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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8845 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10029/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Coppola, presso il cui studio in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 74 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Borriello, presso il cui studio in Ercolano (NA) alla Via Cegnacolo n. 26 elettivamente domiclia;
Appellato/Appellante incidentale
E
Controparte_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel primo grado di giudizio svolto dinanzi al G.D.P. di Napoli, proponeva con CP_1 ricorso opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ex art. 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011, n. 150, avverso la cartella di pagamento n. 071/2023/0013343706/000, dell'importo di
€954,78, notificatagli a mezzo PEC dall' in data 23/03/2023, ed Controparte_3 emessa a fronte del mancato pagamento di una contravvenzione al Codice della Strada elevata nell'anno 2019 dal Controparte_2
Eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della cartella di pagamento impugnata, causata dal difetto di notifica del sotteso verbale di accertamento, con conseguente richiesta di estinzione dell'intera pretesa creditoria.
1 Si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_3 della domanda in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto;
vinte le spese di giudizio.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 6575/2024, emessa e pubblicata in data 04/03/2024, il Giudice di Pace di Napoli qualificava la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c. Nel merito, accertato il difetto di notifica della cartella di pagamento impugnata, accoglieva l'opposizione, annullava la cartella esattoriale n. 071/2023/0013343706/000 e condannava l' al Controparte_3 pagamento delle spese di lite.
L' ha proposto gravame avverso la predetta sentenza, censurando Controparte_3 la manifesta illogicità del provvedimento giurisdizionale, rilasciato a fronte di una non corretta interpretazione e valutazione, da parte del giudice di prime cure, di tutta la documentazione istruttoria prodotta dall' , con conseguenziale pronuncia di una Controparte_3 decisione errata.
Parte appellante ha dedotto di aver provato a pieno la notifica della cartella di pagamento contestata, eseguita telematicamente all'indirizzo PEC del destinatario in data 23/03/2023; notificazione peraltro mai contestata da parte opponente.
Ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e la totale riforma della sentenza gravata.
Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito , proponendo l'appello incidentale condizionato con il quale ha CP_1 censurato l'erroneità e l'illogicità della motivazione della sentenza, deducendo di non aver mai messo in discussione la validità e la regolarità della cartella di pagamento e di aver proposto opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ex art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150, secondo le forme del rito del lavoro, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della predetta cartella esattoriale, al fine di denunciare il difetto di notifica dei presuposti titoli esecutivi.
Ha ritenuto di avere, quindi, regolarmente incardinato il giudizio dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, ovvero nel Controparte_2
Ha, pertanto, dedotto che l'erronea qualificazione nonchè motivazione adottata dal GDP, non imputabile al comportamento processuale dell'odierno appellato, non deve riverberarsi sulla posizione di quest'ultimo in termini di governo delle spese di lite del presente grado di giudizio.
L'appellato ha evidenziato che il GDP di Napoli avrebbe dovuto ammettere la domanda CP_1 qualificandola come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'', ex art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, ed entrare nel merito delle eccezioni sostanziali sollevate dall'attore.
Al riguardo, ha dedotto che il non si è costituito nel primo grado di giudizio e, Controparte_2 quale Ente impositore, non ha provato la sussistenza della propria pretesa creditoria.
Ha, quindi, chiesto di accertare l'inesistenza del sotteso verbale di contravvenzione elevato dal per difetto di notifica, con conseguenziale annullamento della successiva Controparte_2 cartella di pagamento impugnata.
2 L'appellante incidentale ha, dunque, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello principale o, in subordine, in caso di accoglimento, di accertare e dichiarare l'inesistenza di un valido titolo esecutivo posto alla base della cartella esattoriale impugnata;
per l'effetto, previa riforma della motivazione della sentenza impugnata, ha chiesto di confermare il “dispositivo” della stessa.
Il tutto vinte le spese del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
L'appellato sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e, Controparte_2 pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello principale è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
L'accoglimento dell'appello principale impone di valutare l'appello incidentale condizionato che, invero, risulta altrettanto meritevole di accoglimento.
Va, prima di tutto, rilevato che il giudice di prime cure ha erroneamente valutato sia il petitum che la causa petendi della domanda, qualificandola come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Lo stesso ha, inoltre, errato nel dichiarare la cartella di pagamento nulla per difetto di notifica.
E ciò, nonostante entrambe le parti abbiano dedotto che la cartella di pagamento n.
071/2023/0013343706/000 sia stata validamente notificata a mezzo PEC dal . CP_4
Tanto è vero che tale assunto non è stato contestato da parte opponente che, al contrario, ha prodotto in giudizio l'originale della medesima cartella esattoriale.
Nel primo grado di giudizio, ha, invero, eccepito il difetto di notifica del verbale di CP_1 contravvenzione sotteso alla sopraindicata cartella di pagamento, dichiarando di averne avuto conoscenza solo al momento della ricezione della cartella di pagamento impugnata.
Se ne deduce la necessità di riqualificare la domanda di parte opponente come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'', ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, correttamente introdotta secondo le forme del rito del lavoro, con ricorso depositato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della predetta cartella di pagamento, presso l'ufficio del Giudice di
Pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, ovvero Napoli.
Il Giudice di Pace di Napoli avrebbe, pertanto, dovuto dichiarare ammissibile la domanda come opposizione "recuperatoria'' ed entrare nel merito delle eccezioni sostanziali sollevate dall'attore.
Sul punto, granitico è l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza n. 22080 depositata il 22 settembre 2017, ha stabilito: “Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte. S'impone tuttavia un'ulteriore precisazione, che serve a chiarire un punto non affrontato nei precedenti giurisprudenziali su citati come espressione dell'orientamento qui preferito, e che involge anche
3 una questione terminologica. L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può “recuperare” tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza-ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti, perciò, il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti, perciò, la pretesa sanzionatoria). Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n.
150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione. Questa considerazione consente di superare la perplessità, fatta propria dall'ordinanza di rimessione, dell'idoneità della notificazione della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, a consentire la contestazione nel merito di quest'ultimo. È sufficiente al “recupero” di che trattasi il richiamo del verbale di accertamento nei suoi termini identificativi. Infatti, se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»”.
Tanto premesso, la motivazione impugnata deve essere riformata nei termini sopra descritti.
Va, a questo punto, verificato se le sanzioni amministrative sottese all'atto esattoriale siano state o meno validamente notificate all'opponente.
4 E ciò perché, se i verbali di contravvenzione sono stati regolarmente notificati, e non opposti illo tempore nei 30 giorni, i titoli esecutivi si sono ormai formati e cristallizzati, con esclusione di ogni forma di contestazione nel merito e nella forma e conseguente rigetto della domanda;
se, invece, i verbali di accertamento non sono stati validamente notificati, la pretesa sanzionatoria va dichiarata estinta e deve essere riconosciuta la nullità ex tunc dell'intero procedimento attivato in executivis dal Concessionario delegittimato ab origine a procedere con l'esecuzione forzata in assenza di valido titolo esecutivo.
Nel caso de quo, è incontestabile che il in qualità di Ente impositore, sebbene Controparte_2 regolarmente citato in primo grado, ha scelto di non costituirsi, rimanendo contumace e omettendo di produrre, provare e dimostrare la legittimità della propria pretesa creditoria ovvero l'esistenza e la relativa notifica dei verbali di contravvenzione di propria competenza, sottesi alla cartella di pagamento n. 071/2023/0013343706/000, tempestivamente impugnata.
Pertanto, stante tale omissione in ordine alla prova del titolo esecutivo, l'ente impositore non poteva recuperare, mediante procedimento esattoriale, un credito erariale inesistente, e, in ogni caso, mai provato.
La nullità dell'atto prodromico comporta, invero, la conseguenziale nullità degli atti immediatamente successivi ad esso correlati, in tal caso cartella di pagamento n.
071/2023/0013343706/000, per insanabile vizio della procedura azionata in executivis dall'
[...]
. Controparte_5
Tale è il principio di diritto contenuto nella sentenza del 25 luglio 2007, n. 16412, resa dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, nella quale viene tassativamente stabilito che:
“La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per
l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione.
L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa
l'ente creditore".
5 Dunque, la nullità della cartella di pagamento impugnata non è causata dal difetto di notifica della medesima, come erroneamente dichiarato dal Giudice di Pace. La sua nullità conseguenziale deriva, infatti, dalla inesistenza di un portante valido titolo esecutivo emesso e notificato al contribuente.
Ciò comporta che dal punto di vista squisitamente giuridico, è corretto l'appello formulato dall' , fondato sulla giusta eccezione secondo cui la cartella contestata è Controparte_6 stata regolarmente notificata al contribuente.
È, però, allo stesso tempo corretto anche l'appello incidentale condizionato proposto da , CP_1 fondato nel merito, in quanto l'esistenza e la notifica del titolo esecutivo, sotteso alla impugnata cartella di pagamento, non sono stati provati in giudizio.
Fatto salvo quanto già statuito sulle spese nel primo grado di giudizio, le sopraindicate ragioni inducono questo giudicante a ritenere giusta la decisione di compensare le spese del presente grado di giudizio, in ragione della reciproca fondatezza dei gravami.
In conclusione, la sentenza gravata va parzialmente riformata nella parte motiva e le spese già statuite sono da attribuirsi al procuratore dell'opponente dichiaratosi antistatario sin dall'atto introduttivo.
Le spese del presente grado di giudizio vanno, invece, interamente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello principale proposto da nei confronti Parte_1 di e e sull'appello incidentale condizionato proposto da CP_1 Controparte_2
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 6575/2024, così provvede: CP_1
a) dichiara la contumacia del Controparte_2
b) in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 6575/2024, annulla la cartella di pagamento n. 071/2023/0013343706/000, per nullità/inesistenza della notifica del sotteso verbale di contravvenzione;
c) conferma la statuizione di primo grado in merito alle spese di lite delle quali dispone l'attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Borriello, dichiaratosi anticipatario;
d) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 6.10.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10029/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Coppola, presso il cui studio in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 74 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Borriello, presso il cui studio in Ercolano (NA) alla Via Cegnacolo n. 26 elettivamente domiclia;
Appellato/Appellante incidentale
E
Controparte_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel primo grado di giudizio svolto dinanzi al G.D.P. di Napoli, proponeva con CP_1 ricorso opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ex art. 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011, n. 150, avverso la cartella di pagamento n. 071/2023/0013343706/000, dell'importo di
€954,78, notificatagli a mezzo PEC dall' in data 23/03/2023, ed Controparte_3 emessa a fronte del mancato pagamento di una contravvenzione al Codice della Strada elevata nell'anno 2019 dal Controparte_2
Eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della cartella di pagamento impugnata, causata dal difetto di notifica del sotteso verbale di accertamento, con conseguente richiesta di estinzione dell'intera pretesa creditoria.
1 Si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_3 della domanda in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto;
vinte le spese di giudizio.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 6575/2024, emessa e pubblicata in data 04/03/2024, il Giudice di Pace di Napoli qualificava la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c. Nel merito, accertato il difetto di notifica della cartella di pagamento impugnata, accoglieva l'opposizione, annullava la cartella esattoriale n. 071/2023/0013343706/000 e condannava l' al Controparte_3 pagamento delle spese di lite.
L' ha proposto gravame avverso la predetta sentenza, censurando Controparte_3 la manifesta illogicità del provvedimento giurisdizionale, rilasciato a fronte di una non corretta interpretazione e valutazione, da parte del giudice di prime cure, di tutta la documentazione istruttoria prodotta dall' , con conseguenziale pronuncia di una Controparte_3 decisione errata.
Parte appellante ha dedotto di aver provato a pieno la notifica della cartella di pagamento contestata, eseguita telematicamente all'indirizzo PEC del destinatario in data 23/03/2023; notificazione peraltro mai contestata da parte opponente.
Ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e la totale riforma della sentenza gravata.
Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito , proponendo l'appello incidentale condizionato con il quale ha CP_1 censurato l'erroneità e l'illogicità della motivazione della sentenza, deducendo di non aver mai messo in discussione la validità e la regolarità della cartella di pagamento e di aver proposto opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ex art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150, secondo le forme del rito del lavoro, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della predetta cartella esattoriale, al fine di denunciare il difetto di notifica dei presuposti titoli esecutivi.
Ha ritenuto di avere, quindi, regolarmente incardinato il giudizio dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, ovvero nel Controparte_2
Ha, pertanto, dedotto che l'erronea qualificazione nonchè motivazione adottata dal GDP, non imputabile al comportamento processuale dell'odierno appellato, non deve riverberarsi sulla posizione di quest'ultimo in termini di governo delle spese di lite del presente grado di giudizio.
L'appellato ha evidenziato che il GDP di Napoli avrebbe dovuto ammettere la domanda CP_1 qualificandola come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'', ex art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, ed entrare nel merito delle eccezioni sostanziali sollevate dall'attore.
Al riguardo, ha dedotto che il non si è costituito nel primo grado di giudizio e, Controparte_2 quale Ente impositore, non ha provato la sussistenza della propria pretesa creditoria.
Ha, quindi, chiesto di accertare l'inesistenza del sotteso verbale di contravvenzione elevato dal per difetto di notifica, con conseguenziale annullamento della successiva Controparte_2 cartella di pagamento impugnata.
2 L'appellante incidentale ha, dunque, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello principale o, in subordine, in caso di accoglimento, di accertare e dichiarare l'inesistenza di un valido titolo esecutivo posto alla base della cartella esattoriale impugnata;
per l'effetto, previa riforma della motivazione della sentenza impugnata, ha chiesto di confermare il “dispositivo” della stessa.
Il tutto vinte le spese del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
L'appellato sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e, Controparte_2 pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello principale è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
L'accoglimento dell'appello principale impone di valutare l'appello incidentale condizionato che, invero, risulta altrettanto meritevole di accoglimento.
Va, prima di tutto, rilevato che il giudice di prime cure ha erroneamente valutato sia il petitum che la causa petendi della domanda, qualificandola come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Lo stesso ha, inoltre, errato nel dichiarare la cartella di pagamento nulla per difetto di notifica.
E ciò, nonostante entrambe le parti abbiano dedotto che la cartella di pagamento n.
071/2023/0013343706/000 sia stata validamente notificata a mezzo PEC dal . CP_4
Tanto è vero che tale assunto non è stato contestato da parte opponente che, al contrario, ha prodotto in giudizio l'originale della medesima cartella esattoriale.
Nel primo grado di giudizio, ha, invero, eccepito il difetto di notifica del verbale di CP_1 contravvenzione sotteso alla sopraindicata cartella di pagamento, dichiarando di averne avuto conoscenza solo al momento della ricezione della cartella di pagamento impugnata.
Se ne deduce la necessità di riqualificare la domanda di parte opponente come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'', ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, correttamente introdotta secondo le forme del rito del lavoro, con ricorso depositato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della predetta cartella di pagamento, presso l'ufficio del Giudice di
Pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, ovvero Napoli.
Il Giudice di Pace di Napoli avrebbe, pertanto, dovuto dichiarare ammissibile la domanda come opposizione "recuperatoria'' ed entrare nel merito delle eccezioni sostanziali sollevate dall'attore.
Sul punto, granitico è l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza n. 22080 depositata il 22 settembre 2017, ha stabilito: “Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte. S'impone tuttavia un'ulteriore precisazione, che serve a chiarire un punto non affrontato nei precedenti giurisprudenziali su citati come espressione dell'orientamento qui preferito, e che involge anche
3 una questione terminologica. L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può “recuperare” tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza-ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti, perciò, il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti, perciò, la pretesa sanzionatoria). Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n.
150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione. Questa considerazione consente di superare la perplessità, fatta propria dall'ordinanza di rimessione, dell'idoneità della notificazione della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, a consentire la contestazione nel merito di quest'ultimo. È sufficiente al “recupero” di che trattasi il richiamo del verbale di accertamento nei suoi termini identificativi. Infatti, se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»”.
Tanto premesso, la motivazione impugnata deve essere riformata nei termini sopra descritti.
Va, a questo punto, verificato se le sanzioni amministrative sottese all'atto esattoriale siano state o meno validamente notificate all'opponente.
4 E ciò perché, se i verbali di contravvenzione sono stati regolarmente notificati, e non opposti illo tempore nei 30 giorni, i titoli esecutivi si sono ormai formati e cristallizzati, con esclusione di ogni forma di contestazione nel merito e nella forma e conseguente rigetto della domanda;
se, invece, i verbali di accertamento non sono stati validamente notificati, la pretesa sanzionatoria va dichiarata estinta e deve essere riconosciuta la nullità ex tunc dell'intero procedimento attivato in executivis dal Concessionario delegittimato ab origine a procedere con l'esecuzione forzata in assenza di valido titolo esecutivo.
Nel caso de quo, è incontestabile che il in qualità di Ente impositore, sebbene Controparte_2 regolarmente citato in primo grado, ha scelto di non costituirsi, rimanendo contumace e omettendo di produrre, provare e dimostrare la legittimità della propria pretesa creditoria ovvero l'esistenza e la relativa notifica dei verbali di contravvenzione di propria competenza, sottesi alla cartella di pagamento n. 071/2023/0013343706/000, tempestivamente impugnata.
Pertanto, stante tale omissione in ordine alla prova del titolo esecutivo, l'ente impositore non poteva recuperare, mediante procedimento esattoriale, un credito erariale inesistente, e, in ogni caso, mai provato.
La nullità dell'atto prodromico comporta, invero, la conseguenziale nullità degli atti immediatamente successivi ad esso correlati, in tal caso cartella di pagamento n.
071/2023/0013343706/000, per insanabile vizio della procedura azionata in executivis dall'
[...]
. Controparte_5
Tale è il principio di diritto contenuto nella sentenza del 25 luglio 2007, n. 16412, resa dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, nella quale viene tassativamente stabilito che:
“La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per
l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione.
L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa
l'ente creditore".
5 Dunque, la nullità della cartella di pagamento impugnata non è causata dal difetto di notifica della medesima, come erroneamente dichiarato dal Giudice di Pace. La sua nullità conseguenziale deriva, infatti, dalla inesistenza di un portante valido titolo esecutivo emesso e notificato al contribuente.
Ciò comporta che dal punto di vista squisitamente giuridico, è corretto l'appello formulato dall' , fondato sulla giusta eccezione secondo cui la cartella contestata è Controparte_6 stata regolarmente notificata al contribuente.
È, però, allo stesso tempo corretto anche l'appello incidentale condizionato proposto da , CP_1 fondato nel merito, in quanto l'esistenza e la notifica del titolo esecutivo, sotteso alla impugnata cartella di pagamento, non sono stati provati in giudizio.
Fatto salvo quanto già statuito sulle spese nel primo grado di giudizio, le sopraindicate ragioni inducono questo giudicante a ritenere giusta la decisione di compensare le spese del presente grado di giudizio, in ragione della reciproca fondatezza dei gravami.
In conclusione, la sentenza gravata va parzialmente riformata nella parte motiva e le spese già statuite sono da attribuirsi al procuratore dell'opponente dichiaratosi antistatario sin dall'atto introduttivo.
Le spese del presente grado di giudizio vanno, invece, interamente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello principale proposto da nei confronti Parte_1 di e e sull'appello incidentale condizionato proposto da CP_1 Controparte_2
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 6575/2024, così provvede: CP_1
a) dichiara la contumacia del Controparte_2
b) in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 6575/2024, annulla la cartella di pagamento n. 071/2023/0013343706/000, per nullità/inesistenza della notifica del sotteso verbale di contravvenzione;
c) conferma la statuizione di primo grado in merito alle spese di lite delle quali dispone l'attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Borriello, dichiaratosi anticipatario;
d) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 6.10.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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