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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1232/2024 del ruolo generale contenzioso, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Franceso Sacco giusta procura allegata al ricorso Parte_1
in appello
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Strafaci giusta procura in atti Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante < 1)Riformare la sentenza impugnata nel punto a pag. 3, in cui il Tribunale di
Crotone assegna alla Sig.ra il magazzino contraddistinto in catasto al foglio 26 Controparte_1
particella 2362, subalterno 3;
2) Disporre che l'immobile contrassegnato come sopra ritorni nella disponibilità esclusiva del Sig.
; Parte_1
3) Con vittoria di spese di lite di entrambi i giudizi, competenze ed onorari come per legge da distrarre ex art. 96 cpc.> Per l'appellata < chiede “che l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, Voglia dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto e/o rigettare lo stesso e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 562/2024 depositata il 31/7/24 nella causa iscritta al n. R.G. 640/2023 del Tribunale di
Crotone.
Con condanna dell'appellante alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.>
Fatto e diritto
E' impugnata davanti a questa Corte d'Appello la sentenza del Tribunale di Crotone n. 562/2024 con la quale è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 Controparte_1
L'appello concerne un unico aspetto della disciplina dettata nella sentenza di separazione: la sorte del locale di pertinenza della casa coniugale che il Tribunale di Crotone ha ritenuto legato da vincolo pertinenziale alla casa coniugale, assegnandola consequenzialmente unitamente alla prima a genitore presso cui il figlio minore della coppia è stato collocato in via prevalente. Controparte_1
Con un unico motivo di censura l'appellante contesta tale ultima statuizione: sostiene l'appellante che erroneamente il Tribunale ha valorizzato ai fini dell'assegnazione del magazzino l'elemento del vincolo pertinenziale, trascurando il dato, invece correttamente considerato dalla Corte d'Appello in sede di reclamo avverso i provvedimenti provvisori, che il magazzino di cui si discute non è affatto funzionale a garantire la continuità dell'habitat del minore che costituisce l'unico criterio sul quale commisurare i provvedimenti relativi alla casa coniugale.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito espresse.
Deve sul punto osservarsi che tra le parti non è in contestazione che il magazzino di cui si discute sia destinato, almeno in parte, a servizio dell'abitazione fungendo da garage per l'auto e da magazzino per la conservazione di provviste e che quindi il vincolo pertinenziale rispetto all'abitazione sussiste in concreto oltre che formalmente.
La Corte ritiene che questa circostanza sia sufficiente a fondare l'assegnazione del magazzino unitamente alla casa coniugale, rimanendo irrilevante la circostanza che il magazzino non assolve la funzione della conservazione dell'habitat del minore. La tutela della continuità abitativa del minore, infatti, serve ad orientare esclusivamente la scelta del coniuge cui va assegnata la casa coniugale con le relative pertinenze, ma non può essere valorizzata ai fini di una differenziato regime delle pertinenze medesime. In ogni caso la separata assegnazione di una porzione dell'immobile e delle pertinenze che costituisco la casa coniugale al coniuge non collocatario del minore si giustifica solo se emergono condizioni di scarsa conflittualità dei coniugi e laddove il provvedimento sia addirittura funzionale ad una più assidua frequentazione tra genitore e figlio. Nessuna delle due condizioni emerge nel caso in esame in cui, al contrario, i coniugi hanno sin da subito manifestato una fiera opposizione rispetto al regime di quel bene, facendone oggetto di richieste di integrazione di provvedimenti e di istanza cautelari, mentre la collocazione della pertinenza e il tipo di utilizzo reclamato dall'appellante non appaiono idonei a garantire una più assidua frequentazione del figlio.
Deve ulteriormente rilevarsi che l'esistenza, pur essa non contestata, di un unico contatore anche per le utenze del magazzino appare ostativa di una separata destinazione dei due immobili se non nelle forme di un accordo tra le parti potendosi altrimenti porsi come quotidiano fattore di conflittualità tra i coniugi separati
La possibilità della prosecuzione dell'attività lavorativa del ricorrente all'interno del magazzino potrà costituire, ovviamente, oggetto di auspicabile accordo tra le parti ma non può interferire con le statuizioni del giudice della separazione che riguardano, si ribadisce, la casa coniugale e le sue pertinenze.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
La natura della controversia e l'affidamento in un esito positivo della lite verosimilmente ingenerato nell'appellante dal provvedimento di accoglimento del reclamo cautelare da parte della Corte
d'appello giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
p.q.m.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 562/2024 e nei confronti di così Controparte_1
provvede: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio.
Così deciso il 24 aprile 2025
Il Presidente estensore
Silvana Ferriero