CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6434 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4680/2019 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del 21.10.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ), rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Di Marzo Parte_1 C.F._1
( ) - con il quale elettivamente domicilia in C.F._2 Email_1
Napoli (NA) alla via S. Fusco n. 16 presso l'avv. Marcello Izzo
APPELLANTE
E
1 - C.F. e p. IVA: - quale impresa designata alla gestione dei Controparte_1 P.IVA_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei legali rapp.ti p.t., elett.te dom.ta in Somma Vesuviana presso lo degli avv.ti Mario LO (C.F.: Controparte_2
) e LE LO (C.F.: ), che la rappresentano e C.F._3 C.F._4 difendono - - Email_2 Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 726/2019 del 28.3.2019, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 02.10.2012 conveniva in giudizio , nella qualità di Parte_1 Controparte_3 impresa designata alla gestione del F.G.V.S. per la Regione Campania, onde conseguire il risarcimento dei danni derivati dal sinistro verificatosi in Marigliano in data 28.01.08, allorquando, alle ore 13,00 circa, mentre era alla guida di un ciclomotore di proprietà di terzi sulla via Ponte dei Cani, veniva investito da un'auto Fiat, presumibilmente una “Tipo” o una “Punto”, di colore rosso, rimasta non identificata, che, nell'effettuare una fulminea manovra di sorpasso del ciclomotore e rientrare repentinamente dinanzi allo stesso, lo urtava nella parte anteriore laterale sinistra, provocando la rovinosa caduta al suolo del centauro, dileguandosi subito dopo senza prestare soccorso e senza consentire l'identificazione del responsabile.
Assumeva che, in seguito al sinistro, aveva riportato lesioni con postumi stimati nell'ordine del 25% di danno biologico permanente, e chiedeva, pertanto, il ristoro corrispondente.
Radicatasi la lite, costituitasi la convenuta, che deduceva l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, la causa era istruita mediante prova testimoniale e c.t.u. medico-legale, e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
In sintesi, riteneva il primo giudice che sussistessero “gravi ragioni di incertezza circa la effettiva dinamica dell'incidente, tali da non potersi ritenere provato il collegamento causale tra le lesioni dell ed il sinistro né, per Pt_1 vero, la verificazione dello stesso, perlomeno secondo la versione fornita dall'attore”.
Nonostante l'assenza di contraddizioni nelle deposizioni rese dai due testi escussi, e Tes_1
, il primo giudice valorizzava, come “dato empirico insuperabile”, la circostanza che dal Testimone_2 sinistro era residuata una cicatrice sul lato sinistro del volto, mentre, aderendo alla versione attorea, essa avrebbe dovuto essere localizzata, piuttosto, sul lato destro.
2 Se lo scooter fosse stato urtato sul lato sinistro, l' avrebbe dovuto, per effetto, essere caduto sul Pt_1 proprio lato destro, e, quindi, come avvenuto per il trauma al ginocchio, avrebbe dovuto procurarsi la ferita al volto su quello stesso lato.
Peraltro, nella prospettazione attorea, egli indossava il casco, il che rendeva ancor meno verosimile la ricostruzione prospettata.
Infine, il Tribunale valorizzava il fatto che nulla aveva riferito ai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove era stato trasportato, “non avendo né descritto, seppur sommariamente, la dinamica, né evidenziando di essere stato travolto da un veicolo il cui conducente non si era fermato per prestare il necessario soccorso”, e nemmeno, peraltro, aveva “provveduto a rilasciare, in tal senso, dichiarazioni al drappello di P.S. presente presso tale nosocomio”.
Avverso la citata pronuncia ha proposto tempestivo appello con citazione del Parte_1
28.10.2019.
Argomentando motivi a sostegno del gravame, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
si è costituita con comparsa del 13.2.2020 (per l'udienza del 4.3.2020, differita di Controparte_1 ufficio al 10.3.2020), resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, mutati la Sezione e il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con concessione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è nel merito infondato e deve essere rigettato.
3 Giova premettere che l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada non modifica la regola generale per cui il danneggiato che promuova la richiesta di risarcimento nei confronti della impresa designata, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo ed, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto: la prova della sussistenza di tali presupposti deve essere fornita, però, in maniera rigorosa dal danneggiato, atteso che, non essendo stato individuato il danneggiante, il Fondo de quo è nell'impossibilità di svolgere accertamenti ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente ed, inoltre, di espletare un'eventuale azione di rivalsa contro l'investitore rimasto non identificato (cfr. tra le tante Cass. civ., Sez. III, 18/11/2005, n. 24449, App. Napoli, Sez. IV bis,
01/06/2010 e Sez. IV, 28/05/2008, App. Potenza, 28/07/2009).
Ciò precisato, nel caso di specie si osserva quanto segue.
Assume l'appellante la violazione e falsa applicazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4, e 116 c.p.c.
Lamenta che il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che il ragazzo, cadendo, aveva verosimilmente rotolato, così riportando lesioni ad entrambi i lati del corpo.
Né avrebbe considerato il giudizio di compatibilità causale espresso dal c.t.u., né avrebbe valutato il fatto che il casco indossato poteva essere del tipo “non integrale”, né, infine, lo stato di sofferenza psicofisica del giovane all'atto dell'accesso in ospedale, che gli aveva impedito di esporre, in quella sede, le circostanze del sinistro.
Le esposte doglianze sono infondate.
Emerge in atti che, in conseguenza del sinistro, il giovane presentava lesioni importanti su entrambi i lati del corpo.
Precisamente:
- a sinistra: un trauma cranico facciale con frattura del seno mascellare sinistro e della parete laterale dell'orbita sinistra, con vasta ferita arco zigomatica e padiglione auricolare sinistro con vasta lesione;
- a destra: un trauma con ferita lacera al ginocchio destro, con esiti di lesione al menisco, al legamento crociato anteriore, alla rotula e al condilo femorale;
Oltre a ciò, i sanitari refertavano “contusioni multiple per il corpo”.
4 La tipologia, profondità e gravità delle lesioni lascia presumere la loro derivazione da una successione di impatti violenti che hanno interessato entrambi i lati del corpo, difficilmente compatibile con il semplice rotolamento, che avrebbe potuto, al più, giustificare delle escoriazioni superficiali su almeno un lato, segnatamente quello sinistro (essendo stato il giovane sbalzato a destra), ma non i traumi nello specifico refertati.
Le incertezze sono accresciute dalla laconica descrizione fornita in citazione (“lo urtava alla parte anteriore laterale sinistra, provocandone la rovinosa caduta al suolo”), dalla mancanza di qualsivoglia riferimento all'auto pirata nel verbale di accesso al pronto soccorso (ove genericamente si parla di “incidente stradale”, e, alla voce “Cause e modalità”, si specifica solo “parola incomprensibile con moto”), dalla genericità della querela, nella quale non sono indicati i testimoni presenti al momento del fatto e poi escussi nel giudizio civile, Tes_ ossia i sig.ri e , che avrebbero potuto essere escussi nell'immediatezza per fornire agli Tes_2 inquirenti informazioni utili all'identificazione del responsabile, benché non ne fosse affatto difficile, già Tes_ in quella sede, l'indicazione, dal momento che era un vicino di casa di e Parte_1 Tes_2 fornì nell'immediatezza le sue generalità alla madre del ragazzo, accorsa sul luogo dell'incidente (cfr. deposizioni).
Né lo stato di turbamento del ragazzo all'atto del ricovero giustifica la pretermissione di qualsivoglia riferimento alle circostanze del sinistro e, segnatamente, all'auto pirata e all'omissione di soccorso, posto che non emerge in atti che egli fosse incosciente in quel momento, e che, come noto, è proprio in tale occasione che va segnalata, per la prima volta, ogni circostanza utile a riferire il fatto ad altrui condotte penalmente rilevanti.
Né, infine, può invocarsi il giudizio di compatibilità causale espresso dal c.t.u., che documenta unicamente che le lesioni sono compatibili con un incidente stradale, ma nulla dimostra in merito alla reale dinamica e all'imputabilità del fatto.
Assolutamente condivisibili sono, pertanto, i dubbi espressi dal primo giudice in ordine alla verificazione del sinistro così come prospettato.
Ogni altra doglianza resta assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal DM 55/2014, aggiornati con Decreto 147/2022, in ragione dello scaglione di valore della lite
(contenuto nei limiti di euro 260.000,00), ed in misura conforme ai valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni affrontate.
5 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellata costituita, liquidandole in euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di per il pagamento di un ulteriore Parte_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, 10.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4680/2019 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del 21.10.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ), rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Di Marzo Parte_1 C.F._1
( ) - con il quale elettivamente domicilia in C.F._2 Email_1
Napoli (NA) alla via S. Fusco n. 16 presso l'avv. Marcello Izzo
APPELLANTE
E
1 - C.F. e p. IVA: - quale impresa designata alla gestione dei Controparte_1 P.IVA_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei legali rapp.ti p.t., elett.te dom.ta in Somma Vesuviana presso lo degli avv.ti Mario LO (C.F.: Controparte_2
) e LE LO (C.F.: ), che la rappresentano e C.F._3 C.F._4 difendono - - Email_2 Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 726/2019 del 28.3.2019, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 02.10.2012 conveniva in giudizio , nella qualità di Parte_1 Controparte_3 impresa designata alla gestione del F.G.V.S. per la Regione Campania, onde conseguire il risarcimento dei danni derivati dal sinistro verificatosi in Marigliano in data 28.01.08, allorquando, alle ore 13,00 circa, mentre era alla guida di un ciclomotore di proprietà di terzi sulla via Ponte dei Cani, veniva investito da un'auto Fiat, presumibilmente una “Tipo” o una “Punto”, di colore rosso, rimasta non identificata, che, nell'effettuare una fulminea manovra di sorpasso del ciclomotore e rientrare repentinamente dinanzi allo stesso, lo urtava nella parte anteriore laterale sinistra, provocando la rovinosa caduta al suolo del centauro, dileguandosi subito dopo senza prestare soccorso e senza consentire l'identificazione del responsabile.
Assumeva che, in seguito al sinistro, aveva riportato lesioni con postumi stimati nell'ordine del 25% di danno biologico permanente, e chiedeva, pertanto, il ristoro corrispondente.
Radicatasi la lite, costituitasi la convenuta, che deduceva l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, la causa era istruita mediante prova testimoniale e c.t.u. medico-legale, e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
In sintesi, riteneva il primo giudice che sussistessero “gravi ragioni di incertezza circa la effettiva dinamica dell'incidente, tali da non potersi ritenere provato il collegamento causale tra le lesioni dell ed il sinistro né, per Pt_1 vero, la verificazione dello stesso, perlomeno secondo la versione fornita dall'attore”.
Nonostante l'assenza di contraddizioni nelle deposizioni rese dai due testi escussi, e Tes_1
, il primo giudice valorizzava, come “dato empirico insuperabile”, la circostanza che dal Testimone_2 sinistro era residuata una cicatrice sul lato sinistro del volto, mentre, aderendo alla versione attorea, essa avrebbe dovuto essere localizzata, piuttosto, sul lato destro.
2 Se lo scooter fosse stato urtato sul lato sinistro, l' avrebbe dovuto, per effetto, essere caduto sul Pt_1 proprio lato destro, e, quindi, come avvenuto per il trauma al ginocchio, avrebbe dovuto procurarsi la ferita al volto su quello stesso lato.
Peraltro, nella prospettazione attorea, egli indossava il casco, il che rendeva ancor meno verosimile la ricostruzione prospettata.
Infine, il Tribunale valorizzava il fatto che nulla aveva riferito ai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove era stato trasportato, “non avendo né descritto, seppur sommariamente, la dinamica, né evidenziando di essere stato travolto da un veicolo il cui conducente non si era fermato per prestare il necessario soccorso”, e nemmeno, peraltro, aveva “provveduto a rilasciare, in tal senso, dichiarazioni al drappello di P.S. presente presso tale nosocomio”.
Avverso la citata pronuncia ha proposto tempestivo appello con citazione del Parte_1
28.10.2019.
Argomentando motivi a sostegno del gravame, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
si è costituita con comparsa del 13.2.2020 (per l'udienza del 4.3.2020, differita di Controparte_1 ufficio al 10.3.2020), resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, mutati la Sezione e il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con concessione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è nel merito infondato e deve essere rigettato.
3 Giova premettere che l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada non modifica la regola generale per cui il danneggiato che promuova la richiesta di risarcimento nei confronti della impresa designata, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo ed, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto: la prova della sussistenza di tali presupposti deve essere fornita, però, in maniera rigorosa dal danneggiato, atteso che, non essendo stato individuato il danneggiante, il Fondo de quo è nell'impossibilità di svolgere accertamenti ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente ed, inoltre, di espletare un'eventuale azione di rivalsa contro l'investitore rimasto non identificato (cfr. tra le tante Cass. civ., Sez. III, 18/11/2005, n. 24449, App. Napoli, Sez. IV bis,
01/06/2010 e Sez. IV, 28/05/2008, App. Potenza, 28/07/2009).
Ciò precisato, nel caso di specie si osserva quanto segue.
Assume l'appellante la violazione e falsa applicazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4, e 116 c.p.c.
Lamenta che il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che il ragazzo, cadendo, aveva verosimilmente rotolato, così riportando lesioni ad entrambi i lati del corpo.
Né avrebbe considerato il giudizio di compatibilità causale espresso dal c.t.u., né avrebbe valutato il fatto che il casco indossato poteva essere del tipo “non integrale”, né, infine, lo stato di sofferenza psicofisica del giovane all'atto dell'accesso in ospedale, che gli aveva impedito di esporre, in quella sede, le circostanze del sinistro.
Le esposte doglianze sono infondate.
Emerge in atti che, in conseguenza del sinistro, il giovane presentava lesioni importanti su entrambi i lati del corpo.
Precisamente:
- a sinistra: un trauma cranico facciale con frattura del seno mascellare sinistro e della parete laterale dell'orbita sinistra, con vasta ferita arco zigomatica e padiglione auricolare sinistro con vasta lesione;
- a destra: un trauma con ferita lacera al ginocchio destro, con esiti di lesione al menisco, al legamento crociato anteriore, alla rotula e al condilo femorale;
Oltre a ciò, i sanitari refertavano “contusioni multiple per il corpo”.
4 La tipologia, profondità e gravità delle lesioni lascia presumere la loro derivazione da una successione di impatti violenti che hanno interessato entrambi i lati del corpo, difficilmente compatibile con il semplice rotolamento, che avrebbe potuto, al più, giustificare delle escoriazioni superficiali su almeno un lato, segnatamente quello sinistro (essendo stato il giovane sbalzato a destra), ma non i traumi nello specifico refertati.
Le incertezze sono accresciute dalla laconica descrizione fornita in citazione (“lo urtava alla parte anteriore laterale sinistra, provocandone la rovinosa caduta al suolo”), dalla mancanza di qualsivoglia riferimento all'auto pirata nel verbale di accesso al pronto soccorso (ove genericamente si parla di “incidente stradale”, e, alla voce “Cause e modalità”, si specifica solo “parola incomprensibile con moto”), dalla genericità della querela, nella quale non sono indicati i testimoni presenti al momento del fatto e poi escussi nel giudizio civile, Tes_ ossia i sig.ri e , che avrebbero potuto essere escussi nell'immediatezza per fornire agli Tes_2 inquirenti informazioni utili all'identificazione del responsabile, benché non ne fosse affatto difficile, già Tes_ in quella sede, l'indicazione, dal momento che era un vicino di casa di e Parte_1 Tes_2 fornì nell'immediatezza le sue generalità alla madre del ragazzo, accorsa sul luogo dell'incidente (cfr. deposizioni).
Né lo stato di turbamento del ragazzo all'atto del ricovero giustifica la pretermissione di qualsivoglia riferimento alle circostanze del sinistro e, segnatamente, all'auto pirata e all'omissione di soccorso, posto che non emerge in atti che egli fosse incosciente in quel momento, e che, come noto, è proprio in tale occasione che va segnalata, per la prima volta, ogni circostanza utile a riferire il fatto ad altrui condotte penalmente rilevanti.
Né, infine, può invocarsi il giudizio di compatibilità causale espresso dal c.t.u., che documenta unicamente che le lesioni sono compatibili con un incidente stradale, ma nulla dimostra in merito alla reale dinamica e all'imputabilità del fatto.
Assolutamente condivisibili sono, pertanto, i dubbi espressi dal primo giudice in ordine alla verificazione del sinistro così come prospettato.
Ogni altra doglianza resta assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal DM 55/2014, aggiornati con Decreto 147/2022, in ragione dello scaglione di valore della lite
(contenuto nei limiti di euro 260.000,00), ed in misura conforme ai valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni affrontate.
5 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellata costituita, liquidandole in euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di per il pagamento di un ulteriore Parte_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, 10.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
6