Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/06/2025, n. 4861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4861 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 04861/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento:
- del provvedimento emesso in data 22/1/2022 e notificato al ricorrente in data 23/1/2022, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli decretava il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 comma 1 del D.L. 34/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato è stata respinta l’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 103, comma 2, del d.l. 34 del 2020, ponendo quale motivo principale di rigetto l’espulsione emessa nei suoi confronti in
data 13 novembre 2017.
1.1 Con il ricorso in esame, il ricorrente deduce vizi dell’atto impugnato assenza dei presupposti di e difetto di motivazione, chiedendone l’annullamento.
1.2 L’Amministrazione intimata si è costituita depositando documentazione a difesa e chiedendo che il ricorso sia respinto.
2. Respinta l’istanza cautelare con ordinanza n. 406 del 2022, la causa è stata trattenuta all’udienza straordinaria del 14 maggio 2025, tenuta da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali.
5. Il ricorso è infondato, ritenendo il Collegio doversi confermare la condivisa motivazione posta a base dell’ordinanza di reiezione dell’istanza cautelare.
5.1 Gioverà rammentare che l'art. 103 del D.L. n. 34 del 2020, convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77, dispone al comma 10, per quanto di interesse del presente ricorso, esclude la possibilità di emersione per i cittadini stranieri che siano stati destinatari di precedenti provvedimenti di espulsione, chiarendo che " Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ".
Nel caso di specie è incontestato che il ricorrente sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione ex art. 13, comma 2, lett c) nel 2017, riconoscendosi nello stesso ricorso che il ricorrente è anche stato accompagnato alla frontiera e ha fatto ritorno nel suo Paese di origine.
Ciò posto, non può certo valere a rimuovere tale grave causa ostativa, espressamente prevista dalla disciplina dell’emersione ex art. 103 del D.L. n. 34 del 2020, la circostanza che il ricorrente abbia fatto successivamente ingresso in Italia nel 2018 “in ragione di un procedimento penale pendente nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Napoli”, considerato che la speciale ipotesi di rientro contemplata all’art. 17 del d.lgs. 286/98 non fa venir meno l’espulsione ma è esclusivamente preordinata a consentire all’interessato la partecipazione ad un procedimento giurisdizionale ovvero al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza ed è limitata “al tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto di difesa”.
5.2 Quanto alla asserita mancata chiara indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, in ragione del generico riferimento contenuto nel preambolo del provvedimento a “informazioni inadeguate” che avrebbe fornito il dichiarante in relazione alla comunicazione dell’amministrazione ex art. 10 bis, ritiene il Collegio che la censura non possa essere accolta, considerato l’esito vincolato cui era tenuta l’Amministrazione in applicazione della causa ostativa espressamente prevista dal comma 10 dell'art. 103 del D.L. n. 34 del 2020.
5.3 In conclusione il ricorso è respinto.
6. Il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Elena Farhat, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.