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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2024, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.8307/2017 vertente tra le seguenti parti
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), con gli avv.ti PATRIZIA UBALDI C.F._2 Parte_1
Appellanti
NONCHé
, n.q. di eredi Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di , con l'avv. Fabio Gramagnuolo Persona_1
E
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_5 P.IVA_1 amministratore pro-tempore, con l'avv. ROMOLO REBOA
Appellato
CONCLUSIONI: nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.1.2024 fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- e hanno Parte_2 Persona_1 Controparte_1 proposto appello avverso la sentenza n.3061/2017 con cui il Tribunale ordinario di Velletri ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al punto n.1 per intervenuta approvazione delle delibere assembleari del 23 ottobre 2016 e del 23 maggio 2017, nonché in riferimento all'impugnativa del punto 2 all'o.d.g. dell'assemblea condominiale dell'8 aprile 2016 per intervenuta approvazione della delibera assembleare del 29 maggio 2016 e del 23 maggio 2017, oltre alla condanna alle spese di lite.
1 2.- Hanno enunciato i seguenti motivi.
- Omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia;
- Omessa e/o erronea valutazione della documentazione in atti;
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2377 c.c., 1129 comma 13 c.c., art.71 bis delle disposizioni di attuazione;
- Violazione del principio della soccombenza virtuale.
3.- Nel corso del giudizio, il procuratore costituito ha dichiarato il decesso del proprio assistito
, avvenuto l'11.5.2023, con atto notificato il 29.5.2023 alle altre parti del Persona_1 giudizio.
Il processo è stato quindi interrotto ex art. 300 c.p.c. con ordinanza dell'11.7.2023.
4.- Con ricorso depositato il 2.11.2023 e notificato il 16 e il 20.11.2023, il giudizio è stato riassunto dall'Avv. in proprio e n.q. di procuratore di , nei confronti degli Parte_1 Controparte_1 eredi di - che hanno poi rinunciato agli atti del giudizio - nonché del Persona_1 appellato, che ha accettato detta rinuncia. CP_5
Il condominio appellato ha quindi eccepito: - l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti da parte degli eredi di del 12.12.2023, accetta dal Condominio;
(ma non di Persona_1 Pt_1 malfatti); il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Velletri n. 3061 del 2017; la tardività riassunzione per essere decorsi i tre mesi dalla notificazione dell'atto interruttivo
(29.5.2023), termine quindi spirato il 29.9.2023. richiamando, a riguardo, Cass. n. 773 del 2013
5.- L'eccezione di estinzione per la tardività della riassunzione – asseritamente decorrente, nel caso in esame, dalla data della notifica dell'evento interruttivo – assume rilievo pregiudiziale rispetto alle altre.
L'eccezione è fondata.
Recentemente, Cass. Ordinanza n. 27788 del 22/09/2022 ha ribadito il consolidato orientamento per cui «L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti».
Conseguentemente, poiché l'atto con cui il procuratore costituito ha dichiarato il decesso del proprio assistito , avvenuto l'11.5.2023, è stato notificato il 29.5.2023, il Persona_1 termine perentorio trimestrale – al quale va aggiunto quello di sospensione feriale – è spirato il
29.9.2023, mentre il ricorso è stato notificato nel novembre del 2023 ed è pertanto tardivo.
6.- Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
2
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.8307 del
2017:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla per le spese.
Roma, 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.8307/2017 vertente tra le seguenti parti
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), con gli avv.ti PATRIZIA UBALDI C.F._2 Parte_1
Appellanti
NONCHé
, n.q. di eredi Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di , con l'avv. Fabio Gramagnuolo Persona_1
E
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_5 P.IVA_1 amministratore pro-tempore, con l'avv. ROMOLO REBOA
Appellato
CONCLUSIONI: nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.1.2024 fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- e hanno Parte_2 Persona_1 Controparte_1 proposto appello avverso la sentenza n.3061/2017 con cui il Tribunale ordinario di Velletri ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al punto n.1 per intervenuta approvazione delle delibere assembleari del 23 ottobre 2016 e del 23 maggio 2017, nonché in riferimento all'impugnativa del punto 2 all'o.d.g. dell'assemblea condominiale dell'8 aprile 2016 per intervenuta approvazione della delibera assembleare del 29 maggio 2016 e del 23 maggio 2017, oltre alla condanna alle spese di lite.
1 2.- Hanno enunciato i seguenti motivi.
- Omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia;
- Omessa e/o erronea valutazione della documentazione in atti;
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2377 c.c., 1129 comma 13 c.c., art.71 bis delle disposizioni di attuazione;
- Violazione del principio della soccombenza virtuale.
3.- Nel corso del giudizio, il procuratore costituito ha dichiarato il decesso del proprio assistito
, avvenuto l'11.5.2023, con atto notificato il 29.5.2023 alle altre parti del Persona_1 giudizio.
Il processo è stato quindi interrotto ex art. 300 c.p.c. con ordinanza dell'11.7.2023.
4.- Con ricorso depositato il 2.11.2023 e notificato il 16 e il 20.11.2023, il giudizio è stato riassunto dall'Avv. in proprio e n.q. di procuratore di , nei confronti degli Parte_1 Controparte_1 eredi di - che hanno poi rinunciato agli atti del giudizio - nonché del Persona_1 appellato, che ha accettato detta rinuncia. CP_5
Il condominio appellato ha quindi eccepito: - l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti da parte degli eredi di del 12.12.2023, accetta dal Condominio;
(ma non di Persona_1 Pt_1 malfatti); il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Velletri n. 3061 del 2017; la tardività riassunzione per essere decorsi i tre mesi dalla notificazione dell'atto interruttivo
(29.5.2023), termine quindi spirato il 29.9.2023. richiamando, a riguardo, Cass. n. 773 del 2013
5.- L'eccezione di estinzione per la tardività della riassunzione – asseritamente decorrente, nel caso in esame, dalla data della notifica dell'evento interruttivo – assume rilievo pregiudiziale rispetto alle altre.
L'eccezione è fondata.
Recentemente, Cass. Ordinanza n. 27788 del 22/09/2022 ha ribadito il consolidato orientamento per cui «L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti».
Conseguentemente, poiché l'atto con cui il procuratore costituito ha dichiarato il decesso del proprio assistito , avvenuto l'11.5.2023, è stato notificato il 29.5.2023, il Persona_1 termine perentorio trimestrale – al quale va aggiunto quello di sospensione feriale – è spirato il
29.9.2023, mentre il ricorso è stato notificato nel novembre del 2023 ed è pertanto tardivo.
6.- Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
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PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.8307 del
2017:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla per le spese.
Roma, 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
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