Sentenza 8 marzo 1999
Massime • 1
In tema di giudizio camerale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 738 cod.proc.civ. (secondo cui "il giudice può assumere informazioni"), il giudice, senza che sia necessario il ricorso alle fonti di prova disciplinate dal codice di rito, risulta di fatto svincolato dalle iniziative istruttorie delle parti e procede con i più ampi poteri inquisitori, i quali si estrinsecano attraverso l'assunzione di informazioni che, espressamente consentita dalla menzionata disposizione, non resta subordinata all'istanza di parte. Tale assunzione, però, palesandosi oggetto di una mera facoltà, non implica alcun obbligo per il giudice, sicché la mancata estensione dell'indagine non determina l'inosservanza delle norme disciplinanti il procedimento camerale e risulta incensurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in ordine al mancato esercizio della predetta facoltà, soprattutto quando la decisione si fondi sopra elementi istruttori raccolti "aliunde" rispetto alle informazioni dell'art. 378 cod.proc.civ. e dei quali il giudice, attraverso la motivazione, abbia dato esauriente conto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/1999, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 8 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI PRESIDENTE
Dott. Rosario DE MUSIS CONSIGLIERE
Dott. Giammarco CAPPUCCIO CONSIGLIERE
Dott. Antonio GISOTTI CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
UA RE, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n.82, presso l'Avv. Ebe Mele, rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunata Balsano in forza di procura a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
IA DI AR, elettivamente domiciliata in Cefalù, Via Prestisimone n. 17, presso l'Avv. Salvatore Restivo che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al controricorso
- CONTRORICORRENTE -
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Palermo pronunciata in data 19/24.12.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.11.1998 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore del ricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 28.11.1994, il Tribunale di Termini Imerese omologava la separazione consensuale intervenuta tra i coniugi UA CA e IA Di RC.
Quest'ultima, nel gennaio 1997, con ricorso ex art.710 c.p.c. chiedeva al medesimo giudice che il pagamento dell'assegno di mantenimento di lire 1.200.000 mensili per sè e per i due figli avvenisse direttamente da parte del datore di lavoro del marito, domandando altresì l'assegnazione dell'intera casa familiare. Costituitosi, il resistente deduceva che, subito dopo l'omologazione della separazione, essi coniugi si erano riconciliati, donde la richiesta, che veniva peraltro disattesa, di ammissione di prova testimoniale sul punto.
Il giudice adito, con provvedimento del 3/6.3.1997, accoglieva le domande della Di RC e la Corte di Appello di Palermo, in data 18.7.1997, respingeva il relativo reclamo proposto dal CA. Con successivo ricorso presentato il 9.10.1997 ai sensi parimenti dell'art.710 c.p.c., il medesimo CA chiedeva al Tribunale di Termini Imerese, in via preliminare, la declaratoria di cessazione degli effetti della separazione consensuale insistendo, al riguardo, per l'ammissione di prova testimoniale, nonché, in subordine, la riduzione dell'assegno e l'affidamento del figlio minore PI.
Detto giudice, con provvedimento del 3.12.1997, dichiarava inammissibile la richiesta principale del ricorrente, affidando il minore stesso al padre e riducendo a lire 900.000 mensili l'assegno di mantenimento in contestazione.
Avverso tale provvedimento, proponeva reclamo il CA: in quella sede, la Di RC spiegava domanda riconvenzionale in ordine alla misura dell'assegno.
La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza pronunciata in data 19/24.12.1997, rigettava tanto il reclamo quanto la riconvenzionale, assumendo in particolare:
a) che la prova testimoniale richiesta dal reclamante era già stata dichiarata inammissibile dal Tribunale, per la sua genericità, nel precedente procedimento instaurato dal CA al fine di ottenere la declaratoria di caducazione degli effetti della separazione consensuale;
b) che, in ogni caso, era da escludere che fosse intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione, avuto riguardo a molteplici circostanze ed al fatto in specie che la Di RC aveva attribuito al CA una relazione sentimentale con un'altra donna, nominativamente indicata, laddove la perdurante, accesa conflittualità tra le parti e lo stesso interesse della Di RC a che il marito si procurasse un'abitazione autonoma per porre fine al disagio provocato dalla precedente divisione della casa familiare apparivano ben più significativi dell'asserita ripresa di una progettualità comune legata ad un singolo affare patrimoniale, segnatamente costituito dall'acquisto da parte dei coniugi, successivamente all'omologazione della separazione consensuale, di una mansarda ubicata nello stesso edificio in cui si trovava la casa familiare medesima;
c) che dovevano essere confermate le statuizioni di carattere economico adottate dal Tribunale, considerando, per un verso, che le deduzioni del CA circa il preteso peggioramento della propria situazione economica contrastavano con le elargizioni in natura che lo stesso asseriva di avere spontaneamente effettuato in favore della moglie, che le spese per un'autonoma sistemazione abitativa erano quelle normalmente gravanti sul coniuge non assegnatario dell'alloggio familiare e che le altre spese non erano idonee ad incidere in misura sostanziale sul tenore di vita del reclamante, nonché, per altro verso, quanto cioè alle contrarie richieste della Di RC, che la modifica del regime di affidamento riguardo al figlio PI costituiva circostanza sopravvenuta idonea a gravare sull'equilibrio delle precedenti convenzioni inter partes, giustificandosi così la riduzione dell'onere economico a carico del CA.
Avverso detta ordinanza, quest'ultimo propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione, deducendo due motivi di gravame, ai quali resiste la Di RC con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto affrontato l'esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Di RC, relative all'asserita inammissibilità del ricorso in considerazione: a) del fatto che l'ultimo comma dell'art.739 c.p.c. escluderebbe l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi in sede di reclamo e del fatto altresì che l'ammissibilità del medesimo gravame resterebbe esclusa sulla base della natura del procedimento camerale, destinato a concludersi con provvedimenti che non incidono su diritti soggettivi e che possono essere revocati e modificati in ogni tempo, risultando pertanto inidonei ad acquistare efficacia di giudicato siccome privi dei necessari requisiti della decisorietà e della definitività;
b) dei vizi della procura rilasciata al difensore nel giudizio di cassazione, priva della specialità richiesta dal dettato dell'art.365 c.p.c.. Sotto questo secondo profilo, logicamente e giuridicamente preliminare rispetto al primo concernendo la sussistenza dello stesso ius postulandi, basterà rilevare come, nella fattispecie, la procura per proporre ricorso per cassazione si palesi conferita dal CA con inequivoco riferimento alla fase processuale del giudizio di legittimità (onde non difetta e requisito di specialità sopra indicato), atteso che detta procura, per un verso, risulta rilasciata a margine del medesimo ricorso, sì da realizzare innegabilmente un collegamento inscindibile con quest'ultimo atto - cui inerisce - formando con esso parte integrante dell'unico documento che li contiene entrambi, laddove, per altro verso, lungi dall'essere formulata con espressioni tali da escludere univocamente il cennato riferimento al giudizio di legittimità e la volontà quindi della parte di proporre ricorso per cassazione, reca al contrario, pur nella sua genericità, l'esplicita attribuzione al difensore del potere di "sottoscrivere il presente atto", in questo modo denotando di essere non soltanto antecedente alla notificazione del ricorso stesso e successiva alla pubblicazione del provvedimento gravato, ma anche relativa alla specifica impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del giudice del merito (Cass. 27 ottobre 1995, n. 11178; Cass. 1 aprile 1997, n. 2842; Cass. 18 aprile 1998, n. 3981). Per quanto, poi, attiene al primo profilo di inammissibilità del ricorso dedotto dalla Di RC, si rileva che il giudizio per la revisione delle condizioni di separazione tra i coniugi, ancorché a seguito della legge 29 luglio 1988, n.331, si svolga con rito camerale e non più con le forme del processo ordinano come in precedenza previsto dall'art.710 c.p.c., configura pur sempre un procedimento contenzioso che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti, titolari di confliggenti diritti soggettivi, chiudendosi con un decreto che ha natura sostanziale di sentenza, onde il provvedimento così reso dalla Corte di Appello ai sensi dell'art.739 c.p.c. in sede di reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale,
dichiarato espressamente non reclamabile a nonna dell'ultimo comma del citato art.739, è ricorribile per cassazione ex art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento caratterizzato dagli elementi della decisorietà e della definitività (Cass. 18 ottobre 1991, n. 11042; Cass. 5 febbraio 1997, n. 1084; Cass. 14 agosto 1998, n. 8046). Peraltro, è appena il caso di osservare che, con il ricorso per cassazione al sensi dell'art. 111 della Costituzione, possono essere denunciate violazioni sia della legge regolatrice del rapporto sostanziale che di quella regolatrice del processo, laddove a tale tipo di vizi è riconducibile l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto solo quando essa si traduca in mancanza materiale e grafica della motivazione medesima, ovvero quando quest'ultima sia meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, o contenga affermazioni tra loro inconciliabili, in modo da non consentire l'identificazione dell'effettiva ratio decidendi (Cass. 4 settembre 1996, n. 8064; Cass.3 settembre 1998, n. 8752), senza quindi la possibilità di farne valere lacune o inadeguatezze e restando esclusa in particolare la riconducibilità nella riferita previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della stessa motivazione in raffronto con le risultanze probatorie (Cass. 24 maggio 1995, n. 5649; Cass. 27 febbraio 1996, n. 1517; Cass. 8 novembre 1997, n. 11027). Tanto premesso, con il primo motivo di impugnazione lamenta il ricorrente la nullità del procedimento per violazione dell'art.738 c.p.c. in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c., assumendo che l'accertamento delle circostanze su cui si fonda la domanda, svolto in un giudizio sia pure di tipo camerale, deve includere quei compiti di indagine e di successivo esame critico dei corrispondenti risultati che competono al giudice dopo l'esercizio, se del caso, del potere di assumere informazioni, nel senso che la parte la quale afferma un fatto (nella specie, l'avvenuta riconciliazione) deve avere riconosciuta, pena in difetto di assunzione di informazioni ad opera del giudice una menomazione del diritto di difesa, la facoltà processuale di rappresentare la realtà del fatto medesimo, laddove il giudice di merito non avrebbe neppure dato modo al CA di provare che quest'ultimo, in effetti, dopo la separazione consensuale del 1994, si era riappacificato con la moglie.
Al riguardo, rileva la Corte, sotto il primo profilo, per quanto cioè concerne la mancata assunzione di informazioni, che, secondo la previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art.738 c.p.c., il giudice, senza che sia necessario il ricorso alle fonti di prova disciplinate dal codice di rito, risulta in effetti svincolato dalle iniziative istruttorie delle parti e procede con i più ampi poteri inquisitori, i quali si estrinsecano appunto attraverso l'assunzione di informazioni (Cass. 25 maggio 1982, n. 3180; Cass. 23 settembre 1998, n. 9499), che, espressamente consentita dalla disposizione da ultimo citata, non resta subordinata all'istanza di parte (in deroga al principio della disponibilità delle prove), là dove, però, detta assunzione, palesandosi essere l'oggetto di una mera facoltà in ragione dello stesso tenore letterale dell'art.738, terzo comma, c.p.c. ("Il giudice può assumere informazioni"), non implica alcun obbligo per quest'ultimo, onde la mancata estensione ulteriore dell'indagine non determina l'inosservanza delle norme che disciplinano il procedimento camerale e risulta quindi incensurabile, sotto il profilo della violazione di legge nel termini sopra delineati, in ordine al mancato esercizio della predetta facoltà, segnatamente quando, come nella specie, la decisione si fondi sopra elementi istruttori raccolti "aliunde" rispetto alle informazioni ex art.738 c.p.c. e dei quali il medesimo giudice, attraverso la motivazione, abbia dato esaurientemente conto, mancando del resto la certezza o, comunque, la semplice probabilità che le informazioni stesse, peraltro neppure specificate quanto al genere ed al contenuto, fossero suscettibili di indurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Circa, poi, l'ulteriore profilo del motivo di ricorso che concerne la lamentata impossibilità per il CA di dimostrare l'intervenuta riconciliazione con la moglie subito dopo la separazione consensuale, il quale evidentemente attiene al diniego opposto in sede in reclamo alla Corte territoriale all'ammissione della prova testimoniale richiesta dal reclamante in quella sede, è da notare, di nuovo, che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio inerente alla motivazione del provvedimento impugnato, denunziabile in cassazione ai sensi dell'art.360, n.5, c.p.c., onde non è evidentemente sussumibile sotto le specie della violazione di legge, neppure nel termini della mancanza di motivazione (o della motivazione meramente apparente) sopra delineati, quante volte, come nel caso in esame, il rigetto dell'istanza di ammissione risulti espressamente motivato e si sia fatto ivi riferimento, tra l'altro, alle ulteriori ragioni svolte nel provvedimento medesimo attraverso le quali venga ricavato il convincimento della sostanziale inconcludenza delle prove dedotte. Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente la violazione degli artt.154 e 157 c.c. in relazione all'art.360, n.3 e 4, c.p.c., assumendo:
a) che fosse dovere della Corte territoriale accertare, prima di emettere l'impugnata ordinanza, se la separazione consensuale intervenuta nel 1994 avesse cessato gli effetti a seguito di riconciliazione e soltanto dopo che tale accertamento avesse avuto esito negativo modificare le condizioni della separazione stessa, laddove il provvedimento del giudice di merito sul punto risulterebbe assolutamente privo di motivazione;
b) che, riguardo alla richiesta di avere diminuito l'assegno di mantenimento, la Corte di merito avrebbe toccato i limiti dell'assurdo tanto contraddittoria essendo la motivazione;
c) che il Tribunale di Termini Imerese avrebbe disposto, non richiesto, l'adeguamento ISTAT dell'assegno de quo, mentre, in sede di separazione consensuale, il giudice non potrebbe modificare detto assegno senza l'accordo delle parti, introducendo una clausola non prevista nell'accordo originario ed andando ultra petita. Sotto il primo profilo, osserva la Corte come le censure del ricorrente al riguardo lamentino in realtà la ricostruzione del caso concreto, ovvero attengano, in buona sostanza, al fatto che la Corte territoriale abbia male apprezzato gli elementi a disposizione, addivenendo all'erroneo convincimento che fosse assolutamente da escludere l'intervento tra le parti di alcuna riconciliazione. In questo senso, però, e con riferimento alle osservazioni che precedono, l'accertamento del giudice di merito, siccome emergente da una motivazione della quale non è comunque ravvisabile la radicale mancanza o la mera apparenza essendone stata del resto, indipendentemente dalla semplice prospettazione che il provvedimento della Corte sia "assolutamente privo di motivazione", lamentata piuttosto (e nella sostanza) l'illogicità e la contraddittorietà, ovvero l'insufficienza e l'irrazionalità, si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte.
Analogamente è a dirsi per quanto attiene al secondo profilo del motivo di ricorso in esame, là dove, d'altra parte, a questo proposito, è lo stesso ricorrente ad avere espressamente denunziato di contraddittorietà la motivazione del provvedimento impugnato. Circa, infine, il terzo profilo, il quale peraltro non risulta esser stato dedotto in sede di reclamo davanti alla Corte di Appello avverso la decisione del Tribunale, si osserva che l'indicizzazione tanto dell'assegno di divorzio quanto dell'assegno di mantenimento relativo, in quella stessa sede, ai figli è stata rispettivamente prevista dal legislatore sotto gli articoli 5, settimo comma e 6, undicesimo comma. della legge 1 dicembre 1970, n.898, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74, onde, per un verso, il giudice deve provvedere al riguardo indipendentemente da apposita domanda (quanto al primo, Cass. 30 marzo 1994, n. 3153), mentre, per altro verso, le richiamate disposizioni ed i principi connessi alla loro applicazione sono da stimare analogicamente applicabili in materia di separazione tra i coniugi, attesa la similare funzione di ambedue i rispettivi assegni (quanto all'assegno di mantenimento del coniuge separato, Cass. 2 marzo 1994, n. 2051, largamente condivisa in dottrina).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La natura e l'oggetto della controversia costituiscono giusti motivi di compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 1999