TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/05/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel. dott.ssa Laura Cortellaro Giudice dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4205/2024 promossa da:
C.F. , con l'Avv. GNOCCHI Parte_1 C.F._1
FABRIZIO PERDUCA MARTA ( ) Via Sant Ennodio A 27100 C.F._2
PAVIA;
RICORRENTE
Contro
C.F. , CP_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“ a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Signor e la Parte_1
Sig.ra ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di CP_1
procedere alla annotazione della sentenza;
b) in totale modifica dell'art. III dell'accordo di separazione mediante negoziazione assistita circa il concorso al mantenimento del figlio , revocare il versamento Per_1 della somma di euro 350,00 sul c/c della signora , in quanto il ragazzo Parte_2
non è più convivente con la stessa ed è economicamente autosufficiente;
c) confermare le previsioni di cui all'art. IV dell'accordo di separazione mediante negoziazione assistita circa l'assenza di assegno a carico dell'uno ed in favore dell'altro coniuge in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente ha erroneamente chiesto lo scioglimento del matrimonio concordatario, celebrato tra le parti a Milano in data
03.05.02, pertanto questo Tribunale provvederà a pronunciare la cessazione degli effetti civili dello stesso.
Con ricorso depositato in data 18.11.2024, il sig. chiedeva di divorziare dalla Parte_1
moglie, affermando che dal momento della separazione consensuale, avvenuta tramite accordo di negoziazione assistita il 15.10.2021 - autorizzata dal sostituto procuratore della repubblica in pari data - , non vi era stata alcuna riconciliazione con la stessa;
asseriva altresì che il figlio (nato il [...]) era ormai maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente e non risiedeva più stabilmente con la madre, pertanto domandava disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in sede di separazione pari a 350,000€ mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno.
Nonostante la regolarità della notifica la sig.ra non si costituiva in giudizio, CP_1
pertanto all'udienza del 27.03.2025, la Presidente relatrice ne dichiarava la contumacia ed assegnava termine per il deposito del contratto di lavoro del figlio Per_1
Parte ricorrente depositava note scritte precisando le conclusioni già rassegnate ed allegava la documentazione attestante il raggiungimento dell'indipedenza economica del figlio.
Sulla domanda di divorzio, il Collegio, considerato il contenuto degli atti e in particolare il fatto che le parti vivono separate dall'anno, ritiene provata la fattispecie
Pag. 2 di 4 prevista dall'art. 3, n.2, lett. b) della l.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Va quindi accolta la domanda di divorzio.
Il Collegio ritiene, altresì, di accogliere la richiesta del ricorrente di revocare l'assegno di mantenimento che lo stesso era tenuto a versare in favore del figlio , di anni Per_1
21, atteso che lo stesso svolge la propria attività di agente immobiliare presso l'Agenzia
Tempocasa spa, con sede in IN LS (MI), titolare di P.IVA, emettendo mensilmente fattura dell'importo di 1.100,00 € circa, oltre le provvigioni di vendita, ( doc. 10), e che lo stesso pur avendo mantenuto la residenza a Torre d'IS (PV), presso l'abitazione materna, abita stabilmente a IN LS (MI), in Via Montenero n.
23/A, per esigenze e comodità lavorative. ( doc 9)
Si ritiene, infine, di dover condannare alla rifusione delle spese la convenuta contumace, considerato l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la cessazione effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e celebrato, con rito concordatario, in Milano il Parte_1 CP_1
03.05.02, atto iscritto nei Registri di Stato Civile del suddetto Comune al n.268, Parte II,
Serie A, anno 2002.
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- revoca l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare l'assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente, pari a 350,00€ Per_1 mensili, oltre al rimborso del 50€ delle spese extra assegno.
- condanna rifondere le spese di lite al ricorrente che liquida in € CP_1
3.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Pavia, camera di consiglio del 08.05.2025
Il Presidente est. dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel. dott.ssa Laura Cortellaro Giudice dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4205/2024 promossa da:
C.F. , con l'Avv. GNOCCHI Parte_1 C.F._1
FABRIZIO PERDUCA MARTA ( ) Via Sant Ennodio A 27100 C.F._2
PAVIA;
RICORRENTE
Contro
C.F. , CP_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“ a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Signor e la Parte_1
Sig.ra ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di CP_1
procedere alla annotazione della sentenza;
b) in totale modifica dell'art. III dell'accordo di separazione mediante negoziazione assistita circa il concorso al mantenimento del figlio , revocare il versamento Per_1 della somma di euro 350,00 sul c/c della signora , in quanto il ragazzo Parte_2
non è più convivente con la stessa ed è economicamente autosufficiente;
c) confermare le previsioni di cui all'art. IV dell'accordo di separazione mediante negoziazione assistita circa l'assenza di assegno a carico dell'uno ed in favore dell'altro coniuge in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente ha erroneamente chiesto lo scioglimento del matrimonio concordatario, celebrato tra le parti a Milano in data
03.05.02, pertanto questo Tribunale provvederà a pronunciare la cessazione degli effetti civili dello stesso.
Con ricorso depositato in data 18.11.2024, il sig. chiedeva di divorziare dalla Parte_1
moglie, affermando che dal momento della separazione consensuale, avvenuta tramite accordo di negoziazione assistita il 15.10.2021 - autorizzata dal sostituto procuratore della repubblica in pari data - , non vi era stata alcuna riconciliazione con la stessa;
asseriva altresì che il figlio (nato il [...]) era ormai maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente e non risiedeva più stabilmente con la madre, pertanto domandava disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in sede di separazione pari a 350,000€ mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno.
Nonostante la regolarità della notifica la sig.ra non si costituiva in giudizio, CP_1
pertanto all'udienza del 27.03.2025, la Presidente relatrice ne dichiarava la contumacia ed assegnava termine per il deposito del contratto di lavoro del figlio Per_1
Parte ricorrente depositava note scritte precisando le conclusioni già rassegnate ed allegava la documentazione attestante il raggiungimento dell'indipedenza economica del figlio.
Sulla domanda di divorzio, il Collegio, considerato il contenuto degli atti e in particolare il fatto che le parti vivono separate dall'anno, ritiene provata la fattispecie
Pag. 2 di 4 prevista dall'art. 3, n.2, lett. b) della l.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Va quindi accolta la domanda di divorzio.
Il Collegio ritiene, altresì, di accogliere la richiesta del ricorrente di revocare l'assegno di mantenimento che lo stesso era tenuto a versare in favore del figlio , di anni Per_1
21, atteso che lo stesso svolge la propria attività di agente immobiliare presso l'Agenzia
Tempocasa spa, con sede in IN LS (MI), titolare di P.IVA, emettendo mensilmente fattura dell'importo di 1.100,00 € circa, oltre le provvigioni di vendita, ( doc. 10), e che lo stesso pur avendo mantenuto la residenza a Torre d'IS (PV), presso l'abitazione materna, abita stabilmente a IN LS (MI), in Via Montenero n.
23/A, per esigenze e comodità lavorative. ( doc 9)
Si ritiene, infine, di dover condannare alla rifusione delle spese la convenuta contumace, considerato l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la cessazione effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e celebrato, con rito concordatario, in Milano il Parte_1 CP_1
03.05.02, atto iscritto nei Registri di Stato Civile del suddetto Comune al n.268, Parte II,
Serie A, anno 2002.
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- revoca l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare l'assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente, pari a 350,00€ Per_1 mensili, oltre al rimborso del 50€ delle spese extra assegno.
- condanna rifondere le spese di lite al ricorrente che liquida in € CP_1
3.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Pavia, camera di consiglio del 08.05.2025
Il Presidente est. dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4