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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 650/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grisolia - Ufficio Tributi 87020 Grisolia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6369 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: ///
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.1.2025 Ricorrente_1 s.r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 6369 del Comune di Grisolia, notificato il 2.12.2024 e con il quale era stato intimato il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di IMU per l'anno 2019, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) il vizio di notifica dell'atto in quanto eseguita a mezzo di posta ordinaria;
2) il difetto del presupposto impositivo, deducendo di non essere proprietaria di immobili nel territorio del comune dell'Ente impositore.
ll Comune di Grisolia, benché citato, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Premesso che l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti della pretesa impositiva grava sull'Ente locale impositore, rileva il giudice che, nel caso di specie, siffatto onere non è stato assolto atteso che il Comune di Grisolia, rimanendo contumace, ha mostrato completo disinteresse per la vicenda per cui
è causa nulla dimostrando in merito alla fondatezza della pretesa tributaria fatta valere con l'avviso di accertamento impugnato.
A tanto consegue l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
condanna il Comune di
Grisolia al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grisolia - Ufficio Tributi 87020 Grisolia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6369 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: ///
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.1.2025 Ricorrente_1 s.r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 6369 del Comune di Grisolia, notificato il 2.12.2024 e con il quale era stato intimato il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di IMU per l'anno 2019, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) il vizio di notifica dell'atto in quanto eseguita a mezzo di posta ordinaria;
2) il difetto del presupposto impositivo, deducendo di non essere proprietaria di immobili nel territorio del comune dell'Ente impositore.
ll Comune di Grisolia, benché citato, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Premesso che l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti della pretesa impositiva grava sull'Ente locale impositore, rileva il giudice che, nel caso di specie, siffatto onere non è stato assolto atteso che il Comune di Grisolia, rimanendo contumace, ha mostrato completo disinteresse per la vicenda per cui
è causa nulla dimostrando in merito alla fondatezza della pretesa tributaria fatta valere con l'avviso di accertamento impugnato.
A tanto consegue l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
condanna il Comune di
Grisolia al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.