TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 618
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità/annullabilità clausola di decadenza (art. 9.1 del contratto)

    La Corte ritiene che la clausola di decadenza fosse già contenuta nell'avviso di gara e nel contratto, quindi conosciuta e accettata dalla ricorrente. Inoltre, le condizioni di cui all'art. 7, co. 4 dell'avviso di gara (stato dell'immobile e assunzione di ogni alea) erano state accettate. Il termine di cinque anni (tre più due di proroga) non è considerato manifestamente insufficiente. L'Agenzia ha legittimamente constatato il mancato rispetto delle condizioni e l'avvio dei lavori non è mai avvenuto. Viene esclusa l'imputabilità del ritardo esclusivamente alla condotta della ricorrente, dato il mancato nulla-osta dei Vigili del Fuoco e la mancata impugnazione del relativo diniego. La decadenza è considerata sanzionatoria e la valutazione dell'interesse pubblico è già integrata nella previsione stessa.

  • Rigettato
    Nullità/annullabilità clausola sulla competenza territoriale (art. 24 del contratto)

    La Corte ritiene che la clausola sia riferita solo alle controversie di giurisdizione ordinaria e non alla giurisdizione in sé. Il fatto che il presente giudizio sia stato incardinato innanzi al giudice amministrativo conferma l'infondatezza della censura.

  • Rigettato
    Nullità clausola di decadenza (art. 9.1)

    La Corte ritiene che la clausola di decadenza fosse già contenuta nell'avviso di gara e nel contratto, quindi conosciuta e accettata dalla ricorrente. Inoltre, le condizioni di cui all'art. 7, co. 4 dell'avviso di gara (stato dell'immobile e assunzione di ogni alea) erano state accettate. Il termine di cinque anni (tre più due di proroga) non è considerato manifestamente insufficiente. L'Agenzia ha legittimamente constatato il mancato rispetto delle condizioni e l'avvio dei lavori non è mai avvenuto. Viene esclusa l'imputabilità del ritardo esclusivamente alla condotta della ricorrente, dato il mancato nulla-osta dei Vigili del Fuoco e la mancata impugnazione del relativo diniego. La decadenza è considerata sanzionatoria e la valutazione dell'interesse pubblico è già integrata nella previsione stessa.

  • Rigettato
    Nullità clausola sulla competenza territoriale (art. 24)

    La Corte ritiene che la clausola sia riferita solo alle controversie di giurisdizione ordinaria e non alla giurisdizione in sé. Il fatto che il presente giudizio sia stato incardinato innanzi al giudice amministrativo conferma l'infondatezza della censura.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 618
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 618
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo