Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 53/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. MANCIA Parte_1
ALDO);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
TUZZOLINO FRANCESCA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi della'rt.
127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 4.04.2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 11-16.05.2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“Art. 1 Entrambe le parti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e , pertanto, di rinunziare reciprocamente all'assegno divorzile di contribuzione al mantenimento dell'altro coniuge.
Art. 2 I figli minori e restano affidate in modo condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e avranno quale domicilio prevalente l'abitazione della madre in Palermo, Via Brancaccio n. 62.
Art. 3 Per ciò che attiene al regime di visita dei suddetti figli minori, le parti prendono atto che allo stato nulla può essere disposto per il padre atteso che lo stesso allo stato è detenuto in carcere. Le parti convengono, tuttavia, che fermo restando l'impegno dei coniugi di adoperarsi al fine di favorire il maggior numero di incontri con l'altro genitore, e ciò nel precipuo interesse delle minori ad avere un rapporto equilibrato e sereno con entrambi i genitori, in coerenza con il regime di affido condiviso, e fatto salvo ogni diverso accordo, non appena il sig. avrà riacquistato la libertà, avrà facoltà di Controparte_1 tenere con sé i figli minori e ei giorni del martedì e del giovedì Per_1 Per_2 dalle ore 17,00 alle 20,00. Avrà, inoltre, facoltà di tenere con sé i figli minori, a settimane alterne, dalle 10,00 del sabato sino alle 21,00 della domenica con
- 2 - facoltà di pernottamento nelle notti del sabato, avendo cura di riaccompagnarle a casa della madre. Le principali festività saranno trascorse dalla minore con entrambi i genitori, con il criterio dell'alternanza. In particolare, salvo diverso accordo, le figlie minori trascorreranno il 24 ed il 25 dicembre con la madre e il 31 dicembre ed il giorno 1 gennaio, con il padre e così di seguito, sempre secondo il criterio dell'alternanza, quelle Pasquali
(Santa Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e le altre riconosciute. Durante le vacanze estive il padre, in aggiunta a quanto previsto nei precedenti capoversi, trascorrerà con i figli minori un periodo continuativo di quindici giorni durante il mese di agosto, da concordare preventivamente con la madre. La madre,
d'altro canto, avrà facoltà di trascorrere un periodo continuativo di vacanza durante l'anno di giorni quindici, previo accordo con il padre.
Art. 4 Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
la somma di € 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per Parte_1 il mantenimento dei figli minori, e Tale somma verrà Per_1 Per_2 corrisposta entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di omologazione della presente convenzione. I coniugi si obbligano a far fronte alle spese necessarie al mantenimento delle figlie minori per il periodo di permanenza presso ciascuno di loro. L'assegno verrà rivalutato ogni anno in proporzione all'aumento del costo della vita, così come risultante dagli indici ISTAT.
Art. 5 Il sig. si obbliga a partecipare nella misura del 50% Controparte_1 alle spese scolastiche, sportive e mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale) e comunque a tutte le spese straordinarie come stabilite da linee guida del CNF del 29.11.2017 e eventuali successive integrazioni e modificazioni.
Art. 6 Per quanto attiene agli ulteriori rapporti economici e patrimoniali i Par sigg.ri e dichiarano di avere già Controparte_1 Parte_1 provveduto ad estinguere con reciproca soddisfazione ogni rapporto di debito/credito e, pertanto, convengono che nulla è loro dovuto dall'altro coniuge a qualsiasi titolo.
Art. 7 I coniugi si danno il libero assenso al rilascio dei passaporti”.
- 3 - 3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 17/09/2012, da , nata Parte_1
a PALERMO il 23/10/1989 e da , nato a [...] il Controparte_1
22/09/1984, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
181 parte II, serie A – anno 2012, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
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