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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/11/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4391/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in P.ZA MARSALA 3/2 16039 SESTRI LEVANTE ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PARODI VIOLA (C.F. ), C.F._2
che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]. G.B. CASELLA 4 16040 SAN COLOMBANO CERTENOLI ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PARODI VIOLA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 7/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SAN COLOMBANO CERTENOLI il 25/09/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
15/9/2017 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SAN COLOMBANO
CERTENOLI il 25/09/2011 dai Signori
Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Il figlio minore rimane affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, ma con Per_1
residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2. Il minore avrà collocazione abitativa paritetica presso entrambi i genitori, permanendo presso l'uno per una settimana e presso l'altro per la settimana successiva e cosi a seguire, criterio che non inciderà sull' esercizio del diritto di visita in relazione alle festività religiose e civili, ai compleanni, ai periodi di fermo scolastico e alle ferie estive che andranno di pari passo rispetto alla collocazione settimanale del minore;
3. I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento del figlio minore attesa la paritetica collocazione dello stesso presso l'uno e l'altro e, considerata altresi, la sostanziale equivalenza dei redditi;
4. Le spese straordinarie relative al minore (a titolo esemplificativo scolastiche, sportive, ludiche e mediche non coperte dal S.S.N.) saranno ripartite tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno e fermo il riferimento al verbale della riunione della sezione IV del Tribunale di Genova in data 15/ 09 / 2016;
5. Nulla è richiesto e dovuto a titolo di assegno divorzile tra le parti atteso che gli stessi si dichiarano e sono economicamente autosufficienti;
6. I coniugi si concedono il consenso a rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, ivi incluso quello relativo al minore.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2011, Numero 5, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso alla camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in P.ZA MARSALA 3/2 16039 SESTRI LEVANTE ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PARODI VIOLA (C.F. ), C.F._2
che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]. G.B. CASELLA 4 16040 SAN COLOMBANO CERTENOLI ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PARODI VIOLA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 7/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SAN COLOMBANO CERTENOLI il 25/09/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
15/9/2017 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SAN COLOMBANO
CERTENOLI il 25/09/2011 dai Signori
Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Il figlio minore rimane affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, ma con Per_1
residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2. Il minore avrà collocazione abitativa paritetica presso entrambi i genitori, permanendo presso l'uno per una settimana e presso l'altro per la settimana successiva e cosi a seguire, criterio che non inciderà sull' esercizio del diritto di visita in relazione alle festività religiose e civili, ai compleanni, ai periodi di fermo scolastico e alle ferie estive che andranno di pari passo rispetto alla collocazione settimanale del minore;
3. I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento del figlio minore attesa la paritetica collocazione dello stesso presso l'uno e l'altro e, considerata altresi, la sostanziale equivalenza dei redditi;
4. Le spese straordinarie relative al minore (a titolo esemplificativo scolastiche, sportive, ludiche e mediche non coperte dal S.S.N.) saranno ripartite tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno e fermo il riferimento al verbale della riunione della sezione IV del Tribunale di Genova in data 15/ 09 / 2016;
5. Nulla è richiesto e dovuto a titolo di assegno divorzile tra le parti atteso che gli stessi si dichiarano e sono economicamente autosufficienti;
6. I coniugi si concedono il consenso a rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, ivi incluso quello relativo al minore.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2011, Numero 5, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso alla camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba