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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1156/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
in persona del Giudice Dott. Fabio Peloso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1156/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Villa Lagarina (TN), Via Salisburgo n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTO CEOLA (C.F. ) e dall'Avv. FILIPPO TRANQUILLINI (C.F. ) C.F._2 C.F._3
TRICE contro
, nato a [...], il [...], C.F. residente CP C.F._4
), Via Salisburgo n. 15, rappresentato e dife NE (C.F. C.F._5
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della parte convenuta all'obbligo di cui CP alla dichiarazione unilaterale di data 14 ottobre 2002 prodotta come documento 5, e accertare e dichiarare, altresì, l'obbligo da parte del sig. , costituito per effetto della CP dichiarazione unilaterale menzionata, a trasferire, sione di alcun corrispettivo, in esclusiva proprietà (nuda proprietà) a favore del padre i beni immobili Parte_1 tavolarmente descritti nelle dichiarazione unilaterale citata;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento della parte convenuta per i motivi dedotti in narrativa.
- pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 Codice civile, che produca quale effetto traslativo il trasferimento da parte di e a favore di della nuda proprietà dei CP Parte_1 beni immobili descritti tavolarmente nella dichiarazione unilaterale di data 14 ottobre 2002, doc. 5, e, pertanto, il trasferimento a favore dell'odierno attore della nuda proprietà del Parte_1
1 seguente compendio immobiliare ad uso residenziale/abitativo sito nel Comune di Villalagarina: Comune Catastale VILLALAGARINA Partita Tavolare 870 Porzioni materiali 31, 95 e 202 della particella edificiale 488, regolarmente censite in Catasto Urbano, con tutte le comproprietà, oneri, diritti e parti comuni spettanti alle porzioni nel condominio di cui fanno parte;
porzioni di casa tavolarmente così descritte (si confronti visura del Libro Fondiario prodotta sub doc. 2): Porzione 31, Corpo A: a terzo piano: disbrigo, cucina-soggiorno, due stanze, bagno, due balconi, terrazza;
a piano copertura: tetto;
a piano interrato: garage;
Porzione 202: al piano interrato: cantina.
- Accertare e dichiarare l'obbligo in capo a e per l'effetto condannarlo a rifondere CP al padre quanto da ques to a titolo di tasse sui rifiuti (TARI) e a Parte_1 titolo di pagamento delle forniture idriche in riferimento all'abitazione utilizzata dal figlio CP
; il tutto dal momento dell'occupazione dell'appartamento (quanto meno da far risa
[...]
2002, data della dichiarazione prodotta sub doc. 5) fino al momento dell'avvenuto (avvenendo) rilascio.
- Accertare e dichiarare l'obbligo in capo a e per l'effetto condannarlo a CP corrispondere al padre una somma a titolo di indennità per la indebita Parte_1 occupazione dell'immobil ar data dal decorso degli otto giorni dal ricevimento della diffida, intimazione e messa in mora (doc. 6), e quindi dal 7 luglio 2022 fino al momento dell'avvenuto trasferimento a titolo definitivo e dell'avvenuto (avvenendo) completo rilascio del bene libero da persone e cose a favore di Indennità che viene richiesta nella Parte_1 misura, ritenuta di equità, di euro 500,00 (c ero zero) per ciascun mese (nel caso di frazione di mese andrà computata una indennità giornaliera pari ad euro 16,70), o nella misura che emergerà in corso di istruttoria o nella misura ritenuta di equità da Codesto Spettabile Tribunale. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, con imputazione di eventuali spese tecniche, di consulenza e di registro a carico della convenuta. In via istruttoria: Si chiede di essere abilitati alla prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte nella narrativa del presente atto, debitamente capitolate, premesso “vero che”, ed epurate da eventuali giudizi, il tutto nei termini che il Tribunale vorrà concedere, anche in riferimento al deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. Si chiede, inoltre, di essere abilitati a prova contraria. Testi riservati.
Per parte convenuta:
Il sig. come sopra rappresentato e difeso, contrariis reiectis, chiede CP
l'accogl CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis: In via principale di merito:
- Per tutti i motivi esposti, rigettare integralmente tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto;
2 In estremo subordine:
- Tenuto previamente conto dell'art. 2034 cc, qualora il Tribunale non ritenesse sussistente l'obbligazione naturale e ritenesse invece dovuto, a favore dell'attore, il rimborso a titolo di pagamento delle spese TARI e forniture idriche, rideterminare l'importo eventualmente dovuto dal sig. nell'ammontare massimo di 1/3 del totale, nella somma che il Tribunale riterrà CP di g
- Tenuto previamente conto dell'art. 2034 cc, qualora il Tribunale non ritenesse sussistente l'obbligazione naturale e ritenesse invece dovuto un canone, da parte del sig. , per CP
l'indebita occupazione delle pm 31, 95 e 202 p. ed. 448 CC Villalagarina, de nità dovuta nella misura di 1/3 rispetto al totale, nella somma che il Tribunale riterrà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad Iva, Cpa, rimborso forfetario e accessori di legge. Si rinuncia, come già si è rinunciato, alle eccezioni di prescrizione di cui al punto 1 sub D), punti 2 e 3 della comparsa di costituzione dd. 17.04.2023, non riproposte in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc. IN VIA ISTRUTTORIA: Si ripropongono integralmente le istanze istruttorie come esposte nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc per parte convenuta e non accolte, che di seguito si ritrascrivono integralmente: (omissis).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato in data 22/12/2022, evocava in Parte_1 giudizio il figlio , allegando che: CP
- in data 30/0 acquistava, quale fiduciario del padre CP Parte_1 dalla società “Il Rovere S.r.l.”, la nuda proprietà di un appartamento, con garage e cantina pertinenziali siti in Villa Lagarina, Via Salisburgo n. 15, contraddistinti dalle porzioni materiali nn. 31, 95 e 202 della particella edificiale n. 488, nel libro fondiario del C.C. Villalagarina, mentre il padre acquistava in proprio il diritto di usufrutto;
- l'intero corrispettivo di € 196.253,62 veniva pagato negli anni 2002 e 2004 da Pt_1
[...]
- iarazione di data 14/10/2002, riconosceva che i predetti immobili CP erano intestati a lui a mero titolo fid prezzo era stato pagato dal padre, sostanziale proprietario, impegnandosi contestualmente a compiere tutti gli atti dispositivi o gestori richiesti dal padre e altresì riconoscendo che il suo godimento del Parte_1 bene avveniva a titolo di li
- nonostante le richieste del padre, anche formate per iscritto, per ultimo in data 12/05- 28/06/2022, non provvedeva a trasferire al padre il diritto di nuda proprietà CP sugli immobili, rendendosi così inadempiente agli obblighi assunti quale fiduciario;
- provvedeva altresì al pagamento della TARI dell'immobile e delle utenze Parte_1 idriche della casa abitata dal figlio, che non la rilasciava nonostante la richiesta del padre, donde, doveva essere ritenuto occupante indebito dal 07/07/2022; CP
- vi era quindi il diritto dell'attore di ottenere pronuncia ex art. 2932 c.c. di trasferimento in suo favore del diritto della nuda proprietà degli immobili, nonché diritto a ripetere gli importi pagati per la e le utenze e di ricevere una indennità per l'indebita occupazione CP_2 dell'immobile e del figlio. In forza di tali ragioni, chiedeva che fosse pronunciato il trasferimento Parte_1 della nuda proprietà dei pr proprio favore, da nonché che CP questi fosse condannato alla ripetizione, in proprio favore, della per le altre CP_2 utenze, e al pagamento di un indennizzo per l'indebita o ione dell'immobile dal
3 07/07/2022, oltre spese di lite. 1.2. Con comparsa di risposta tardivamente depositata in data 17/04/2023, si costituiva
, opponendo quanto segue: CP
- contestava di aver acquistato a titolo fiduciario la nuda proprietà degli immobili di cui all'atto del 30/08/2007;
- allegava che l'acquisto in capo a lui di tale diritto era frutto di liberalità da parte del padre
Parte_1
- precisava che egli aveva abitato gli immobili sin da giugno 2002 insieme ai genitori, ancorché l'atto notarile definitivo venisse rogato solamente in data 30/08/2007;
- quale nudo proprietario, egli aveva pagato il rifacimento della terrazza, le spese condominiali, le bollette di numerose utenze e altro, oltre a resistere in giudizio in una causa per risarcimento del danno relativa agli immobili;
- in particolare, quanto alla scrittura del 14/10/2002, contestava che fosse qualificabile come negozio fiduciario, trattandosi di atto mosso da spirito liberale del padre, ma, in ogni caso, detta scrittura doveva ritenersi superata dall'atto notarile del 30/08/2007;
- opponeva che la scrittura del 14/10/2002 interveniva quando la proprietà non era ancora pervenuta al padre, né comunque vi era la previsione di un obbligo di ritrasferimento al padre della proprietà degli immobili;
- peraltro, nella scrittura del 14/10/2002, si faceva menzione dell'intestazione della piena proprietà degli immobili, mentre con l'atto notarile successivo del 30/08/2007 la sola nuda proprietà era intestata al figlio e l'usufrutto era intestato al padre, con un assetto proprietario ben diverso rispetto a quello prefigurato in precedenza;
- eccepiva ulteriormente la prescrizione del diritto al ritrasferimento;
- eccepiva la prescrizione anche in ordine alla domanda di rimborso delle spese TARI e idriche, contestando comunque la loro fondatezza;
- contestava la fondatezza della domanda di corresponsione dell'indennità di indebita occupazione, chiarendo di aver abitato con il consenso dei genitori nell'immobile per cui è causa fino al settembre 2022 e di essersene andato in ragione dei dissidi insorti con il padre;
- contestava la fondatezza di tale domanda anche per la semplice ragione che il padre aveva sempre abitato l'immobile. In forza di tali ragioni, chiedeva il rigetto delle domande attoree, con CP vittoria delle spese di lite, for nclusioni subordinate. 1.3. All'udienza del 07/06/2023, cui la causa era stata rinviata dalla prima udienza di comparizione del 19/04/2023, le parti venivano interrogate liberamente e veniva esperito tentativo di conciliazione, che sortiva esito negativo. 1.4. Quindi, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie ivi formulate, con ordinanza di data 30/10/2023, per essere la causa sufficientemente istruita documentalmente e per essere irrilevanti i mezzi di prova costituenda proposti. 1.5. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 22/05/2024 e la causa veniva rimessa in istruttoria, con ordinanza ex art. 101, co. 2, c.p.c., con la quale il giudice rilevava d'ufficio le questioni dell'assenza delle dichiarazioni o dei documenti attestanti la regolarità urbanistica degli immobili e la coerenza catastale ex artt. 40 L. 47/1985 e 29 L. 52/1985, impeditiva della pronuncia di sentenza di trasferimento immobiliare. 1.6. In esito alla concessione del termine per il deposito delle memorie, parte attrice depositava le dichiarazioni a norma delle disposizioni citate e la causa veniva nuovamente rimessa in decisione all'udienza del 06/11/2024, ove le parti precisavano le conclusioni, riportate in epigrafe, e parte convenuta rinunciava alle formulate eccezioni di prescrizione. Venivano concessi i termini minimi per il deposito delle memorie conclusionali, come
4 richiesto dalle parti.
2. Così sintetizzati lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti, va osservato quanto segue.
3. In via preliminare, va osservato che parte convenuta ha rinunciato alle eccezioni di prescrizione formulate con la comparsa di risposta, donde, le relative questioni non devono essere esaminate. Peraltro, parte convenuta si era costituita tardivamente, pertanto, era decaduta dalla facoltà di formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio, quali la prescrizione. In ogni caso, quanto meno con riferimento alla domanda di trasferimento della nuda proprietà degli immobili, l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta era infondata, non essendo stato pattuito dalle parti un termine entro il quale il fiduciario era tenuto al compimento degli atti richiesti dal fiduciante, non avendo esse fatto menzione alcuna di una clausola contrattuale siffatta.
4. Sempre in via preliminare, con riferimento alla circostanza che le menzioni di regolarità urbanistica e di coerenza catastale siano pervenute solamente all'esito del rilievo di ufficio della loro assenza, va rammentato che la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue: “In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo ex art. 40 della l. n. 47 del 1985, attestante che l'opera è stata realizzata in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione. Ne consegue che l'allegazione e la documentazione della sua esistenza è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e la carenza del relativo documento è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice d'appello che aveva ammesso la produzione documentale attestante la conformità dell'immobile ai requisiti edilizi e la dichiarazione del promissario acquirente riguardante l'avvenuta sua edificazione in data antecedente al 17 marzo 1985, in quanto indispensabile per la dimostrazione della condizione dell'azione ex art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001)” (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 6684 del 07/03/2019, Rv. 652937 - 01). Con la successiva sentenza n. 12654 del 25/06/2020, la Corte di Cassazione, Sez. 2, ha esteso tale principio anche alle dichiarazioni di coerenza catastale. Conseguentemente, la circostanza che le dichiarazioni di regolarità edilizia e coerenza catastale dei beni immobili siano pervenute quando erano già spirati i termini per le preclusioni istruttorie non può essere considerato di ostacolo a pronuncia ex art. 2932 c.c. 5. Passando al merito della domanda ex art. 2932 c.c. formulata da parte attrice, va evidenziato quanto segue. 5.1. La domanda attorea si fonda sull'allegata stipulazione tra le parti di un negozio fiduciario, nella specie della fiducia cum amico. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha recentemente affermato due importanti principi in ordine alla forma del negozio fiduciario, che è opportuno riportare. Quanto alla forma del negozio fiduciario, quando esso ha oggetto beni immobili, la Corte di legittimità ha statuito che “per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario” (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 6459 del 06/03/2020, Rv. 657212 - 01). Relativamente alle dichiarazioni unilaterali del fiduciario ricognitive del patto, la Corte di
5 Cassazione ha conseguentemente concluso che “la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria” (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 6459 del 06/03/2020, Rv. 657212 - 02). 5.2. Sulla base di tali principi, deve offrirsi soluzione alla questione della sussistenza o meno tra le parti di un negozio fiduciario avente ad oggetto l'intestazione fiduciaria ad CP dei beni immobili citati, con conseguente obbligazione del primo di ritras
[...] medesimi beni ad o a terzi indicati da quest'ultimo. Parte_1
5.3. Elemen amentale per l'accertamento è la dichiarazione unilaterale sottoscritta in data 14/10/2002 da . CP
Con tale scrittura, he i beni immobili sono “di esclusiva proprietà CP di mio padre in quanto le spese sono state sostenute interamente dallo stesso con Parte_1 denaro prop Inoltre, si “obbliga […] ad effettuare tutte quelle operazioni notarili e non CP connesse even l Signor per la gestione e la vendita dei beni”. Parte_1 riconosce al zo dei sopra descritti ben[i] avviene CP esclusivamente a titolo di concessione liberale di mio padre fino ad unilaterale variazione dello stesso”. 5.4. Aspetti problematici in ordine alla qualificazione di tale dichiarazione quale integrante una promessa di pagamento idonea a dispensare l'attore dal provare il negozio fiduciario sono i seguenti:
- il tenore testuale della scrittura del 14/10/2002;
- la circostanza che, alla data del 14/10/2002, i beni immobili oggetto della scrittura e della causa non erano ancora pervenuti nella proprietà né di né di CP Pt_1
[...]
- tanza che, in occasione dell'atto notarile del 30/08/2007, i beni venivano venduti dalla società “Il Rovere S.r.l.” ad che ne acquistava la nuda proprietà, e ad CP
che ne acq to, senza che le parti confermassero la Parte_1 precedente scrittura del 14/10/2022. 5.5. Orbene, al fine di comprendere chiaramente quale fosse l'intenzione del dichiarante, che rappresenta il criterio interpretativo principale ex artt. 1362 e 1324 c.c., la vicenda negoziale va inserita nel contesto degli interessi che le parti volevano tutelare. Dall'interrogatorio libero, è emerso pacificamente che, al momento della stipulazione degli atti, aveva in corso una causa che, al termine, nel 2010, lo vedeva soccombente, Parte_1 così tare al figlio gli immobili acquistati, costituenti pacificamente CP
l'abitazione principale delle parti. Tanto ha dichiarato ma anche pur aggiungendo che Parte_1 CP
l'esigenza di proteggere il proprio patrimonio dal creditore del padre coesisteva con la volontà del padre di donargli la nuda proprietà dell'immobile. Peraltro, che gli immobili siano stati acquistati con denaro esclusivamente di provenienza di è pacifico in causa, oltre che provato documentalmente (Cfr. doc. 4, 23, 24, Parte_1
25 e 28 parte attrice). 5.6. Alla luce di tale interesse, al quale l'intero fenomeno negoziale era preordinato, si comprende chiaramente quale fosse la volontà delle parti, che emerge dalla dichiarazione unilaterale sottoscritta da . CP
6 desiderava proteggere l'abitazione che stava per acquistare dalla Parte_1 possi ne forzata di un creditore, così decideva di intestare fiduciariamente al figlio l'immobile, con il consenso di lui, con la contestuale obbligazione a carico di CP quest'ultimo di ritrasferimento al padre o di trasferimento a terzi del bene su indicazione del padre. Elementi testuali innegabilmente militanti in tal senso rinvenibili nella scrittura del 14/10/2002 sono il riconoscimento in capo al padre della esclusiva proprietà dei beni immobili, il riconoscimento di essere obbligato a effettuare tutti gli atti notarili (evidentemente traslativi) richiesti dal padre, il riconoscimento di poter godere dei beni solo fino a eventuale diversa decisione del padre. 5.7. In particolare, tale ultima precisazione conduce ad escludere che vi fosse la volontà di di donare i beni al figlio per spirito di liberalità, atteso che, nella scrittura, Parte_1 onosceva di avere solo la facoltà di godimento dei beni, fino a revoca paterna. CP ssendo il significato da attribuire alla scrittura del 14/10/2002, non vi è dubbio che essa fosse ricognitiva di un negozio fiduciario concluso dalle parti, nell'ambito del quale veniva attribuita ad dal padre la proprietà dei beni, con l'obbligo del CP Pt_1 primo di eseguire il l padre o il nto a terzi indicati dal padre. 5.9. A tale ricostruzione non sono di ostacolo le circostanze che, alla data del 14/10/2002, né né fossero proprietari dei beni immobili, ma meri promissari Pt_1 CP acq ch o atto notarile del 30/08/2007 veniva attribuita ad CP la nuda proprietà dei beni immobili e ad il relativo usufrutto.
[...] Parte_1
0. Al riguardo, va rammentato quanto h vazione la già citata Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 6459 del 06/03/2020:
“
3. Il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito. 3.1. il negozio fiduciario si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti. Innanzitutto perché l'investitura del fiduciario nella titolarità del diritto può realizzarsi secondo distinti moduli procedimentali: le parti possono dare origine alla situazione di titolarità fiduciaria sia attraverso un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, sia […] mediante un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio da un terzo con denaro fornito dal fiduciante. In secondo luogo perché l'effetto traslativo non è essenziale per la configurabilità di un accordo fiduciario. Accanto alla fiducia dinamica, caratterizzata dall'effetto traslativo strumentale, un modo di costituzione della titolarità fiduciaria è rappresentato dalla fiducia statica, che si ha quando manca del tutto un atto di trasferimento, perché il soggetto è già investito ad altro titolo di un determinato diritto, e il relativo titolare, che sino a un dato momento esercitava il diritto nel proprio esclusivo interesse, si impegna a esercitare le proprie prerogative nell'interesse altrui, in conformità a quanto previsto dal pactum fiduciae”. Insomma, il negozio fiduciario è istituto versatile, che può assumere diverse forme. 5.11. Venendo al caso di specie, alla luce della scrittura privata del 14/10/2002, del
7 contratto preliminare del 22/04/2002 e dell'atto notarile del 30/08/2007, ben si comprende quale fosse il programma negoziale condivido da e integrante il Pt_1 CP complessivo negozio fiduciario. Con il contratto preliminare del 22/04/2002, e si erano obbligati Pt_1 CP all'acquisto dei beni immobili da costruire dalla s versamento della gran parte del prezzo al momento della sottoscrizione del preliminare (Lit. 300.000.000 sul prezzo di Lit. 380.000.000). Come pacificamente emerso in istruttoria, tale contratto preliminare era ad effetti anticipati, tanto è vero che le parti iniziarono da subito ad abitare gli immobili. Nelle more della stipula del contratto definitivo, la scrittura di del CP
14/10/2002 è evidentemente rivelatrice della coeva conclusione di un tra padre e figlio, comportante la successiva intestazione in capo al figlio, quale fiduciario, della proprietà degli immobili, in sede di conclusione di atto definitivo, al fine evidente di impedire l'aggressione del bene da parte dei creditori di Parte_1
In sede di atto definitivo, coerentemen è stata trasferita la nuda CP proprietà degli immobili, e non la proprietà piena, verosimilmente poiché tale intestazione era funzionale a perseguire una molteplicità di ulteriori concorrenti interessi: l'usufrutto è scarsamente appetibile in sede di esecuzione forzata, donde, difficilmente soggetto a pignoramento;
l'usufrutto garantiva ad un diritto reale opponibile al figlio Parte_1 anche in caso di suo inadempimento fiduciario;
l'intestazione della nuda proprietà al figlio poteva essere già funzionale alla futura eventuale successione ereditaria. Non vi è però dubbio che l'intestazione della nuda proprietà ad garantisse CP pienamente l'interesse del padre alla protezione dai creditori persegu fiduciario, donde, deve iscriversi nel solco di tale fenomeno negoziale e non se ne può dare una differente interpretazione, in assenza di diversi elementi che inducano a ritenere che le parti avessero inteso venire meno al patto fiduciario e deciso di concludere una donazione indiretta. In altre parole, la natura di programma complesso del negozio fiduciario non consente di inquadrare l'atto definitivo del 30/08/2007 in termini contrastanti e sostitutivi dell'originario pactum fiduciae, attesa la sua coerenza con l'originaria previsione. 5.12. L'unica prova contraria offerta da parte convenuta è consistita nel capitolo di prova n. 1 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., ma, a tacere della sua genericità, il suo evidente contrasto con la scrittura di del 14/10/2002 e con i complessivi elementi CP probatori acquisiti al giudizio ne dimostrano l'inidoneità a provare il venire meno del patto fiduciario.
6. Accertata, pertanto, la sussistenza del patto fiduciario tra le parti, con la correlativa obbligazione di di ritrasferire al padre la proprietà degli CP Parte_1 immobili, la circ adempimento a tale obbli acificamente.
7. Conseguentemente, va disposto, a norma dell'art. 2932 c.c., il trasferimento della nuda proprietà degli immobili oggetto del negozio fiduciario da ad CP Parte_1 autorizzando il competente conservatore del libro fondiario ad eseguire la relativa intavolazione, in seguito a domanda tavolare dell'avente diritto. È appena il caso di rilevare che detto trasferimento comporterà il consolidamento della nuda proprietà con l'usufrutto già detenuto dal padre, che diverrà pieno proprietario degli immobili.
8. Venendo alle restanti domande formulate da parte attrice, va evidenziato che CP le ha contestate e, in particolare, ha dedotto che il padre ha vissuto sin dal 2002 nella
[...]
a casa, offrendogli ospitalità sino a settembre 2022, quando lasciava CP
l'immobile, circostanze non contestate, da ritenersi quindi provate. Conseguentemente, sia in ragione della qualità di usufruttuario di sia in Parte_1
8 ragione del fatto che effettivamente godeva degli immobili, pur offrendo ospitalità al figlio, egli era tenuto a provvedere al pagamento delle relative spese, quali la e le spese idriche CP_2 richieste e non ha alcun diritto a ripeterle dal figlio. Inoltre, la circostanza che, in un tempo ragionevole, dopo la diffida del padre da lui ricevuta il 28/06/2022, abbia lasciato la casa dei genitori, esclude che sia tenuto a CP risarcire qualsiv cupazione indebita. Peraltro, come esattamente osservato da parte convenuta, abita gli Parte_1 immobili, donde, non si vede quale danno la presenza del figlio possa aver recato al suo godimento, danno che non ha provato. Pertanto, le restanti domande formulate da parte attrice vanno rigettate. 9. Parte attrice è stata vittoriosa in ordine alle domande principali versate in causa, mentre è stata soccombente parzialmente. Ne consegue che le spese di lite vanno compensate per un terzo e poste a carico di parte convenuta per i restanti due terzi. Tale frazione si liquida con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (scaglione da € 52.000 a € 260.000), oltre esborsi, nella misura dei due terzi dell'intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione reietta, così provvede:
DISPONE il trasferimento da ad del diritto della nuda CP Parte_1 proprietà sui beni immobili le . 31, 95 e 202 della particella edificiale n. 488, nel libro fondiario del C.C. Villalagarina, con le relative consortalità, pertinenze e comproprietà come risultanti dal libro fondiario.
AUTORIZZA il competente conservatore del libro fondiario ad eseguire la relativa intavolazione, in seguito a domanda tavolare dell'avente diritto.
RIGETTA le domande di condanna formulate da contro . Parte_1 CP
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di CP Parte_1 lite nella mis ione che liquida in € 9.402, del compenso per spese generali, CPA e IVA come per legge, € 371,00 per esborsi, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo.
Rovereto, 07/01/2025
Il Giudice Dott. Fabio Peloso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
in persona del Giudice Dott. Fabio Peloso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1156/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Villa Lagarina (TN), Via Salisburgo n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTO CEOLA (C.F. ) e dall'Avv. FILIPPO TRANQUILLINI (C.F. ) C.F._2 C.F._3
TRICE contro
, nato a [...], il [...], C.F. residente CP C.F._4
), Via Salisburgo n. 15, rappresentato e dife NE (C.F. C.F._5
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della parte convenuta all'obbligo di cui CP alla dichiarazione unilaterale di data 14 ottobre 2002 prodotta come documento 5, e accertare e dichiarare, altresì, l'obbligo da parte del sig. , costituito per effetto della CP dichiarazione unilaterale menzionata, a trasferire, sione di alcun corrispettivo, in esclusiva proprietà (nuda proprietà) a favore del padre i beni immobili Parte_1 tavolarmente descritti nelle dichiarazione unilaterale citata;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento della parte convenuta per i motivi dedotti in narrativa.
- pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 Codice civile, che produca quale effetto traslativo il trasferimento da parte di e a favore di della nuda proprietà dei CP Parte_1 beni immobili descritti tavolarmente nella dichiarazione unilaterale di data 14 ottobre 2002, doc. 5, e, pertanto, il trasferimento a favore dell'odierno attore della nuda proprietà del Parte_1
1 seguente compendio immobiliare ad uso residenziale/abitativo sito nel Comune di Villalagarina: Comune Catastale VILLALAGARINA Partita Tavolare 870 Porzioni materiali 31, 95 e 202 della particella edificiale 488, regolarmente censite in Catasto Urbano, con tutte le comproprietà, oneri, diritti e parti comuni spettanti alle porzioni nel condominio di cui fanno parte;
porzioni di casa tavolarmente così descritte (si confronti visura del Libro Fondiario prodotta sub doc. 2): Porzione 31, Corpo A: a terzo piano: disbrigo, cucina-soggiorno, due stanze, bagno, due balconi, terrazza;
a piano copertura: tetto;
a piano interrato: garage;
Porzione 202: al piano interrato: cantina.
- Accertare e dichiarare l'obbligo in capo a e per l'effetto condannarlo a rifondere CP al padre quanto da ques to a titolo di tasse sui rifiuti (TARI) e a Parte_1 titolo di pagamento delle forniture idriche in riferimento all'abitazione utilizzata dal figlio CP
; il tutto dal momento dell'occupazione dell'appartamento (quanto meno da far risa
[...]
2002, data della dichiarazione prodotta sub doc. 5) fino al momento dell'avvenuto (avvenendo) rilascio.
- Accertare e dichiarare l'obbligo in capo a e per l'effetto condannarlo a CP corrispondere al padre una somma a titolo di indennità per la indebita Parte_1 occupazione dell'immobil ar data dal decorso degli otto giorni dal ricevimento della diffida, intimazione e messa in mora (doc. 6), e quindi dal 7 luglio 2022 fino al momento dell'avvenuto trasferimento a titolo definitivo e dell'avvenuto (avvenendo) completo rilascio del bene libero da persone e cose a favore di Indennità che viene richiesta nella Parte_1 misura, ritenuta di equità, di euro 500,00 (c ero zero) per ciascun mese (nel caso di frazione di mese andrà computata una indennità giornaliera pari ad euro 16,70), o nella misura che emergerà in corso di istruttoria o nella misura ritenuta di equità da Codesto Spettabile Tribunale. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, con imputazione di eventuali spese tecniche, di consulenza e di registro a carico della convenuta. In via istruttoria: Si chiede di essere abilitati alla prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte nella narrativa del presente atto, debitamente capitolate, premesso “vero che”, ed epurate da eventuali giudizi, il tutto nei termini che il Tribunale vorrà concedere, anche in riferimento al deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. Si chiede, inoltre, di essere abilitati a prova contraria. Testi riservati.
Per parte convenuta:
Il sig. come sopra rappresentato e difeso, contrariis reiectis, chiede CP
l'accogl CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis: In via principale di merito:
- Per tutti i motivi esposti, rigettare integralmente tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto;
2 In estremo subordine:
- Tenuto previamente conto dell'art. 2034 cc, qualora il Tribunale non ritenesse sussistente l'obbligazione naturale e ritenesse invece dovuto, a favore dell'attore, il rimborso a titolo di pagamento delle spese TARI e forniture idriche, rideterminare l'importo eventualmente dovuto dal sig. nell'ammontare massimo di 1/3 del totale, nella somma che il Tribunale riterrà CP di g
- Tenuto previamente conto dell'art. 2034 cc, qualora il Tribunale non ritenesse sussistente l'obbligazione naturale e ritenesse invece dovuto un canone, da parte del sig. , per CP
l'indebita occupazione delle pm 31, 95 e 202 p. ed. 448 CC Villalagarina, de nità dovuta nella misura di 1/3 rispetto al totale, nella somma che il Tribunale riterrà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad Iva, Cpa, rimborso forfetario e accessori di legge. Si rinuncia, come già si è rinunciato, alle eccezioni di prescrizione di cui al punto 1 sub D), punti 2 e 3 della comparsa di costituzione dd. 17.04.2023, non riproposte in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc. IN VIA ISTRUTTORIA: Si ripropongono integralmente le istanze istruttorie come esposte nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc per parte convenuta e non accolte, che di seguito si ritrascrivono integralmente: (omissis).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato in data 22/12/2022, evocava in Parte_1 giudizio il figlio , allegando che: CP
- in data 30/0 acquistava, quale fiduciario del padre CP Parte_1 dalla società “Il Rovere S.r.l.”, la nuda proprietà di un appartamento, con garage e cantina pertinenziali siti in Villa Lagarina, Via Salisburgo n. 15, contraddistinti dalle porzioni materiali nn. 31, 95 e 202 della particella edificiale n. 488, nel libro fondiario del C.C. Villalagarina, mentre il padre acquistava in proprio il diritto di usufrutto;
- l'intero corrispettivo di € 196.253,62 veniva pagato negli anni 2002 e 2004 da Pt_1
[...]
- iarazione di data 14/10/2002, riconosceva che i predetti immobili CP erano intestati a lui a mero titolo fid prezzo era stato pagato dal padre, sostanziale proprietario, impegnandosi contestualmente a compiere tutti gli atti dispositivi o gestori richiesti dal padre e altresì riconoscendo che il suo godimento del Parte_1 bene avveniva a titolo di li
- nonostante le richieste del padre, anche formate per iscritto, per ultimo in data 12/05- 28/06/2022, non provvedeva a trasferire al padre il diritto di nuda proprietà CP sugli immobili, rendendosi così inadempiente agli obblighi assunti quale fiduciario;
- provvedeva altresì al pagamento della TARI dell'immobile e delle utenze Parte_1 idriche della casa abitata dal figlio, che non la rilasciava nonostante la richiesta del padre, donde, doveva essere ritenuto occupante indebito dal 07/07/2022; CP
- vi era quindi il diritto dell'attore di ottenere pronuncia ex art. 2932 c.c. di trasferimento in suo favore del diritto della nuda proprietà degli immobili, nonché diritto a ripetere gli importi pagati per la e le utenze e di ricevere una indennità per l'indebita occupazione CP_2 dell'immobile e del figlio. In forza di tali ragioni, chiedeva che fosse pronunciato il trasferimento Parte_1 della nuda proprietà dei pr proprio favore, da nonché che CP questi fosse condannato alla ripetizione, in proprio favore, della per le altre CP_2 utenze, e al pagamento di un indennizzo per l'indebita o ione dell'immobile dal
3 07/07/2022, oltre spese di lite. 1.2. Con comparsa di risposta tardivamente depositata in data 17/04/2023, si costituiva
, opponendo quanto segue: CP
- contestava di aver acquistato a titolo fiduciario la nuda proprietà degli immobili di cui all'atto del 30/08/2007;
- allegava che l'acquisto in capo a lui di tale diritto era frutto di liberalità da parte del padre
Parte_1
- precisava che egli aveva abitato gli immobili sin da giugno 2002 insieme ai genitori, ancorché l'atto notarile definitivo venisse rogato solamente in data 30/08/2007;
- quale nudo proprietario, egli aveva pagato il rifacimento della terrazza, le spese condominiali, le bollette di numerose utenze e altro, oltre a resistere in giudizio in una causa per risarcimento del danno relativa agli immobili;
- in particolare, quanto alla scrittura del 14/10/2002, contestava che fosse qualificabile come negozio fiduciario, trattandosi di atto mosso da spirito liberale del padre, ma, in ogni caso, detta scrittura doveva ritenersi superata dall'atto notarile del 30/08/2007;
- opponeva che la scrittura del 14/10/2002 interveniva quando la proprietà non era ancora pervenuta al padre, né comunque vi era la previsione di un obbligo di ritrasferimento al padre della proprietà degli immobili;
- peraltro, nella scrittura del 14/10/2002, si faceva menzione dell'intestazione della piena proprietà degli immobili, mentre con l'atto notarile successivo del 30/08/2007 la sola nuda proprietà era intestata al figlio e l'usufrutto era intestato al padre, con un assetto proprietario ben diverso rispetto a quello prefigurato in precedenza;
- eccepiva ulteriormente la prescrizione del diritto al ritrasferimento;
- eccepiva la prescrizione anche in ordine alla domanda di rimborso delle spese TARI e idriche, contestando comunque la loro fondatezza;
- contestava la fondatezza della domanda di corresponsione dell'indennità di indebita occupazione, chiarendo di aver abitato con il consenso dei genitori nell'immobile per cui è causa fino al settembre 2022 e di essersene andato in ragione dei dissidi insorti con il padre;
- contestava la fondatezza di tale domanda anche per la semplice ragione che il padre aveva sempre abitato l'immobile. In forza di tali ragioni, chiedeva il rigetto delle domande attoree, con CP vittoria delle spese di lite, for nclusioni subordinate. 1.3. All'udienza del 07/06/2023, cui la causa era stata rinviata dalla prima udienza di comparizione del 19/04/2023, le parti venivano interrogate liberamente e veniva esperito tentativo di conciliazione, che sortiva esito negativo. 1.4. Quindi, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie ivi formulate, con ordinanza di data 30/10/2023, per essere la causa sufficientemente istruita documentalmente e per essere irrilevanti i mezzi di prova costituenda proposti. 1.5. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 22/05/2024 e la causa veniva rimessa in istruttoria, con ordinanza ex art. 101, co. 2, c.p.c., con la quale il giudice rilevava d'ufficio le questioni dell'assenza delle dichiarazioni o dei documenti attestanti la regolarità urbanistica degli immobili e la coerenza catastale ex artt. 40 L. 47/1985 e 29 L. 52/1985, impeditiva della pronuncia di sentenza di trasferimento immobiliare. 1.6. In esito alla concessione del termine per il deposito delle memorie, parte attrice depositava le dichiarazioni a norma delle disposizioni citate e la causa veniva nuovamente rimessa in decisione all'udienza del 06/11/2024, ove le parti precisavano le conclusioni, riportate in epigrafe, e parte convenuta rinunciava alle formulate eccezioni di prescrizione. Venivano concessi i termini minimi per il deposito delle memorie conclusionali, come
4 richiesto dalle parti.
2. Così sintetizzati lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti, va osservato quanto segue.
3. In via preliminare, va osservato che parte convenuta ha rinunciato alle eccezioni di prescrizione formulate con la comparsa di risposta, donde, le relative questioni non devono essere esaminate. Peraltro, parte convenuta si era costituita tardivamente, pertanto, era decaduta dalla facoltà di formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio, quali la prescrizione. In ogni caso, quanto meno con riferimento alla domanda di trasferimento della nuda proprietà degli immobili, l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta era infondata, non essendo stato pattuito dalle parti un termine entro il quale il fiduciario era tenuto al compimento degli atti richiesti dal fiduciante, non avendo esse fatto menzione alcuna di una clausola contrattuale siffatta.
4. Sempre in via preliminare, con riferimento alla circostanza che le menzioni di regolarità urbanistica e di coerenza catastale siano pervenute solamente all'esito del rilievo di ufficio della loro assenza, va rammentato che la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue: “In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo ex art. 40 della l. n. 47 del 1985, attestante che l'opera è stata realizzata in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione. Ne consegue che l'allegazione e la documentazione della sua esistenza è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e la carenza del relativo documento è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice d'appello che aveva ammesso la produzione documentale attestante la conformità dell'immobile ai requisiti edilizi e la dichiarazione del promissario acquirente riguardante l'avvenuta sua edificazione in data antecedente al 17 marzo 1985, in quanto indispensabile per la dimostrazione della condizione dell'azione ex art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001)” (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 6684 del 07/03/2019, Rv. 652937 - 01). Con la successiva sentenza n. 12654 del 25/06/2020, la Corte di Cassazione, Sez. 2, ha esteso tale principio anche alle dichiarazioni di coerenza catastale. Conseguentemente, la circostanza che le dichiarazioni di regolarità edilizia e coerenza catastale dei beni immobili siano pervenute quando erano già spirati i termini per le preclusioni istruttorie non può essere considerato di ostacolo a pronuncia ex art. 2932 c.c. 5. Passando al merito della domanda ex art. 2932 c.c. formulata da parte attrice, va evidenziato quanto segue. 5.1. La domanda attorea si fonda sull'allegata stipulazione tra le parti di un negozio fiduciario, nella specie della fiducia cum amico. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha recentemente affermato due importanti principi in ordine alla forma del negozio fiduciario, che è opportuno riportare. Quanto alla forma del negozio fiduciario, quando esso ha oggetto beni immobili, la Corte di legittimità ha statuito che “per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario” (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 6459 del 06/03/2020, Rv. 657212 - 01). Relativamente alle dichiarazioni unilaterali del fiduciario ricognitive del patto, la Corte di
5 Cassazione ha conseguentemente concluso che “la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria” (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 6459 del 06/03/2020, Rv. 657212 - 02). 5.2. Sulla base di tali principi, deve offrirsi soluzione alla questione della sussistenza o meno tra le parti di un negozio fiduciario avente ad oggetto l'intestazione fiduciaria ad CP dei beni immobili citati, con conseguente obbligazione del primo di ritras
[...] medesimi beni ad o a terzi indicati da quest'ultimo. Parte_1
5.3. Elemen amentale per l'accertamento è la dichiarazione unilaterale sottoscritta in data 14/10/2002 da . CP
Con tale scrittura, he i beni immobili sono “di esclusiva proprietà CP di mio padre in quanto le spese sono state sostenute interamente dallo stesso con Parte_1 denaro prop Inoltre, si “obbliga […] ad effettuare tutte quelle operazioni notarili e non CP connesse even l Signor per la gestione e la vendita dei beni”. Parte_1 riconosce al zo dei sopra descritti ben[i] avviene CP esclusivamente a titolo di concessione liberale di mio padre fino ad unilaterale variazione dello stesso”. 5.4. Aspetti problematici in ordine alla qualificazione di tale dichiarazione quale integrante una promessa di pagamento idonea a dispensare l'attore dal provare il negozio fiduciario sono i seguenti:
- il tenore testuale della scrittura del 14/10/2002;
- la circostanza che, alla data del 14/10/2002, i beni immobili oggetto della scrittura e della causa non erano ancora pervenuti nella proprietà né di né di CP Pt_1
[...]
- tanza che, in occasione dell'atto notarile del 30/08/2007, i beni venivano venduti dalla società “Il Rovere S.r.l.” ad che ne acquistava la nuda proprietà, e ad CP
che ne acq to, senza che le parti confermassero la Parte_1 precedente scrittura del 14/10/2022. 5.5. Orbene, al fine di comprendere chiaramente quale fosse l'intenzione del dichiarante, che rappresenta il criterio interpretativo principale ex artt. 1362 e 1324 c.c., la vicenda negoziale va inserita nel contesto degli interessi che le parti volevano tutelare. Dall'interrogatorio libero, è emerso pacificamente che, al momento della stipulazione degli atti, aveva in corso una causa che, al termine, nel 2010, lo vedeva soccombente, Parte_1 così tare al figlio gli immobili acquistati, costituenti pacificamente CP
l'abitazione principale delle parti. Tanto ha dichiarato ma anche pur aggiungendo che Parte_1 CP
l'esigenza di proteggere il proprio patrimonio dal creditore del padre coesisteva con la volontà del padre di donargli la nuda proprietà dell'immobile. Peraltro, che gli immobili siano stati acquistati con denaro esclusivamente di provenienza di è pacifico in causa, oltre che provato documentalmente (Cfr. doc. 4, 23, 24, Parte_1
25 e 28 parte attrice). 5.6. Alla luce di tale interesse, al quale l'intero fenomeno negoziale era preordinato, si comprende chiaramente quale fosse la volontà delle parti, che emerge dalla dichiarazione unilaterale sottoscritta da . CP
6 desiderava proteggere l'abitazione che stava per acquistare dalla Parte_1 possi ne forzata di un creditore, così decideva di intestare fiduciariamente al figlio l'immobile, con il consenso di lui, con la contestuale obbligazione a carico di CP quest'ultimo di ritrasferimento al padre o di trasferimento a terzi del bene su indicazione del padre. Elementi testuali innegabilmente militanti in tal senso rinvenibili nella scrittura del 14/10/2002 sono il riconoscimento in capo al padre della esclusiva proprietà dei beni immobili, il riconoscimento di essere obbligato a effettuare tutti gli atti notarili (evidentemente traslativi) richiesti dal padre, il riconoscimento di poter godere dei beni solo fino a eventuale diversa decisione del padre. 5.7. In particolare, tale ultima precisazione conduce ad escludere che vi fosse la volontà di di donare i beni al figlio per spirito di liberalità, atteso che, nella scrittura, Parte_1 onosceva di avere solo la facoltà di godimento dei beni, fino a revoca paterna. CP ssendo il significato da attribuire alla scrittura del 14/10/2002, non vi è dubbio che essa fosse ricognitiva di un negozio fiduciario concluso dalle parti, nell'ambito del quale veniva attribuita ad dal padre la proprietà dei beni, con l'obbligo del CP Pt_1 primo di eseguire il l padre o il nto a terzi indicati dal padre. 5.9. A tale ricostruzione non sono di ostacolo le circostanze che, alla data del 14/10/2002, né né fossero proprietari dei beni immobili, ma meri promissari Pt_1 CP acq ch o atto notarile del 30/08/2007 veniva attribuita ad CP la nuda proprietà dei beni immobili e ad il relativo usufrutto.
[...] Parte_1
0. Al riguardo, va rammentato quanto h vazione la già citata Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 6459 del 06/03/2020:
“
3. Il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito. 3.1. il negozio fiduciario si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti. Innanzitutto perché l'investitura del fiduciario nella titolarità del diritto può realizzarsi secondo distinti moduli procedimentali: le parti possono dare origine alla situazione di titolarità fiduciaria sia attraverso un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, sia […] mediante un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio da un terzo con denaro fornito dal fiduciante. In secondo luogo perché l'effetto traslativo non è essenziale per la configurabilità di un accordo fiduciario. Accanto alla fiducia dinamica, caratterizzata dall'effetto traslativo strumentale, un modo di costituzione della titolarità fiduciaria è rappresentato dalla fiducia statica, che si ha quando manca del tutto un atto di trasferimento, perché il soggetto è già investito ad altro titolo di un determinato diritto, e il relativo titolare, che sino a un dato momento esercitava il diritto nel proprio esclusivo interesse, si impegna a esercitare le proprie prerogative nell'interesse altrui, in conformità a quanto previsto dal pactum fiduciae”. Insomma, il negozio fiduciario è istituto versatile, che può assumere diverse forme. 5.11. Venendo al caso di specie, alla luce della scrittura privata del 14/10/2002, del
7 contratto preliminare del 22/04/2002 e dell'atto notarile del 30/08/2007, ben si comprende quale fosse il programma negoziale condivido da e integrante il Pt_1 CP complessivo negozio fiduciario. Con il contratto preliminare del 22/04/2002, e si erano obbligati Pt_1 CP all'acquisto dei beni immobili da costruire dalla s versamento della gran parte del prezzo al momento della sottoscrizione del preliminare (Lit. 300.000.000 sul prezzo di Lit. 380.000.000). Come pacificamente emerso in istruttoria, tale contratto preliminare era ad effetti anticipati, tanto è vero che le parti iniziarono da subito ad abitare gli immobili. Nelle more della stipula del contratto definitivo, la scrittura di del CP
14/10/2002 è evidentemente rivelatrice della coeva conclusione di un tra padre e figlio, comportante la successiva intestazione in capo al figlio, quale fiduciario, della proprietà degli immobili, in sede di conclusione di atto definitivo, al fine evidente di impedire l'aggressione del bene da parte dei creditori di Parte_1
In sede di atto definitivo, coerentemen è stata trasferita la nuda CP proprietà degli immobili, e non la proprietà piena, verosimilmente poiché tale intestazione era funzionale a perseguire una molteplicità di ulteriori concorrenti interessi: l'usufrutto è scarsamente appetibile in sede di esecuzione forzata, donde, difficilmente soggetto a pignoramento;
l'usufrutto garantiva ad un diritto reale opponibile al figlio Parte_1 anche in caso di suo inadempimento fiduciario;
l'intestazione della nuda proprietà al figlio poteva essere già funzionale alla futura eventuale successione ereditaria. Non vi è però dubbio che l'intestazione della nuda proprietà ad garantisse CP pienamente l'interesse del padre alla protezione dai creditori persegu fiduciario, donde, deve iscriversi nel solco di tale fenomeno negoziale e non se ne può dare una differente interpretazione, in assenza di diversi elementi che inducano a ritenere che le parti avessero inteso venire meno al patto fiduciario e deciso di concludere una donazione indiretta. In altre parole, la natura di programma complesso del negozio fiduciario non consente di inquadrare l'atto definitivo del 30/08/2007 in termini contrastanti e sostitutivi dell'originario pactum fiduciae, attesa la sua coerenza con l'originaria previsione. 5.12. L'unica prova contraria offerta da parte convenuta è consistita nel capitolo di prova n. 1 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., ma, a tacere della sua genericità, il suo evidente contrasto con la scrittura di del 14/10/2002 e con i complessivi elementi CP probatori acquisiti al giudizio ne dimostrano l'inidoneità a provare il venire meno del patto fiduciario.
6. Accertata, pertanto, la sussistenza del patto fiduciario tra le parti, con la correlativa obbligazione di di ritrasferire al padre la proprietà degli CP Parte_1 immobili, la circ adempimento a tale obbli acificamente.
7. Conseguentemente, va disposto, a norma dell'art. 2932 c.c., il trasferimento della nuda proprietà degli immobili oggetto del negozio fiduciario da ad CP Parte_1 autorizzando il competente conservatore del libro fondiario ad eseguire la relativa intavolazione, in seguito a domanda tavolare dell'avente diritto. È appena il caso di rilevare che detto trasferimento comporterà il consolidamento della nuda proprietà con l'usufrutto già detenuto dal padre, che diverrà pieno proprietario degli immobili.
8. Venendo alle restanti domande formulate da parte attrice, va evidenziato che CP le ha contestate e, in particolare, ha dedotto che il padre ha vissuto sin dal 2002 nella
[...]
a casa, offrendogli ospitalità sino a settembre 2022, quando lasciava CP
l'immobile, circostanze non contestate, da ritenersi quindi provate. Conseguentemente, sia in ragione della qualità di usufruttuario di sia in Parte_1
8 ragione del fatto che effettivamente godeva degli immobili, pur offrendo ospitalità al figlio, egli era tenuto a provvedere al pagamento delle relative spese, quali la e le spese idriche CP_2 richieste e non ha alcun diritto a ripeterle dal figlio. Inoltre, la circostanza che, in un tempo ragionevole, dopo la diffida del padre da lui ricevuta il 28/06/2022, abbia lasciato la casa dei genitori, esclude che sia tenuto a CP risarcire qualsiv cupazione indebita. Peraltro, come esattamente osservato da parte convenuta, abita gli Parte_1 immobili, donde, non si vede quale danno la presenza del figlio possa aver recato al suo godimento, danno che non ha provato. Pertanto, le restanti domande formulate da parte attrice vanno rigettate. 9. Parte attrice è stata vittoriosa in ordine alle domande principali versate in causa, mentre è stata soccombente parzialmente. Ne consegue che le spese di lite vanno compensate per un terzo e poste a carico di parte convenuta per i restanti due terzi. Tale frazione si liquida con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (scaglione da € 52.000 a € 260.000), oltre esborsi, nella misura dei due terzi dell'intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione reietta, così provvede:
DISPONE il trasferimento da ad del diritto della nuda CP Parte_1 proprietà sui beni immobili le . 31, 95 e 202 della particella edificiale n. 488, nel libro fondiario del C.C. Villalagarina, con le relative consortalità, pertinenze e comproprietà come risultanti dal libro fondiario.
AUTORIZZA il competente conservatore del libro fondiario ad eseguire la relativa intavolazione, in seguito a domanda tavolare dell'avente diritto.
RIGETTA le domande di condanna formulate da contro . Parte_1 CP
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di CP Parte_1 lite nella mis ione che liquida in € 9.402, del compenso per spese generali, CPA e IVA come per legge, € 371,00 per esborsi, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo.
Rovereto, 07/01/2025
Il Giudice Dott. Fabio Peloso
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