro, secondo le necessità che si presenteranno di volta in volta e sempre previo accordo dei medesimi compatibilmente con le esigenze della figlia;
• Del pari, la figlia trascorrerà le vacanze di Natale (indicativamente dalla fine della scuola sino al 30.12)
- oppure le vacanze di Capodanno/Epifania ad anni alterni con la madre e con il padre, sempre previo accordo dei medesimi e compatibilmente con le esigenze della figlia;
• Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti l'una dall'altra e di nulla avere a che pretendere a titolo di mantenimento reciproco;
• La sig.ra percepirà l'intero importo dell'assegno sociale;
Parte_1
• Il padre verserà a titolo di mantenimento per la figlia , sino alla completa indipendenza Per_1 economica dello stessa la somma di € 350,00 mensili, entro il giorno 29 di ogni mese da bonificare sul c/c intestato alla RA : IBAN [...], Parte_1 salvo futura comunicazione di cambiamento del c/c;
• Le spese straordinarie per la figlia minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo il seguente schema:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
• Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
• Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1 Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
1 Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
2 Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3 Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato