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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/11/2025, n. 4186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4186 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
3. Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 4302, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente
TRA
rappresentat a e difesa dall'avv. Parte_1
CE EL, ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Rosa Cardone, resistente
NONCHÉ P.M. presso il Tribunale di Bari.
All'udienza del 24.10.2025, all'esito della trattazione cartolare , la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione .
IN F A TT O E DI R I T T O Con ricorso depositato il 7.4.2025 , Parte_1 premesso che:
- in data 14.12.1988 aveva contratto matrimonio concordatario in Bari (anno 1988, parte II, serie A, atto n. 1892) con;
Controparte_1
- che dall'unione coniugale era nata la figlia il 22.2.1990, maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
1 - scoperta una relazione extraconiugale, proponeva dinanzi al Tribunale di bari istanza di separazione con addebito al marito;
- la separazione era pronunciata dal Tribunale di
Bari con sentenza n. 3257/2024 del 9.7.2024 la quale rigettava le reciproche domande di addebito della separazione e confermava i provvedimenti assunti in via temporanea ed urgente;
- ella era disoccupata e percepiva il solo assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, pari a €618,33 in ragione delle rivalutazioni istat;
- era comproprietaria, unitamente al marito, della casa coniugale, in relazione alla quale era gravata dal pagamento del 50% della rata di mutuo;
- erano decorsi i termini di legge senza che si fosse ricostituita l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo in suo favore un assegno divorzile di
€800,00 mensili nella vigenza dell'occupazione della casa coniugale e di €1.000,00 in ipotesi di rilascio dell'abitazione, con accertamento del suo diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto che sarebbe stato percepito dal . CP_1
Con decreto del 14.4.2025 il Presidente fissava la comparizione personale delle parti innanzi a l Giudice delegato per l'udienza del 24.10.2025; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio.
Con comparsa del 23.9.2025 si Controparte_1 costituiva in giudizio e non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva la conferma delle statuizioni adottate in sede di separazione .
All'udienza del 24.10.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, il quale veniva trasfuso nel verbale di udienza. Previa sottoscrizione del verbale contenente l'accordo di divorzio ad opera delle parti e dei rispettivi difensori , la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2 /// La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”. Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato , per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello
Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. Quanto ai rapporti personali ed economici, le pattuizioni concordate tra le parti, trasfuse a verbale di udienza del 24.10.2025 , sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n. r.g. 4302/2025 pendente tra e Parte_1
, con l'intervento del P.M. in Controparte_1 sede, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Bari il 14.12.1988, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune (anno 1988, atto n. 1892, parte 2, serie A) alle condizioni concordate tra le parti, trasfuse a verbale di udienza del 24.10.2025 , da intendersi qui trascritte;
- la moglie perde il cognome del marito;
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett.
d) del D.P.R. n. 396/2000;
- spese compensate;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 4 novembre 2025
IL GI UD I C E ES T E N SO R E
DO T T.S S A TI ZI A N A DI GI O I A
IL PR E SI D E N T E
D O TT. GI U SE P P E DIS A B A T O
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