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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Matteo Frasca Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 229 R.G.A. 2024, promossa in grado di rinvio dalla cassazione D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati BERNOCCHI GIUSEPPE e DI Pt_1
GLORIA MARCO
- ricorrente in riassunzione - C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
SODARO SALVATORE
- resistente- All'udienza del 20/02/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 1228/2018 del 15.01.2019 questa Corte, in diversa composizione, riformava parzialmente – limitatamente alla decorrenza degli interessi, individuata a partire dal 121° giorno dalla notificazione del decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c., invece che da ogni singola scadenza, come statuito dal primo giudice - la sentenza n. 47/2018 resa il 6.02.2018 dal Tribunale di Termini Imerese che, in accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1
aveva condannato l' a corrisponderle l'indennità di
[...] Pt_1 accompagnamento con decorrenza dal 5 luglio 2013; la Corte confermava, in particolare, i motivi per cui il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibili le eccezioni di improponibilità e/o inammissibilità della domanda sollevate dall' - per assenza della previa domanda amministrativa e per decadenza Pt_1 dall'azione giudiziaria, ex art. 42 comma 3 del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n.
1 326/2003 – rilevando che le stesse si sarebbero dovute opporre nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c., quali ragioni di dissenso all'omologa del requisito sanitario. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18377/2022 del 22.03.2022 ha cassato la predetta sentenza, rimettendo le parti dapprima innanzi al Tribunale di Termini Imerese e poi, giusta ordinanza di correzione del 16.11.2023, innanzi a questa Corte in diversa composizione, per una nuova valutazione della domanda alla luce del principio di diritto ivi enunciato, oltre che per la regolazione delle spese di lite. Con ricorso depositato il 7.03.2024 l' ha tempestivamente riassunto il Pt_1 giudizio, chiedendo, in applicazione del menzionato principio, la riforma della sentenza di primo grado e la restituzione delle somme illegittimamente percepite dalla in forza del predetto titolo giudiziale. CP_1
costituitasi in giudizio, ha resistito al ricorso Controparte_1 ribadendo l'inammissibilità delle eccezioni in discorso e, comunque, l'irripetibilità, ai sensi dell'art. 13 L. n. 412/1991, di qualsivoglia somma fosse stata indebitamente erogata dall' in relazione alla sentenza impugnata. Pt_1
All'udienza del 20/02/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce. MOTIVI Con la sentenza cassata sono state ritenute inammissibili – perché tardivamente sollevate dall' - le eccezioni di improponibilità (per difetto di Pt_1 domanda amministrativa) e di inammissibilità (per intervenuta decadenza ex art. 42 comma 3 del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003) del ricorso di primo grado, proposto dalla per il pagamento dell'indennità di CP_1 accompagnamento il cui requisito sanitario era stato definitivamente accertato con precedente decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.; è stato, in particolare, richiamato quell'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il provvedimento ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.” (Nella specie, la S.C. aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall' avverso un decreto di omologa avente ad oggetto l'assegno di invalidità Pt_1
2 civile, in assenza di una espressa dichiarazione di dissenso per far valere la condizione ostativa del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età alla data dell'istanza amministrativa) (Cass. n. 22721/2016); tale principio è stato ivi ritenuto pienamente condivisibile ed armonizzabile con l'altro, pure affermato in sede di legittimità, per cui “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. n. 27010 del 24.10.2018), nel senso che tali ulteriori accertamenti concernessero soltanto gli ulteriori requisiti sostanziali del diritto alla prestazione, non invece le condizioni di proponibilità della domanda,
“atteso che l'accesso all'accertamento tecnico-preventivo postula la necessaria preventiva verifica dei presupposti della domanda, intesi quali requisiti di carattere processuale, in quanto fattori indefettibili per l'accesso a qualsivoglia forma di tutela giurisdizionale compresa quella offerta dall'art. 445 bis c.p.c., di modo che il loro positivo – anche implicito - riscontro rende il relativo accertamento intangibile e non più opponibile nella successiva fase” (v. sentenza cassata, in motivazione). Ebbene, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso proposto dall' Pt_1 avverso tale decisione, la Suprema Corte ha mostrato di ritenere maggiormente condivisibile e di dover dare, pertanto, continuità ad altro recente orientamento formatosi in argomento, enunciando il seguente principio di diritto cui questa Corte, quale giudice del rinvio, deve dare applicazione: <Questa Corte ha chiarito con recente orientamento che “Consegue all'essenza non dichiarativa del diritto alla pretesa, che proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non possono cristallizzarsi alla fase sommaria, con un'attitudine a divenire irretrattabile nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, è svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale” (Cass. n. 28417/2020). Come indicato nella decisione “è bene ricordare che il procedimento sommario per la verifica delle condizioni sanitarie, che si conclude con la pronuncia del decreto di omologa, è volto a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. e consente alla parte di accedere, ai sensi dell'art. 442 c.p.c., al giudizio ordinario per l'accertamento del diritto alla prestazione (v. Cass. n. 16685 del 2018). Il provvedimento conclusivo della fase sommaria, nella forma del decreto, non può incidere, con effetto di giudicato, sulla situazione soggettiva sostanziale dedotta in giudizio proprio in considerazione della possibilità, per l'interessato, di promuovere il giudizio di merito e tale affermazione non risulta smentita dai precedenti di questa
3 Corte (v. per tutti Cass. n. 20847 del 2019) che, ricomprendendo nella dichiarazione di dissenso
- che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - anche gli aspetti preliminari oggetto della verifica giudiziale relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, hanno affermato, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, la definitività del decreto di omologa, non contestabile né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.. La predicata definitività del decreto di omologa, come limite invalicabile il giudice dell'omologa rispetto ad ogni contestazione attinente al requisito sanitario e alle altre condizioni dell'azione proposta (tra le altre, Cass. n. 11043 del 2020), attiene all'accertamento delle condizioni sanitarie, vincolante per l'ente previdenziale, e al contemperamento del procedimento sommario con la concreta utilità per il richiedente la prestazione, la quale potrebbe del tutto mancare se manifestamente carenti con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione al fine di evitare, come già ricordato, la proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario” (Cass. n. 28417/2020)>>. Alla stregua di tale principio va, dunque, escluso che l'emissione del decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. possa valere quale implicito positivo riscontro di requisiti diversi da quello sanitario, ivi compresi anche quelli di natura processuale, quali le condizioni di procedibilità o di ammissibilità dell'azione, e che la sua definitività renda non più opponibile nella successiva fase l'insussistenza di siffatti requisiti;
da ciò consegue l'ammissibilità della relativa eccezione, tempestivamente sollevata dall' nell'ambito del giudizio promosso per il riconoscimento del Pt_1 diritto alla prestazione. Tali eccezioni, inoltre, vanno ritenute fondate non essendo stata sollevata, da parte resistente, alcuna contestazione in ordine alla ricorrenza dei fatti storici che ne costituiscono il fondamento. Per un verso, infatti, la non ha mai neppure allegato di aver CP_1 ritualmente presentato la domanda amministrativa avente ad oggetto la prestazione in argomento, difettando, dunque, la prova di siffatta condizione di procedibilità dell'azione. Inoltre, a fronte del provvedimento dell' del 20.07.2013, comunicato Pt_1 all'interessata il 26.07.2013 (v. produzione che aveva, in sede di verifica della Pt_1 permanenza dei requisiti sanitari, ex art. 20 comma 2 L. n. 102/2009, disconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, la ha reagito depositando il CP_1 ricorso giudiziario per ATP ex art. 445 bis c.p.c. solo in data 10.03.2014 (come dedotto dall' e non contestato ex adverso), dunque oltre il termine semestrale Pt_1 previsto dall'art. 42 comma 3 del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003 in virtù del quale è maturata l'eccepita decadenza dall'azione.
4 Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso proposto da va rigettato. Controparte_1
Ne consegue che l' ha diritto alla ripetizione di quanto indebitamente Pt_1 erogato, medio tempore, in esecuzione della sentenza cassata;
vale, a tal proposito, rammentare che “La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale.” (Cass. n. 11115 del 27/04/2021); in difetto di alcuna contestazione del dedotto pagamento dell'indebito, la resistente va condannata alla sua restituzione in favore dell' , con gli interessi da oggi al soddisfo, non CP_2 ostandovi il disposto di cui all'art. 13 L. n. 412/1992 (erroneamente invocato dalla resistente), non applicabile nella fattispecie sia in quanto si verte in un'ipotesi di indebito assistenziale, estraneo al sistema dell'indebito previdenziale disegnato dalla norma citata, sia, a monte, in quanto tale speciale disciplina non si applica in relazione ai pagamenti effettuati in esecuzione di sentenze non passate in giudicato, riformate in sede di impugnazione, essendo in tal caso l'obbligo fondato sull'art. 336, 2° co. c.p.c. e sull'assoggettamento del percettore (indipendentemente dal suo dolo) al rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata (v. Cass. n. 11208 del 17.07.2003; n. 29034 del 6.10.2022). La sussistenza di non univoci orientamenti di legittimità in argomento giustifica l'integrale compensazione delle spese di tutti gradi del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, quale giudice del rinvio dalla cassazione, in riforma della sentenza n. 47/2018 resa il 6.02.2018 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna l'appellata a restituire all' le prestazioni erogatele in esecuzione Pt_1 della sentenza di primo grado, oltre interessi da oggi al soddisfo. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio. Palermo, 20/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Matteo Frasca
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