Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 settembre 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 settembre 2017 |
Commentari • 9
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Giurisprudenza • 120
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- art. 17.1·
- art. 444 c.p.p.·
- art. 54 comma 4 lett. a·
- art. 6·
- art. 97·
- art. 318 c.p.·
- art. 18 direttiva UE 2014/24·
- art. 7 Dpcs n.167/2016·
- art. 3.4·
- art. 32 comma 5·
- art. 7.2·
- art. 80·
- art. 95·
- art. 2.1·
- art. 4
Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita'
1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui agli articoli 9, secondo comma , e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione , all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 , nonche' a fini di tutela e valorizzazione della biodiversita' agraria, promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
2. Ai fini della presente legge, per agrumeti caratteristici si intendono quelli aventi particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche strettamente connesse alla peculiarita' del territorio d'origine.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 9 della Costituzione , e' il seguente:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.».
- Il testo dell' art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione , e' il seguente:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(Omissis);
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.».
- La versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 115 del 9 maggio 2008.
- La legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2006, n. 16, supplemento ordinario. - Art. 2. Disciplina degli interventi 1. Per le finalita' indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:
a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici;
b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;
c) alla determinazione della misura dei contributi erogabili.
2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicita' e tradizionalita' delle identita' locali, dando priorita' alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata e biologica. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di cultivar storicamente legato al territorio.
3. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione. - Art. 3. Contributo per gli interventi di recupero
e salvaguardia degli agrumeti caratteristici 1. Per l'anno 2017 e' concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero ed alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.