CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/07/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 678/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – ripetizio- ne d'indebito promossa da
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Floro Flori –
Appellante contro
( ) – Controparte_1 C.F._1
Appellato non costituito SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 5286 del 20/12/2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, accoglieva il ricorso proposto da avverso il provvedimen- Controparte_1
to di ripetizione di indebito pensionistico con il quale l aveva chiesto al Pt_1
ricorrente la restituzione sul trattamento di invalidità civile, per l'importo di eu- ro € 3.320,81, a seguito di rielaborazione dei dati reddituali da lavoro dipen- dente anno 2016 e 2017 superiori al limite previsto.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l , con ricorso deposita- Pt_1
to il 29.7.2022, per i motivi indicati in ricorso.
Con decreto del presidente di sezione del 1.8.2022, debitamente comunicato dalla cancelleria all'appellante, veniva fissata la prima udienza del 10.1.2023 e
R.G. 678_2022 2
contestualmente veniva disposta la celebrazione di detta udienza con le modali- tà di cui all'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è improcedibile.
1.1. Va dato atto che l'appellante non ha provveduto al deposito telematico di note e che non vi è prova in atti della notifica dell'impugnazione all'appellato, non costituito in giudizio.
Ebbene, secondo consolidato orientamento di legittimità, dal quale non vi è ra- gione di discostarsi, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la man- cata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina
l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di asse- gnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire
l'instaurazione del contraddittorio”. (cfr. Cass. 6159/2018, Cass. 20613/2013,
Cass. SS.UU. 20604/2008).
Qualora l'appellato non si costituisca e il Giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'appellante, che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedi- mento è quindi definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore cor- so del processo (vd. Cass. 2005/2015 e, più di recente, Cass. 2591/2023).
L'appello, in definitiva, va dichiarato improcedibile, non trovando applicazione la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 348 c.p.c., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instau-
R.G. 678_2022 3
rato.
Nulla per le spese.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: dichiara improcedibile l'appello.
Nulla sulle spese.
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.6.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
R.G. 678_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 678/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – ripetizio- ne d'indebito promossa da
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Floro Flori –
Appellante contro
( ) – Controparte_1 C.F._1
Appellato non costituito SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 5286 del 20/12/2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, accoglieva il ricorso proposto da avverso il provvedimen- Controparte_1
to di ripetizione di indebito pensionistico con il quale l aveva chiesto al Pt_1
ricorrente la restituzione sul trattamento di invalidità civile, per l'importo di eu- ro € 3.320,81, a seguito di rielaborazione dei dati reddituali da lavoro dipen- dente anno 2016 e 2017 superiori al limite previsto.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l , con ricorso deposita- Pt_1
to il 29.7.2022, per i motivi indicati in ricorso.
Con decreto del presidente di sezione del 1.8.2022, debitamente comunicato dalla cancelleria all'appellante, veniva fissata la prima udienza del 10.1.2023 e
R.G. 678_2022 2
contestualmente veniva disposta la celebrazione di detta udienza con le modali- tà di cui all'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è improcedibile.
1.1. Va dato atto che l'appellante non ha provveduto al deposito telematico di note e che non vi è prova in atti della notifica dell'impugnazione all'appellato, non costituito in giudizio.
Ebbene, secondo consolidato orientamento di legittimità, dal quale non vi è ra- gione di discostarsi, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la man- cata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina
l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di asse- gnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire
l'instaurazione del contraddittorio”. (cfr. Cass. 6159/2018, Cass. 20613/2013,
Cass. SS.UU. 20604/2008).
Qualora l'appellato non si costituisca e il Giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'appellante, che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedi- mento è quindi definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore cor- so del processo (vd. Cass. 2005/2015 e, più di recente, Cass. 2591/2023).
L'appello, in definitiva, va dichiarato improcedibile, non trovando applicazione la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 348 c.p.c., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instau-
R.G. 678_2022 3
rato.
Nulla per le spese.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: dichiara improcedibile l'appello.
Nulla sulle spese.
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.6.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
R.G. 678_2022