Sentenza 29 marzo 2002
Massime • 1
Il mero deposito della copia notificata del ricorso per cassazione, effettuato dalla parte nei cui confronti esso è diretto, recante in calce procura alla lite, non ha rilievo alcuno: ne' come controricorso, essendo del tutto difforme dal modello previsto dall'art. 370 cod. proc. civ.; ne' come memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., la quale postula la presentazione del controricorso; ne' come atto utile per partecipare all'udienza di discussione, essendo a tal fine necessario, quando manchi la presentazione di controricorso il conferimento di apposita procura speciale, nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 83 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2002, n. 4618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4618 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO AO FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Dott. FO AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che lo difende unitamente all'avvocato RENATO VENERUSO, giusta delega in attì;
- ricorrente -
contro
COND. PARCO MONDO NUOVO DI DIAMANTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. VALESIO 1, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO PACE, che lo difende, giusta delega in atti;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 100/99 del Tribunale di PAOLA, depositata il 31/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco LO FIORE;
udito l'Avvocato Eugenio PACE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel gennaio del 1998, LO FO proponeva opposizione avverso il decreto ingiunto, con cui il giudice di pace di Belvedere Marittimo gli aveva ingiunto di pagare al Condominio Mondo Nuovo la somma di lire 2.696.500, oltre accessori, a titolo di oneri condominiali, relativi all'appartamento di sua proprietà, sito nel complesso immobiliare, denominato Mondo Nuovo, in comune di Diamante. In particolare, deduceva l'indeterminatezza dei fatti posti a fondamento dell'ingiunzione, così da precludergli idonea attività difensiva, nonché eccepiva la prescrizione del diritto di credito, vantato dalla controparte.
Il Condominio Mondo Nuovo si costituiva e resisteva all'opposizione. Con sentenza del 13 marzo 1998, il giudice di pace di Belvedere Marittimo rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Entrambe le parti interponevano gravame: LO FO, in via principale, riproponendo le eccezioni svolte e non accolte in primo grado;
il Condominio Mondo Nuovo, in via incidentale, chiedendo l'integrale liquidazione delle spese di lite, solo in parte liquidate.
Con sentenza del 2/31 marzo 1999, il Tribunale di Paola accoglieva l'appello incidentale e rigettava invece quello principale. A motivo della decisione, per quel che rileva nella presente sede, esponeva che la delibera assembleare di approvazione delle spese condominiali (con relativo piano di riparto) era stata allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, e, quindi, non essendo stata tempestivamente impugnata, ne' caducata da decisioni giurisdizionali successive, costituiva valido titolo del diritto di credito, vantato in giudizio. Osservava, poi, che tale diritto non era prescritto perché si riferiva alla gestione condominiale ordinaria, dal 31 agosto 1995 al 5 agosto 1996, come risultante "in maniera evidente dal riparto consuntivo allegato al ricorso monitorio". Precisava, infine, che "ove per ipotesi il credito si riferiva ad annualità remote, sarebbe stato onere dell'opponente darne adeguata dimostrazione..".
Per la cassazione di tale sentenza, LO FO ha proposto ricorso in forza di tre motivi.
Il Condominio Mondo Nuovo ha depositato copia del ricorso notificato, recante in calce procura alla lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che il mero deposito della copia notificata del ricorso, di fatto operato dall'intimato Condominio Mondo Nuovo con apposizione in calce di procura alla lite, non ha rilievo alcuno: ne' come controricorso, essendo del tutto difforme dal modello previsto dall'art. 370 c.p.c.; ne' come memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., postulando essa memoria la presentazione del controricorso;
ne' come atto utile per partecipare alla udienza di discussione, essendo a tal fine necessario il conferimento di apposita procura speciale, nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 83 c.p.c., quando manchi la presentazione di controricorso
(v. Cass. n. 3915/98). Con il primo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1137 c.c., il ricorrente si duole che il Tribunale a quo abbia ritenuto "travolta la censura del condomino svolta a mezzo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per non avere preventivamente coltivato tale gravame nelle forme della opposizione alla delibera dell'assemblea con cui è stato approvato il rendiconto di gestione delle spese poi imputate a suo debito, essendosi per l'effetto consolidata tale decisione per il decorso del termine di cui all'art. 1137 ult. co. c.c. ".
Al riguardo, deduce che, pur a voler ritenere la mera annullabilità di tale delibera e a non supporne invece la radicale nullità (il che non poteva escludersi nel contestato difetto di prova rigorosa della comunicazione e della ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea), nessuna certezza sussisteva in ordine alla decorrenza del termine per impugnarla, ai sensi dell'art. 1137 c.c., posto che le relative comunicazioni erano state effettuate cumulativamente a tutti condomini assenti, tra cui esso ricorrente, a mezzo di semplici raccomandate, il 12 settembre 1996 (e non il 12 febbraio 1996, come erroneamente indicato nelle sentenza di primo grado), con la sola annotazione della città di destinazione. Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole dell'errore "in cui è incorso il Tribunale nel considerare gli oneri condominiali riferiti alla annualità del 1995/96, a fronte, invece, della chiara annotazione, nel prospetto di riparto delle spese di consuntivo, della duplice somma addebitata al ricorrente, per minima parte a titolo di oneri correnti per l'anno 1995/96 e per la parte maggiore a oneri genericamente di saldo di esercizi precedenti".
Con il terzo motivo, infine, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2943 cod. civ., il ricorrente si duole che il Tribunale a quo abbia attribuito ad essa ricorrente l'onere di provare l'eccepita prescrizione del diritto di credito della controparte, laddove era invece onere di quest'ultima provare "che gli esercizi precedenti cui si riferivano le spese addebitate erano infraquinquennali rispetto alla richiesta giudiziale, ovvero la sussistenza di relativi atti validamente interruttivi." I motivi esposti sono tutti privi di pregio.
Ed invero, con riguardo al primo, va osservato che il ricorrente neppure prospetta di avere impugnato ex art. 1137 c.c. la delibera assembleare in questione, relativa alla ripartizione dei contributi per spese comuni, che, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., costituisce titolo per ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
La mancanza di apposita impugnazione: di tale delibera, con introduzione della relativa controversia, nel cui ambito soltanto può sospendersene l'esecuzione, ai sensi del secondo comma del citato art. 1137 c.c., rende inapprezzabili i rilievi, che, nella presente e diversa controversia, avente ad oggetto il pagamento di contributi condominiali, il ricorrente ha svolto con riguardo alla validità di quella delibera, peraltro ipotizzandone una nullità assoluta per ragioni di irregolarità del procedimento di convocazione, costituenti - invece - possibile motivo di annullamento (v. su tale ultimo punto, Cass. n. 1890/95, n. 3302/93, n. 1079/93 en. 11947/90). In effetti, come già chiarito da questa Corte, l'attualità del debito per oneri condominiali, deliberata dall'assemblea, non dipende dalla legittimità della delibera, ma dalla sua efficacia, sì che è ottenibile decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in base ad essa, se non ne sia stata interinalmente sospesa l'esecuzione dal giudice dell'impugnazione, senza che ciò comporti un rapporto di pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c. tra giudizio di impugnazione della delibera e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, concesso in forza della stesse delibera (v. Cass. 7073/99, n. 11457/97 e n. 7569/94).
Con riguardo al secondo motivo, va osservato che la doglianza del ricorrente, al di là della formale prospettazione come vizi di motivazione, si risolve in una sostanziale e in sede di legittimità non consentita richiesta di riesame del merito, mediante una nuova valutazione del materiale probatorio, diversa (nel punto indicato) da quella operata dal Tribunale a quo, materiale probatorio - appunto - di cui il ricorrente, in violazione dello stesso principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, neppure indica il contenuto specifico.
Con riguardo al terzo motivo, infine, va osservato che il Tribunale a quo non ha violato la regola sull'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., sia in relazione all'art. 2943 c.c., che dell'art. 2948 n. 4 c.c., relativo - quest'ultimo - alla prescrizione quinquennale di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, quali i contributi condominiali (da parte di ciascun condomino).
Il Tribunale, infatti, rispetto alla domanda giudiziale, proposta nel 1998, ha rilevato che il diritto di credito per contributi condominiali in contesa afferiva all'esercizio di gestione agosto 1995-agosto 1996, risalente quindi al quinquennio precedente, così che non poteva ritenersene realizzata l'eccepita estinzione per prescrizione.
L'argomentazione sul difetto di prova (a carico dell'eccipiente la prescrizione) che il credito si riferisse a precedenti annualità, argomentazione pur esposta dal Tribunale in sentenza e da cui trae specifico spunto la doglianza del ricorrente, è argomentazione aggiuntiva, per di più formulata in via ipotetica, rispetto a quella precedente, innanzi esaminata, tale quindi da non pregiudicarne il valore di autonoma e corretta ragione di decisione.
Per tanto, conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto l'intimato - per le considerazioni preliminari svolte - alcuna attività difensiva rituale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 7 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2002