Art. 1.
I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all' articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153 , relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali italiani d'istruzione secondaria di secondo grado.
Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorita' consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o di congiunto degli stessi.
I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all' articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153 , relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali italiani d'istruzione secondaria di secondo grado.
Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorita' consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o di congiunto degli stessi.