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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/09/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 16/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 920 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Maria, con il quale è elettivamente domiciliata in Bovalino
(RC) Corso Umberto I n. 155 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Valeria Grandizio, con le quali
è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
2
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/03/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, svolgendo le mansioni di impiegata, alle dipendenze dell'azienda “San Francesco S.A.S. Di OR EL”, con sede nel comune di Bovalino, in virtù di un contratto di apprendistato professionalizzante part-time, che, in data 01/12/2019, è stato trasformato in contratto a tempo pieno;
- che, nell'anno 2020, ha usufruito del congedo per maternità obbligatoria e, nello stesso anno, è stata sottoposta al regime di cassa integrazione;
- che, in data 16/03/2021, ha presentato le dimissioni, che sono state accolte dal datore di lavoro e convalidate dall'INAIL;
- che, in data 06/09/2023, l' le ha notificato un provvedimento di CP_1
disconoscimento del rapporto di lavoro, relativo al periodo dal 01/01/2021 al
30/04/2021, effettuato a seguito dell'accertamento ispettivo del 12/07/2023, dal quale è emerso che, per l'attività lavorativa in esame, non risultavano soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 2094 del Codice Civile;
- che, in data 04/12/2023, ha proposto ricorso al Comitato Provinciale
di Reggio Calabria, rimasto privo di esito;
CP_1
- che possiede i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in esame.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale - G.L. adito, contrariis rejectis, a) dichiarare che la sig.ra
ha prestato la propria attività lavorativa quale impiegata Parte_1
Anno 2019 mese di dicembre – Anno 2020 – Anno 2021 dal 01.01. al 06.04.2021 così come indicato e specificato in premessa, e di conseguenza condannare
l' a revocare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro CP_1 3
subordinato tra la sig.ra con la società “SAN Parte_1
FRANCESCO S.A.S. DI GIROGI ANGELA”, matricola “6703886907” ANNO
2019 mese di Dicembre – Anno 2020 – Anno 2021 dal 01.01.al 06.04.2021, fatta salva ogni altra conseguenza di legge;
b) condannare il resistente alle CP_1
spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione ex art. 93 CPC a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
eccependo:
- che le indagini ispettive svolte hanno portato al disconoscimento del rapporto di lavoro in quanto, alla luce di tutti gli elementi emersi ed acquisiti nel corso degli accertamenti, i funzionari di vigilanza hanno ritenuto la fittizietà del rapporto stesso, poiché privo dei requisiti essenziali stabiliti dal legislatore;
- che incombe sulla ricorrente l'onere di provare in modo certo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato;
- che, tuttavia, nel caso di specie, la signora non ha assolto Parte_1
all'onere probatorio posto a suo carico.
- che l'operato dell' è da ritenersi corretto. CP_2
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero 4
eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
Pertanto, dall'articolo 2697 c.c., discende una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Nel caso che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione del rapporto di lavoro che la ricorrente avrebbe svolto, alle dipendenze dell'azienda
“San Francesco S.A.S. Di OR EL” .
La cancellazione del rapporto è scaturita da un accertamento ispettivo eseguito dall'ispettorato del lavoro presso l'azienda “San Francesco S.A.S. di
OR EL” e, in particolare, presso il ristorante “Primo Fiore”, sito in
Bovalino, come si evince dal verbale allegato in atti.
Orbene, il verbale redatto dal pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni da lui ricevute e dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014)
Tuttavia, nel giudizio di opposizione, tali fatti possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradandosi a semplici indizi in ordine alle circostanze accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini.
Pertanto, tali atti sono dotati di un grado di attendibilità che può essere infirmato solo da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (cfr. Cass
7178/83 Cass 2792/82). 5
Nel caso di specie, l'istruttoria processuale, unitamente alle allegazioni in atti, non è stata in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierna ricorrente, che non ha provato di aver lavorato, in virtù di un vincolo di subordinazione, alle dipendenze della azienda San Francesco
S.A.S. di OR EL.
In particolare, in sede ispettiva, la legale rappresentante OR EL, sentita in data 13/12/2022, ha indicato i nomi dei dipendenti del ristorante, che ha dichiarato di gestire personalmente, non nominando l'odierna ricorrente.
Inoltre, ha riferito che dell'amministrazione (ossia delle fatture e della rilevazione delle presenze del personale) per un periodo si è occupata la signora
(fino a 4 o 5 anni prima) mentre, dopo che la stessa è andata via, non è Pt_2
stato assunto altro personale che si occupasse dell'amministrazione.
Invece la ricorrente, sempre in sede ispettiva, ha dichiarato genericamente di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda “San Francesco S.A.S. Di OR
EL” presso il ristorante Primo Fiore dal 2019 al 2021, in virtù di contratto a tempo determinato trasformato, da dicembre 2019 o da gennaio 2020, in contratto a tempo indeterminato, aggiungendo, tuttavia, di non rispettare un orario di lavoro fisso.
Nella medesima sede, la ricorrente non ha esattamente descritto le proprie mansioni, dichiarando in maniera approssimativa che si occupava di “gestire la burocrazia” del ristorante senza essere in grado di riferire in ordine alla documentazione di cui si occupava e aggiungendo che rispondeva alle telefonate
“per gentilezza” .
Orbene, le incongruenze emerse in sede ispettiva hanno condotto alla cancellazione del rapporto di lavoro tra l'azienda “San Francesco S.A.S. Di
OR EL” e l'odierna ricorrente.
Dinanzi alla contestazione della non genuinità del rapporto di lavoro, le risultanze dell'istruttoria processuale non hanno fatto emergere la sussistenza di 6
un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'azienda “San Francesco
S.A.S. Di OR EL”.
Ed infatti, il concetto di subordinazione è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento: tale prova dev'essere puntuale e rigorosa, anche al fine di contrastare il presupposto alla procedura di disconoscimento.
A tal fine, anche la documentazione prodotta ( contratti di lavoro buste paga modelli CU) non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
Tale carattere indiziario non ha, nel caso di specie, trovato conferme nelle risultanze processuali.
Infatti, il teste ha dichiarato che: “Non sono parente della Testimone_1
ricorrente ma la conosco, in quanto ha lavorato per un Parte_1
periodo di tempo al ristorante primo fiore a Bovalino;
l'ho conosciuta lì nel
2019/2020 più o meno nel periodo del covid;
io lavoravo lì in cucina;
ho visto la ricorrente poche volte perché nel periodo del covid si lavorava poco;
l'ho vista 7
nella saletta che era adibita ad ufficio;
preciso che io lavoravo in cucina e che la cucina non è vicina alla saletta ma la vedevo andare verso la saletta che era adibita ad ufficio;
l'ho vista passare con dei fogli in mano;
non ricordo in quali ore del giorno l'ho vista;
negli anni 2019 2020 e 2021 ho visto la ricorrente qualche volta;
non ricordo le date precise ma ricordo che era il periodo del covid;
infatti io stesso non andavo a lavorare sempre nel periodo del covid. Io vedevo la ricorrente passare con dei fogli certamente non lavorava come cameriera ma come amministrativa;
non so se fosse stata assunta dal datore di lavoro e a che titolo perché non avevo contatti con lei. Il mio datore di lavoro presso il ristorante é OR EL;
non ricordo di aver mai visto insieme la signora OR EL e la signora;
Non so se la signora Parte_1
percepisse uno stipendio per il lavoro svolto;
non so se la signora Parte_1
avesse un orario di lavoro da rispettare;
posso riferire soltanto di Parte_1
averla vista qualche volta passare con dei fogli;
ribadisco che il mio lavoro si svolge in cucina. Io lavoro ancora alle dipendenze del ristorante primo fiore”.
Pertanto, il teste ha dichiarato di aver visto la ricorrente “qualche volta”, limitandosi a riferire, in ordine alle presunte mansioni svolte, di averla vista passare con dei fogli, ammettendo di non sapere se avesse un orario di lavoro da rispettare e di non averla mai vista in compagnia della sig.ra OR.
Dalle dichiarazioni rese, dunque, emerge solo che la ricorrente si è recata qualche volta presso il ristorante portando dei fogli tra le mani, circostanza certamente non sufficiente per desumere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non potendosi evincere dalle dichiarazioni rese alcun elemento tipico della subordinazione.
Allo stesso modo il teste ha dichiarato che: “Non sono Testimone_2
parente della ricorrente , ma la conosco in quanto lei Parte_1
lavorava al ristornate Primo Fiore;
io ho lavorato per il ristorante Primo fiore dal 2009 al 2017, poi di nuovo nel 2019 nel 2020 nel 2021 e nel 2023; adesso non lavoro più lì; io lavoravo in cucina come cuoco e lavoravo ogni giorno, con 8
un giorno di riposo, io lavoravo dalle 10:30 fino alle 15/ 15:30 e la sera dalle
19:00 fino alle 23/23:30; ho conosciuto la signora presso il Parte_1
ristorante nel 2019; non ricordo in che periodo dell'anno la signora abbia iniziato a lavorare;
ho visto la ricorrente anche nel 2020 fino a fine febbraio;
poi quando è scoppiato il covid nel marzo 2020 io sono andato in India e sono tornato dopo 7/ 8 mesi;
quando sono tornato ho ripreso a lavorare al ristirante anche se non c'era tanto lavoro perché era ancora periodo di covid;
quando sono tornato la ricorrente c'era ancora al ristirante ma la vedevo ogni tanto non sempre;
la ricorrente si occupava di documenti e stava nella saletta che era dietro alla sala ristorante;
ho visto la ricorrente seduta ad un tavolo nella saletta;
io quando facevo la lista della spesa per la cucina la portavo da lei;
Ho visto la ricorrente di mattina;
l'ho vista alle 11:00 di mattina;
la vedevo ogni tanto;
da quando sono tornato dall'India ho visto la ricorrente due o tre volte perché c'era poco lavoro;
poi la ricorrente è andata anche in maternità ma non ricordo quando. La saletta dove stava la ricorrente non era visibile dalla cucina ma lei ogni tanto veniva in cucina per chiedere se mancasse qualcosa;
nel 2019 vedevo la ricorrente tutti i giorni dal lunedì al venerdì; non so se avesse un orario di lavoro da rispettare;
Il mio datore di lavoro al ristorante era OR
EL; qualche volta ho visto la signora OR EL insieme alla signora
; non ho mai visto la signora OR EL dire alla Parte_1
ricorrente cosa fare perché io stavo in cucina;
non so se la ricorrente fosse pagata per il suo lavoro;
non ho mai visto la signora OR EL consegnare soldi alla ricorrente;
io non lavoro più per il ristorante perché ho avuto problemi di salute e anche perché c'era poco lavoro;
non so per quanto tempo e fino a quando la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del ristornate primo fiore;
quando lavoravo per il ristornante Primo Fiore ero pagato con bonifico e avevo busta paga;
il bonifico era fatto dalla signora OR EL;
non so come venissero pagati gli altri dipendenti”. 9
Infine, il teste OR EL, legale rappresentante della società e datrice di lavoro destinataria dell'accertamento ispettivo, ha dichiarato che: “Non sono parente della ricorrente , ma la conosco in quanto ha Parte_1
lavorato per il ristorante primo fiore;
io sono la titolare del ristorante primo fiore;
la ricorrente ha lavorato alle mie dipendenze per poco tempo, da dicembre 2019 fino a dicembre 2021, ma non ricordo con esattezza le date;
la ricorrente ha lavorato perché è andata in maternità, poi vi è stata l'interruzione causata dal covid;
inoltre da ultimo la ricorrente si è licenziata ma non ricordo le ragioni per le quali si sia licenziata,; anzi preciso che la ricorrente si è licenziata perché era incinta;
è stata lei a licenziasti non l'ho licenziata io;
La ricorrente si occupava delle carte: si occupava della spesa andava alla posta se si doveva pagare qualcosa;
avevo assunto io la ricorrente;
prima avevamo un'altra ragazza che si occupava di queste cose e poi, quando si è licenziata, ho assunto la ricorrente per fare le cose che c'erano da fare per il ristornante;
non ricordo se la signora abbia firmato un contratto quando l'ho Parte_1
assunta; non ricordo con che qualifica l'ho assunta né come fosse inquadrata;
mi occupavo io della gestione del ristorante e di mattina c'ero sempre io fino alle 11:00; solo io mi occupavo del ristorante;
pagavo la ricorrente mediante bonifico, la pagavo mensilmente ma non ricordo quanto;
La signora Parte_1
lavorava sempre dal lunedì al venerdì ma se vi era bisogno veniva anche di sabato;
veniva a lavorare di mattina, fino alle 13:00; io andavo via alle 11:00 e non so se lei andava via prima, ma non credo;
la ricorrente aveva un orario dl lavoro ma non ricordo quale fosse;
lavorava di mattina;
la ricorrente aveva regolare busta paga e la pagavo io mediante bonifico ma se aveva bisogno di soldi la pagavo anche in contanti;
non conoscevo la ricorrente prima che iniziasse a lavorare per me. Non ricordo se ho mai subito un'ispezione da parte dell' né se siano mai venuti degli ispettori dell' presso il mio CP_1 CP_1
ristorante; non ricordo se ho mai subito qualche sanzione per il ristorante;
ad oggi sono ancora titolare del ristorante primo fiore”. 10
Pertanto il teste innanzitutto ha reso dichiarazioni contrastanti rispetto a quanto dichiarato in sede ispettiva (laddove le dichiarazioni rese in sede fanno fede privilegiata perché rese nell'immediatezza dei fatti), ammettendo di aver assunto la dipendente;
nondimeno, il teste, pur essendosi occupata dell'assunzione del personale e della gestione del ristorante, nella sua qualità di datrice di lavoro, non è stata in grado di riferire in ordine alle mansioni svolte dalla ricorrente (dichiarando genericamente che si occupava “delle carte”), né
l'ammontare dell'eventuale retribuzione o l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato (lasciando al contrario intendere una certa libertà e flessibilità che non si concilia con la natura subordinata del rapporto).
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, fragili, vaghe e in parte contraddittorie o in contrasto con quanto dichiarato dalla stessa ricorrente nel ricorso introduttivo e in sede ispettiva nell'immediatezza dei fatti, non è emerso nessuno degli elementi della subordinazione e, di conseguenza, non è emersa la prova del rapporto di lavoro per i periodi dedotti in ricorso.
In particolare, nessun teste è stato in grado di descrivere le mansioni che la ricorrente avrebbe svolto (neanche il presunto datore di lavoro), né gli eventuali orari di lavoro da rispettare, né la presenza in giorni e per orari predeterminati, dal momento che due dei tre testi escussi, in un arco temporale peraltro non brevissimo, hanno dichiarato di aver visto la ricorrente “qualche volta”, di non aver mai visto la datrice di lavoro consegnarle dei soldi o impartirle ordini e di non aver mai visto addirittura le due persone insieme;
nel contempo, la stessa datrice di lavoro non è stata in grado di descrivere le mansioni della dipendente da lei assunta, né l'orario di lavoro, o l'obbligo di rispettare un orario predeterminato o la retribuzione corrisposta.
Ne discende che la ricorrente che, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro avrebbe dovuto provare gli elementi costitutivi dello stesso, non ha ottemperato a tale onere, circostanza che determina il rigetto del ricorso. 11
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della ricorrente, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. personalmente sottoscritta.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n.
16676 del 04/08/2020)” laddove, nella specie, oggetto di domanda è il disconoscimento del rapporto di lavoro, mentre le tutele previdenziali ed assistenziali sarebbero, al più, una conseguenza indiretta ed eventuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 920/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in
€ 4638,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 16/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 16/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 920 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Maria, con il quale è elettivamente domiciliata in Bovalino
(RC) Corso Umberto I n. 155 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Valeria Grandizio, con le quali
è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
2
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/03/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, svolgendo le mansioni di impiegata, alle dipendenze dell'azienda “San Francesco S.A.S. Di OR EL”, con sede nel comune di Bovalino, in virtù di un contratto di apprendistato professionalizzante part-time, che, in data 01/12/2019, è stato trasformato in contratto a tempo pieno;
- che, nell'anno 2020, ha usufruito del congedo per maternità obbligatoria e, nello stesso anno, è stata sottoposta al regime di cassa integrazione;
- che, in data 16/03/2021, ha presentato le dimissioni, che sono state accolte dal datore di lavoro e convalidate dall'INAIL;
- che, in data 06/09/2023, l' le ha notificato un provvedimento di CP_1
disconoscimento del rapporto di lavoro, relativo al periodo dal 01/01/2021 al
30/04/2021, effettuato a seguito dell'accertamento ispettivo del 12/07/2023, dal quale è emerso che, per l'attività lavorativa in esame, non risultavano soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 2094 del Codice Civile;
- che, in data 04/12/2023, ha proposto ricorso al Comitato Provinciale
di Reggio Calabria, rimasto privo di esito;
CP_1
- che possiede i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in esame.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale - G.L. adito, contrariis rejectis, a) dichiarare che la sig.ra
ha prestato la propria attività lavorativa quale impiegata Parte_1
Anno 2019 mese di dicembre – Anno 2020 – Anno 2021 dal 01.01. al 06.04.2021 così come indicato e specificato in premessa, e di conseguenza condannare
l' a revocare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro CP_1 3
subordinato tra la sig.ra con la società “SAN Parte_1
FRANCESCO S.A.S. DI GIROGI ANGELA”, matricola “6703886907” ANNO
2019 mese di Dicembre – Anno 2020 – Anno 2021 dal 01.01.al 06.04.2021, fatta salva ogni altra conseguenza di legge;
b) condannare il resistente alle CP_1
spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione ex art. 93 CPC a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
eccependo:
- che le indagini ispettive svolte hanno portato al disconoscimento del rapporto di lavoro in quanto, alla luce di tutti gli elementi emersi ed acquisiti nel corso degli accertamenti, i funzionari di vigilanza hanno ritenuto la fittizietà del rapporto stesso, poiché privo dei requisiti essenziali stabiliti dal legislatore;
- che incombe sulla ricorrente l'onere di provare in modo certo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato;
- che, tuttavia, nel caso di specie, la signora non ha assolto Parte_1
all'onere probatorio posto a suo carico.
- che l'operato dell' è da ritenersi corretto. CP_2
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero 4
eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
Pertanto, dall'articolo 2697 c.c., discende una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Nel caso che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione del rapporto di lavoro che la ricorrente avrebbe svolto, alle dipendenze dell'azienda
“San Francesco S.A.S. Di OR EL” .
La cancellazione del rapporto è scaturita da un accertamento ispettivo eseguito dall'ispettorato del lavoro presso l'azienda “San Francesco S.A.S. di
OR EL” e, in particolare, presso il ristorante “Primo Fiore”, sito in
Bovalino, come si evince dal verbale allegato in atti.
Orbene, il verbale redatto dal pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni da lui ricevute e dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014)
Tuttavia, nel giudizio di opposizione, tali fatti possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradandosi a semplici indizi in ordine alle circostanze accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini.
Pertanto, tali atti sono dotati di un grado di attendibilità che può essere infirmato solo da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (cfr. Cass
7178/83 Cass 2792/82). 5
Nel caso di specie, l'istruttoria processuale, unitamente alle allegazioni in atti, non è stata in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierna ricorrente, che non ha provato di aver lavorato, in virtù di un vincolo di subordinazione, alle dipendenze della azienda San Francesco
S.A.S. di OR EL.
In particolare, in sede ispettiva, la legale rappresentante OR EL, sentita in data 13/12/2022, ha indicato i nomi dei dipendenti del ristorante, che ha dichiarato di gestire personalmente, non nominando l'odierna ricorrente.
Inoltre, ha riferito che dell'amministrazione (ossia delle fatture e della rilevazione delle presenze del personale) per un periodo si è occupata la signora
(fino a 4 o 5 anni prima) mentre, dopo che la stessa è andata via, non è Pt_2
stato assunto altro personale che si occupasse dell'amministrazione.
Invece la ricorrente, sempre in sede ispettiva, ha dichiarato genericamente di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda “San Francesco S.A.S. Di OR
EL” presso il ristorante Primo Fiore dal 2019 al 2021, in virtù di contratto a tempo determinato trasformato, da dicembre 2019 o da gennaio 2020, in contratto a tempo indeterminato, aggiungendo, tuttavia, di non rispettare un orario di lavoro fisso.
Nella medesima sede, la ricorrente non ha esattamente descritto le proprie mansioni, dichiarando in maniera approssimativa che si occupava di “gestire la burocrazia” del ristorante senza essere in grado di riferire in ordine alla documentazione di cui si occupava e aggiungendo che rispondeva alle telefonate
“per gentilezza” .
Orbene, le incongruenze emerse in sede ispettiva hanno condotto alla cancellazione del rapporto di lavoro tra l'azienda “San Francesco S.A.S. Di
OR EL” e l'odierna ricorrente.
Dinanzi alla contestazione della non genuinità del rapporto di lavoro, le risultanze dell'istruttoria processuale non hanno fatto emergere la sussistenza di 6
un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'azienda “San Francesco
S.A.S. Di OR EL”.
Ed infatti, il concetto di subordinazione è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento: tale prova dev'essere puntuale e rigorosa, anche al fine di contrastare il presupposto alla procedura di disconoscimento.
A tal fine, anche la documentazione prodotta ( contratti di lavoro buste paga modelli CU) non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
Tale carattere indiziario non ha, nel caso di specie, trovato conferme nelle risultanze processuali.
Infatti, il teste ha dichiarato che: “Non sono parente della Testimone_1
ricorrente ma la conosco, in quanto ha lavorato per un Parte_1
periodo di tempo al ristorante primo fiore a Bovalino;
l'ho conosciuta lì nel
2019/2020 più o meno nel periodo del covid;
io lavoravo lì in cucina;
ho visto la ricorrente poche volte perché nel periodo del covid si lavorava poco;
l'ho vista 7
nella saletta che era adibita ad ufficio;
preciso che io lavoravo in cucina e che la cucina non è vicina alla saletta ma la vedevo andare verso la saletta che era adibita ad ufficio;
l'ho vista passare con dei fogli in mano;
non ricordo in quali ore del giorno l'ho vista;
negli anni 2019 2020 e 2021 ho visto la ricorrente qualche volta;
non ricordo le date precise ma ricordo che era il periodo del covid;
infatti io stesso non andavo a lavorare sempre nel periodo del covid. Io vedevo la ricorrente passare con dei fogli certamente non lavorava come cameriera ma come amministrativa;
non so se fosse stata assunta dal datore di lavoro e a che titolo perché non avevo contatti con lei. Il mio datore di lavoro presso il ristorante é OR EL;
non ricordo di aver mai visto insieme la signora OR EL e la signora;
Non so se la signora Parte_1
percepisse uno stipendio per il lavoro svolto;
non so se la signora Parte_1
avesse un orario di lavoro da rispettare;
posso riferire soltanto di Parte_1
averla vista qualche volta passare con dei fogli;
ribadisco che il mio lavoro si svolge in cucina. Io lavoro ancora alle dipendenze del ristorante primo fiore”.
Pertanto, il teste ha dichiarato di aver visto la ricorrente “qualche volta”, limitandosi a riferire, in ordine alle presunte mansioni svolte, di averla vista passare con dei fogli, ammettendo di non sapere se avesse un orario di lavoro da rispettare e di non averla mai vista in compagnia della sig.ra OR.
Dalle dichiarazioni rese, dunque, emerge solo che la ricorrente si è recata qualche volta presso il ristorante portando dei fogli tra le mani, circostanza certamente non sufficiente per desumere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non potendosi evincere dalle dichiarazioni rese alcun elemento tipico della subordinazione.
Allo stesso modo il teste ha dichiarato che: “Non sono Testimone_2
parente della ricorrente , ma la conosco in quanto lei Parte_1
lavorava al ristornate Primo Fiore;
io ho lavorato per il ristorante Primo fiore dal 2009 al 2017, poi di nuovo nel 2019 nel 2020 nel 2021 e nel 2023; adesso non lavoro più lì; io lavoravo in cucina come cuoco e lavoravo ogni giorno, con 8
un giorno di riposo, io lavoravo dalle 10:30 fino alle 15/ 15:30 e la sera dalle
19:00 fino alle 23/23:30; ho conosciuto la signora presso il Parte_1
ristorante nel 2019; non ricordo in che periodo dell'anno la signora abbia iniziato a lavorare;
ho visto la ricorrente anche nel 2020 fino a fine febbraio;
poi quando è scoppiato il covid nel marzo 2020 io sono andato in India e sono tornato dopo 7/ 8 mesi;
quando sono tornato ho ripreso a lavorare al ristirante anche se non c'era tanto lavoro perché era ancora periodo di covid;
quando sono tornato la ricorrente c'era ancora al ristirante ma la vedevo ogni tanto non sempre;
la ricorrente si occupava di documenti e stava nella saletta che era dietro alla sala ristorante;
ho visto la ricorrente seduta ad un tavolo nella saletta;
io quando facevo la lista della spesa per la cucina la portavo da lei;
Ho visto la ricorrente di mattina;
l'ho vista alle 11:00 di mattina;
la vedevo ogni tanto;
da quando sono tornato dall'India ho visto la ricorrente due o tre volte perché c'era poco lavoro;
poi la ricorrente è andata anche in maternità ma non ricordo quando. La saletta dove stava la ricorrente non era visibile dalla cucina ma lei ogni tanto veniva in cucina per chiedere se mancasse qualcosa;
nel 2019 vedevo la ricorrente tutti i giorni dal lunedì al venerdì; non so se avesse un orario di lavoro da rispettare;
Il mio datore di lavoro al ristorante era OR
EL; qualche volta ho visto la signora OR EL insieme alla signora
; non ho mai visto la signora OR EL dire alla Parte_1
ricorrente cosa fare perché io stavo in cucina;
non so se la ricorrente fosse pagata per il suo lavoro;
non ho mai visto la signora OR EL consegnare soldi alla ricorrente;
io non lavoro più per il ristorante perché ho avuto problemi di salute e anche perché c'era poco lavoro;
non so per quanto tempo e fino a quando la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del ristornate primo fiore;
quando lavoravo per il ristornante Primo Fiore ero pagato con bonifico e avevo busta paga;
il bonifico era fatto dalla signora OR EL;
non so come venissero pagati gli altri dipendenti”. 9
Infine, il teste OR EL, legale rappresentante della società e datrice di lavoro destinataria dell'accertamento ispettivo, ha dichiarato che: “Non sono parente della ricorrente , ma la conosco in quanto ha Parte_1
lavorato per il ristorante primo fiore;
io sono la titolare del ristorante primo fiore;
la ricorrente ha lavorato alle mie dipendenze per poco tempo, da dicembre 2019 fino a dicembre 2021, ma non ricordo con esattezza le date;
la ricorrente ha lavorato perché è andata in maternità, poi vi è stata l'interruzione causata dal covid;
inoltre da ultimo la ricorrente si è licenziata ma non ricordo le ragioni per le quali si sia licenziata,; anzi preciso che la ricorrente si è licenziata perché era incinta;
è stata lei a licenziasti non l'ho licenziata io;
La ricorrente si occupava delle carte: si occupava della spesa andava alla posta se si doveva pagare qualcosa;
avevo assunto io la ricorrente;
prima avevamo un'altra ragazza che si occupava di queste cose e poi, quando si è licenziata, ho assunto la ricorrente per fare le cose che c'erano da fare per il ristornante;
non ricordo se la signora abbia firmato un contratto quando l'ho Parte_1
assunta; non ricordo con che qualifica l'ho assunta né come fosse inquadrata;
mi occupavo io della gestione del ristorante e di mattina c'ero sempre io fino alle 11:00; solo io mi occupavo del ristorante;
pagavo la ricorrente mediante bonifico, la pagavo mensilmente ma non ricordo quanto;
La signora Parte_1
lavorava sempre dal lunedì al venerdì ma se vi era bisogno veniva anche di sabato;
veniva a lavorare di mattina, fino alle 13:00; io andavo via alle 11:00 e non so se lei andava via prima, ma non credo;
la ricorrente aveva un orario dl lavoro ma non ricordo quale fosse;
lavorava di mattina;
la ricorrente aveva regolare busta paga e la pagavo io mediante bonifico ma se aveva bisogno di soldi la pagavo anche in contanti;
non conoscevo la ricorrente prima che iniziasse a lavorare per me. Non ricordo se ho mai subito un'ispezione da parte dell' né se siano mai venuti degli ispettori dell' presso il mio CP_1 CP_1
ristorante; non ricordo se ho mai subito qualche sanzione per il ristorante;
ad oggi sono ancora titolare del ristorante primo fiore”. 10
Pertanto il teste innanzitutto ha reso dichiarazioni contrastanti rispetto a quanto dichiarato in sede ispettiva (laddove le dichiarazioni rese in sede fanno fede privilegiata perché rese nell'immediatezza dei fatti), ammettendo di aver assunto la dipendente;
nondimeno, il teste, pur essendosi occupata dell'assunzione del personale e della gestione del ristorante, nella sua qualità di datrice di lavoro, non è stata in grado di riferire in ordine alle mansioni svolte dalla ricorrente (dichiarando genericamente che si occupava “delle carte”), né
l'ammontare dell'eventuale retribuzione o l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato (lasciando al contrario intendere una certa libertà e flessibilità che non si concilia con la natura subordinata del rapporto).
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, fragili, vaghe e in parte contraddittorie o in contrasto con quanto dichiarato dalla stessa ricorrente nel ricorso introduttivo e in sede ispettiva nell'immediatezza dei fatti, non è emerso nessuno degli elementi della subordinazione e, di conseguenza, non è emersa la prova del rapporto di lavoro per i periodi dedotti in ricorso.
In particolare, nessun teste è stato in grado di descrivere le mansioni che la ricorrente avrebbe svolto (neanche il presunto datore di lavoro), né gli eventuali orari di lavoro da rispettare, né la presenza in giorni e per orari predeterminati, dal momento che due dei tre testi escussi, in un arco temporale peraltro non brevissimo, hanno dichiarato di aver visto la ricorrente “qualche volta”, di non aver mai visto la datrice di lavoro consegnarle dei soldi o impartirle ordini e di non aver mai visto addirittura le due persone insieme;
nel contempo, la stessa datrice di lavoro non è stata in grado di descrivere le mansioni della dipendente da lei assunta, né l'orario di lavoro, o l'obbligo di rispettare un orario predeterminato o la retribuzione corrisposta.
Ne discende che la ricorrente che, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro avrebbe dovuto provare gli elementi costitutivi dello stesso, non ha ottemperato a tale onere, circostanza che determina il rigetto del ricorso. 11
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della ricorrente, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. personalmente sottoscritta.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n.
16676 del 04/08/2020)” laddove, nella specie, oggetto di domanda è il disconoscimento del rapporto di lavoro, mentre le tutele previdenziali ed assistenziali sarebbero, al più, una conseguenza indiretta ed eventuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 920/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in
€ 4638,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 16/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci