Sentenza 29 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11661 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
AULA "A" 580/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO 11 6 6 1/03 composta degli Ill.mi Sigg.ri M istrati Dott. Salvatore Dott. Luciano VIGOLO Consigliere R.G.N. 14536/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Cron. 25536 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 08.10.2002 da MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
IS EL GI rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Cabibbo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Cola di Rienzo, n. 28, giusta procura speciale depositata in atti, FDA ULTIMO CASSAZIONED'UFFICIO COUCANCELLERIA CORTE 3913 - costituito con la sola procura - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bologna n. 007/2000 del 19.01/3.04.2000, R.G. n. 02509/98, notificata il 04 maggio 2000. dexi'otes othbre Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 giugno 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del terzo e quarto motivo di ricorso e il rigetto dei primo e secondo motivo del medesimo ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Bologna, rinnovata la consulenza medico-legale affidata a specialista in cardiologia, rigettava l'appello e confermava la sentenza del Pretore di Bologna del 10 febbraio 06 aprile - 1998. che aveva, a sua volta, riconosciuto il diritto di FF PI all'assegno di assistenza, già riconosciuto dal Pretore dalla data della domanda amministrativa, e condannava il Ministero dell'Interno al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi, precisando che l'accoglimento del Pretore doveva intendersi a far data dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa. Osservava il Tribunale che il consulente medico legale incaricato in secondo grado, le cui conclusioni, per corretto metodo di valutazione medico-legale e approfondite indagini e particolare conoscenza della materia trattata, andavano condivise, aveva precisato che il PI si trovava nelle condizioni previste per beneficiare del detto beneficio con la decorrenza sopra indicata e già fissata dal Pretore. Ricorre per cassazione il Ministero dell'Interno articolando quattro motivi di censura. Il PI si è costituito depositando agli atti la sola procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i detti motivi di ricorso il Ministero denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 13 e 8, u.c., della legge n. 118 del 1971, e 1 del d. lgs. N. 509 del 1988, nonché motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia, il tutto sotto diversi profili e ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce il Ministero che il Tribunale non solo aveva omesso qualsiasi motivazione circa il contrasto sulla decorrenza dello stato invalidante fra le due 2 2 relazioni agli atti e i motivi che avevano indotto il secondo giudice ad accogliere o preferire l'una in luogo dell'altra, ma aveva anche deciso, nel merito, in modo erroneo sulla base di una altrettanto erronea consulenza medico-legale; quest'ultima, in realtà, era piuttosto mera elencazione delle patologie riscontrate con esclusione del solo - intervento di rivascolarizzazione del miocardio e circoscritte sotto l'aspetto - funzionale. In punto decorrenza dello stato invalidante riconosciuto, la consulenza, secondo il Ministero, appariva lacunosa e contraddittoria, avendo fatto riferimento a possibile futura comparsa di fattori di complicanze, nonostante l'accertamento riguardasse il periodo pregresso, per il quale non era necessario il ricorso al criterio prognostico, e comunque, per la maggioranza delle malattie sulla base di documentazione temporalmente sfalsate. I motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione fra essi, sono infondati. Il ricorso fa riferimento ad un contrasto fra le due relazioni medico legali espletate nei rispettivi gradi di merito con riferimento alla data di decorrenza della prestazione (data delle operazioni peritali per il consulente di primo grado, data della domanda amministrativa per quello di secondo grado), e al conseguente difetto di motivazione, per avere il giudice di appello deciso nel senso delle conclusioni del consulente nominato in secondo grado senza spiegare i motivi della scelta. La censura è infondata. Già il Pretore aveva deciso, "motivando espressamente sul punto" aggiunge il Tribunale, che la decorrenza della prestazione andava retrodatata, in rapporto alle conclusioni del consulente, alla data della domanda amministrativa. Ed allora, la censura proposta non coglie nel segno, tenuto conto che non si ha elemento alcuno in questa sede né ovviamente a tanto provvede il ricorso in esame per - contestare l'assunto del Tribunale sulla motivazione assunta dal giudice di primo grado sulla disposta retrodatazione. Si vuol dire, cioè, che in mancanza di specifici elementi idonei a smentire l'affermazione del Tribunale, deve ritenersi che la motivazione del primo giudice sulla decisa retrodatazione era pienamente convincente, e quindi congrua e logica. Piena conferma, peraltro, scaturiva proprio dalle conformi conclusioni del 3 consulente di secondo grado, così allontanandosi definitivamente la ipotesi del lamentato contrasto, e quindi lo stesso presupposto della censura. Lamenta, ancora, il Ministero contraddizione di motivazione nella sentenza impugnata, nella quale, da un lato si ammetterebbe l'esito positivo della rivascolarizzazione del miocardio con intervento di triplice by-pass aortocoronarico in sij soggetto ex operaio ed ex camionista, e dall'altro, ricondurrebbe la raggiunta invalidità anche a futura comparsa di fattori di complicazione di carattere solo probabilistico. Anche tale censura va disattesa. Innanzitutto, la sentenza impugnata non riconduce affatto la invalidità necessaria ai fini della prestazione richiesta a fattori di solo eventuale e futura complicazione, avendo espressamente, invece, ricondotta la valutazione del fatto aortocoronarico, quale momento “di possibile progressione dell'aterosclerosi" e della “eventualità di infarto miocardico e/o di morte improvvisa", con l'effetto evidente dell'obbligo di astenersi nell'attuale (e non nel futuro) da qualsiasi attività in qualche modo usurante. D'altronde, poiché la valutazione del fatto aortocoronarico risulta valutato nel più ampio complesso patologico di cui l'assistito era portatore (lieve scoliosi sinistra convessa. spondiloartrosi e spondilolistesi ben documentate, obesità, iperglicemia, dislipidemia, ipertensione arteriosa, ulcera peptica, gastrite erosiva emorragica, ed altre, alcune delle quali costituenti specifici fattori di rischio, tanto più in presenza dell'accertato quadro cardiovascolare), senza contemporanea implicazione degli altri accertamenti e delle connesse argomentazioni medico legali, la intera censura, così limitata, è assolutamente riduttiva, e inidonea a riaprire il riesame della vicenda. Il ricorso, pertanto, va rigettato;
non va adottato alcun provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione per mancanza di attività difensiva dell'intimato, costituito solo con procura speciale e senza neanche difesa orale all'udienza pubblica.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
dichiara non doversi provvedere in ordine la Corte alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il giorno 08 settembre 2002. -h Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovannilyfazzarella Salvatore Senese Taliste fes IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria M 29 LUG. 2003 Cuore for alla E R P U S IL CANCELLERE E A L G E D E L 7 G L - 3 N 3 5 - . 8 3 T R I D O L 1 R T I E . T L I I E S A ' N D S A 0 S A S A A , S P T I N E O S D O R , S E T I G E G R A I O D , L L I B O A D P S T O M I A E N D T 5