Articolo 40 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 39Articolo 41
Versione
15 marzo 1974
Art. 40.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, anche in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1974, del fondo iscritto al capitolo 1701 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'attuazione della riforma tributaria.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974