Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/01/2026, n. 609
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Impugnazione dell'estratto di ruolo per mancata notifica

    La Corte rileva che la nuova normativa (art. 3-bis del d.l. 146/2021) ha introdotto il comma 4-bis all'art. 2 del d.p.r. 602/1973, stabilendo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo come regola generale, salvo specifiche eccezioni non dimostrate nel caso di specie. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione che conferma l'applicabilità della norma ai processi pendenti e la limitata impugnabilità che presuppone un interesse ad agire da dimostrare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/01/2026, n. 609
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 609
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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